Articolo abrogato dal D.P.R. 30/05/2002, n. 115, così recitava:

“Art. 265 (Spese relative ai sequestro penale) — Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato, salvo all'erario il diritto di recupero a preferenza di ogni altro creditore sulle somme e sui valori indicati nell'articolo 264.”

Dalla redazione