Ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.P.R. 22/09/1988, n. 448, i termini previsti dal presente articolo sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori di anni sedici.

Ai sensi dell'art. 23, comma 3, del D.P.R. 22/09/1988, n. 448, come modificato dal D. Leg.vo 14/01/1991, n. 12 i termini previsti dal presente articolo sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.

Si veda l’art. 24, del D.L. 09/11/2020, n. 149.

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