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D. Leg.vo 18/08/2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 09/08/2024, n. 113 (L. 07/10/2024, n. 143)
- Sent. Corte Cost. 18/06/2024, n. 107
- D.L. 07/05/2024, n. 60 (L. 04/07/2024, n. 95)
- D.L. 02/03/2024, n. 19 (L. 29/04/2024, n. 56)
- D.L. 29/01/2024, n. 7 (L. 25/03/2024, n. 38)
- D. Leg.vo 30/12/2023, n. 216
- D. Min. Interno 22/12/2023
- D.L. 18/10/2023, n. 145 (L. 15/12/2023, n. 191)
- D.L. 10/08/2023, n. 104 (L. 09/10/2023, n. 136)
- D. Min. Interno 28/07/2023
- D.L. 01/06/2023, n. 61 (L. 31/07/2023, n. 100)
- D. Min. Interno 30/05/2023
- D.L. 22/04/2023, n. 44 (L. 21/06/2023, n. 74)
- D. Min. Interno 19/04/2023
- D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36
- D.L. 24/02/2023, n. 13 (L. 21/04/2023, n. 41)
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- D. Leg.vo 23/12/2022, n. 201
- L. 29/12/2022, n. 197
- D. Min Interno 13/12/2022
- D.L. 23/09/2022, n. 144 (L. 17/11/2022, n. 175)
- D.L. 09/08/2022, n. 115 (L. 21/09/2022, n. 142)
- D. Min Interno 28/07/2022
- D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91)
- D.P.R. 24/06/2022, n. 81
- D. Min. Interno 28/06/2022
- D. Min. Interno 31/05/2022
- L. 12/04/2022, n. 35
- D.L. 21/03/2022, n. 21 (L. 20/05/2022, n. 51)
- D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25)
- Sent. Corte Cost. 10/03/2022, n. 62
- L. 30/12/2021, n. 234
- D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15)
- D.L. 25/05/2021, n. 73 (L. 23/07/2021, n. 106)
- D.L. 30/04/2021, n. 56
- D.L. 22/04/2021, n. 52 (L. 17/06/2021, n. 87)
- D.L. 22/03/2021, n. 41 (L. 21/05/2021, n. 69)
- Sent. Corte Cost. 11/03/2021, n. 34
- D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126)
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27)
- D.L. 30/12/2019, n. 162 (L. 28/02/2020, n. 8)
- L. 27/12/2019, n. 160
- D.L. 26/10/2019, n. 124 (L. 19/12/2019, n. 157)
- D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58)
- L. 30/12/2018, n. 145
- D.L. 04/10/2018, n. 113 (L. 01/12/2018, n. 132)
- L. 27/12/2017, n. 205
- D.L. 24/04/2017, n. 50 (L. 21/06/2017, n. 96)
- D. Min. Interno 30/03/2017
- D.L. 20/02/2017, n. 14 (L. 18/04/2017, n. 48)
- D.L. 30/12/2016, n. 244 (L. 27/02/2017, n. 19)
- L. 11/12/2016, n. 232
- D. Leg.vo 19/08/2016, n. 175
- D.L. 24/06/2016, n. 113 (L. 07/08/2016, n. 160)
- D.L. 19/06/2015, n. 78 (L. 06/08/2015, n. 125)
- L. 23/12/2014, n. 190
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
- D.L. 24/06/2014, n. 90 (L. 11/08/2014, n. 114)
- D.L. 24/04/2014, n. 66 (L. 23/06/2014, n. 89)
- D.L. 06/03/2014, n. 16 (L. 02/05/2014, n. 68)
- L. 07/04/2014, n. 56
- L. 27/12/2013, n. 147
- D.L. 31/08/2013, n. 102 (L. 28/10/2013, n. 124)
- D.L. 31/08/2013, n. 101 (L. 30/10/2013, n. 125)
- Sentenza C. Cost. 19/07/2013, n. 220
