Articolo inserito dall’art. 2, comma 2, della L. 27/09/2021, n. 134.

Ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, della L. 27/09/2021, n. 134 la disposizione si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

Per tali procedimenti nei quali, al 19/10/2021, siano già pervenuti al giudice dell’appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale decorrono dal 19/10/2021.

Si veda anche l’art. 2, comma 5, della L. 27/09/2021, n. 134.

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