Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 21/07/2016, n. 149
L. 21/07/2016, n. 149
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Art. 1 - Ratifica della Convenzione1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione re |
|
Art. 2 - Ordine di esecuzione1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data d |
|
Art. 3 - Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione di norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela della libertà individuale e nel rispetto altresì dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4; b) modifica e integrazione delle disposizioni dell'ordinamento al fine di assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso gli Stati parte della Con |
|
Art. 4 - Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, con le modalità e nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che: 1) nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. Se anche tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale; 2) nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale; b) prevedere, in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità; c) in materia di disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale: 1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria; 2) prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere; 3) prevedere che, se la richiesta riguarda acquisizioni probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che, nei casi in cui non occorre l'intervento del giudice, il procuratore della Repubblica provveda con decreto motivato senza ritardo; 4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti da compiere in distretti giudiziari diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti; prevedere, qualora si tratti di attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del conflitto, la Corte di cassazione decida secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. L'avviso di cui al citato articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorità giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia; prevedere, qualora si tratti di attività per lo svolgimento delle quali non occorre l'intervento del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del contrasto, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale; 5) prevedere che l'autorità giudiziaria non dia corso alla domanda di assistenza giudiziaria: 5.1) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato; 5.2) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge itali |
|
Art. 5 - Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero a tutela dei diritti fondamentali: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive1. All'articolo 698 del codice di procedura penaleR, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Se il fatto per il quale è domandata l'estradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'estradizione può es |
|
Art. 6 - Disposizioni finanziarie1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziari |
|
Art. 7 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica |
Dalla redazione
- Perizie e consulenze tecniche
- Ordinamento giuridico e processuale
- Professioni
I compensi del CTU nel processo civile
- Dino de Paolis
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Protezione civile
- Pubblica Amministrazione
- Lavoro e pensioni
- Imposte indirette
- Imposte sul reddito
- Fisco e Previdenza
- Ordinamento giuridico e processuale
Sisma centro Italia 2016: scadenzario sospensione dei termini per adempimenti tributari, previdenziali e vari
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Ordinamento giuridico e processuale
- Condominio
Il decreto ingiuntivo per il recupero degli oneri condominiali non pagati
- Valentina Papanice
- Fonti alternative
- Leggi e manovre finanziarie
- Disposizioni antimafia
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Infrastrutture e reti di energia
- Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
- Patrimonio immobiliare pubblico
- Pianificazione del territorio
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
- Enti locali
- DURC
- Impresa, mercato e concorrenza
- Marchi, brevetti e proprietà industriale
- Mediazione civile e commerciale
- Ordinamento giuridico e processuale
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Appalti e contratti pubblici
- Imposte sul reddito
- Partenariato pubblico privato
- Imposte indirette
- Compravendita e locazione
- Lavoro e pensioni
- Servizi pubblici locali
- Edilizia scolastica
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Terremoto Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
- Finanza pubblica
- Fisco e Previdenza
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Professioni
- Urbanistica
- Pubblica Amministrazione
- Protezione civile
- Energia e risparmio energetico
- Edilizia e immobili
- Impianti sportivi
Il D.L. 50/2017 comma per comma
- Dino de Paolis
- Alfonso Mancini
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
19/12/2024
- Revisione prezzi in libertà da Italia Oggi
- Reverse charge sotto condizione da Italia Oggi
- Stop alle caldaie a gas dal 2025 da Italia Oggi
- Iva, così il Superbonus abbatte l’evasione da Italia Oggi
- Manovra, i revisori non lasciano ma raddoppiano. Verificheranno l’utilizzo dei fondi pubblici da Italia Oggi
- Ai professionisti il compito di relazionare che l’utilizzo dei contributi rispetti le finalità per cui sono concessi da Italia Oggi