- D.L. 28/06/2013, n. 76 (L. 09/08/2013, n. 99)
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 07/08/2013, n. 98)
- Sentenza C. Cost. 05/06/2013, n. 120
- D.L. 21/05/2013, n. 54 (L. 18/07/2013, n. 85)
- D.L. 08/04/2013, n. 35 (L. 06/06/2013, n. 64)
- D. Leg.vo 14/03/2013, n. 33
- D. Min. Economia e Finanze 24/01/2013
- D. Leg.vo 31/12/2012, n. 235
- L. 24/12/2012, n. 228
- L. 23/11/2012, n. 215
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221)
- D.L. 10/10/2012, n. 174 (L. 07/12/2012, n. 213)
- D.L. 06/07/2012, n. 95 (L. 07/08/2012, n. 135)
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- D.L. 24/01/2012 n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27)- L. 06/11/2012, n. 190
- L. 12/11/2011, n. 183
- D. Leg.vo 01/09/2011, n. 150
- D.L. 13/08/2011, n. 138 (L. 14/09/2011, n. 148)
- D. Leg.vo 06/09/2011, n. 149
- D. Leg.vo 23/06/2011, n. 118
- C. Cost. 04/04/2011, n. 115 (in G.U. 13/04/2011 n. 16)
- D.L. 29/12/2010 n. 225 (L. 26/02/2011 n. 10)
- L. 13/12/2010, n. 220
- D.L. 12/11/2010, n. 187 (L. 17/12/2010, n. 217)
- D.P.R. 07/09/2010, n. 168
- D.L. 31/05/2010, n. 78 (L. 30/07/2010, n. 122)
- D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66
- D.L. 25/01/2010, n. 2 (L. 26/03/2010, n. 42)
- L. 23/12/2009, n. 191
- L. 15/07/2009, n. 94
- D.L. 27/01/2009, n. 3 (L. 25/03/2009, n. 26)
- C. Cost. 26/01/2009, n. 27 (in G.U. 11/02/2009 n. 6)
- D.L. 06/11/2008, n. 172 (L. 30/12/2008 n. 210)
- D.L. 07/10/2008, n. 154 (L. 04/12/2008, n. 189)
- D.L. 25/06/2008 n. 112 (L. 06/08/2008, n. 133)
- D.L. 23/05/2008, n. 92 (L. 24/07/2008, n. 125)
- D.L. 31/12/2007, n. 248 (L. 28/02/2008 n. 31)
- L. 24/12/2007, n. 244
- L. 27/12/2006, n. 296
- D.L. 04/07/2006, n. 223 (L. 04/08/2006, n. 248)
- D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152
- D.L. 30/09/2005, n. 203 (L. 02/12/2005, n. 248)
- D.L. 30/06/2005, n. 115 (L. 17/08/2005, n. 168)
- D.L. 31/03/2005, n. 44 (L. 31/05/2005, n. 88)
- L. 30/12/2004, n. 311
- L. 15/12/2004, n. 308
- C. Cost. 13/07/2004 n. 272 (in G.U. 04/08/2004 n. 30)
- D.L. 12/07/2004, n. 168 (L. 30/07/2004, n. 191)
- D.L. 28/05/2004, n. 136 (L. 27/07/2004, n. 186)
- D.L. 29/03/2004, n. 80 (L. 28/05/2004, n. 140)
- L. 24/12/2003, n. 350
- D.L. 30/09/2003, n. 269 (L. 24/11/2003, n. 326)
- C. Cost. 04/06/2003, n. 211 (in G.U. 25/06/2003 n. 25)
- D.L. 31/03/2003, n. 50 (L. 20/05/2003, n. 116)
- L. 16/01/2003, n. 3
- L. 27/12/2002, n. 289
- L. 01/08/2002, n. 166
- L. 15/07/2002, n. 145
- L. 06/07/2002, n. 137
- D.L. 20/06/2002, n. 122 (L. del 01/08/2002 n. 185)
- D.L. 22/02/2002, n. 13 (L. del 24/04/2002 n. 75)
- L. 28/12/2001, n. 448
- D.P.R. 08/06/2001, n. 327
- D.L 27/12/2000, n. 392 (L. 28/02/2001, n. 26)
- L. 23/12/2000, n. 388
- C. Cost. 23/10/2000, n. 450 (in G.U. 08/11/2000 n. 46)
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Articolo 1.

1. È approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli.

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57093 12105181
PARTE I - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
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57093 12105182
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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57093 12105183
Art. 1. Oggetto

1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Le disposizioni del presente testo uni

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Art. 2. Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montan

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Art. 3. Autonomia dei comuni e delle province

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.

2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità

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57093 12105186
Art. 4. Sistema regionale delle autonomie locali

1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i com

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57093 12105187
Art. 5. Programmazione regionale e locale

1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

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Art. 6. Statuti comunali e provinciali

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali

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Art. 7. Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di pro

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57093 12105190
Art. 7-bis. Sanzioni amministrative

N3

1.

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57093 12105191
Art. 8. Partecipazione popolare

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo a

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57093 12105192
Art. 9. Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.

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57093 12105193
Art. 10. Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che

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Art. 11. Difensore civico

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento

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57093 12105195
Art. 12. Sistemi informativi e statistici

1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscen

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57093 12105196
TITOLO II - SOGGETTI
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57093 12105197
CAPO I - Comune
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57093 12105198
Art. 13. Funzioni

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei se

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57093 12105199
Art. 14. Compiti del comune per servizi di competenza statale

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.

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57093 12105200
Art. 15. Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, c

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57093 12105201
Art. 16. Municipi

1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi

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57093 12105202
Art. 17. Circoscrizioni di decentramento comunale

1. N87 I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune. Il limite di cui al primo periodo non si applica al comune capoluogo della città metropolitana.

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57093 12105203
Art. 18. Titolo di città

1. Il titolo di città può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno ai com

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57093 12105204
CAPO II - Provincia
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57093 12105205
Art. 19. Funzioni

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;

b) tutela e valorizzazione

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57093 12105206
Art. 20. Compiti di programmazione

1. La provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c)

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57093 12105207
Art. 21. Revisione delle circoscrizioni provinciali

1. N102.

2. N103.

3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l

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57093 12105208
CAPO III - Aree metropolitane
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57093 12105209
Art. 22.

N38

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
57093 12105210
Art. 23.

N39

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57093 12105211
Art. 24. Esercizio coordinato di funzioni

1. La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:

a) pianificazion

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57093 12105212
Art. 25. Revisione delle circoscrizioni comunali

1. Istituita la città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può procedere alla revisione delle

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57093 12105213
Art. 26. Norma transitoria

1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane.

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57093 12105214
CAPO IV - Comunità montane
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57093 12105215
Art. 27. Natura e ruolo

1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.

3. La regione individua, c

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57093 12105216
Art. 28. Funzioni

1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

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Art. 29. Comunità isolane o di arcipelago

1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istit

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CAPO V - Forme associative
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Art. 30. Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

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Art. 31. Consorzi

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli

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Art. 32. Unioni di comuni

N40

1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la fin

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Art. 33. Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni

1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.

2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le for

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Art. 34. Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2.

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Art. 35. Norma transitoria

1. L'adozione delle leggi regionali previste dall'articolo 33, comma 4, avviene entro il 21 febbraio 2001. Trascorso inutilmente tal

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TITOLO III - ORGANI
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CAPO I - Organi di governo del comune e della provincia
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Art. 36. Organi di governo

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

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Art. 37. Composizione dei consigli

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

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Art. 38. Consigli comunali e provinciali

1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.

2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

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Art. 39. Presidenza dei consigli comunali e provinciali

1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e d

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Art. 40. Convocazione della prima seduta del consiglio

1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

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Art. 41. Adempimenti della prima seduta

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato p

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Art. 41-bis. (Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo)

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Art. 42. Attribuzioni dei consigli

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e

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Art. 43. Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 3

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Art. 44. Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle comm

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Art. 45. Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, a

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Art. 46. Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.

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Art. 47. Composizione delle giunte

1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a “dodici” N86 un

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Art. 48. Competenze delle giunte

1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. “Nei comuni con popolazione fino a 15

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Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi

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Art. 50. Competenze del sindaco e del presidente della provincia

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. “Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a supera

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Art. 51. Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati

1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.

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Art. 52. Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispet

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Art. 53. Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezion

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Art. 54 - Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale

N88

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicur

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CAPO II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità
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Art. 55. Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qu

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Art. 56. Requisiti della candidatura

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscriz

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Art. 57. Obbligo di opzione

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per

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Art. 58. Cause ostative alla candidatura

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Art. 59. Sospensione e decadenza di diritto

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Art. 60. Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, "consigliere metropolitano," N175, provinciale e circoscrizionale:

1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; N58

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) N41;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

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Art. 61. Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente della provincia

N13

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

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Art. 62. Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dall'articolo

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Art. 63. Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, "consigliere metropolitano," N175, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza "in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione" N21 rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

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Art. 64. Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un

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Art. 65. Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale

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Art. 66. Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedalier

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Art. 67. Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comu

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Art. 68. Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consiglie

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Art. 69. Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

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Art. 70. Azione popolare

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi citt

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CAPO III - Sistema elettorale
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Art. 71. Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

3-bis. N327 Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rapprese

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Art. 72. Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito re

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Art. 73. Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. “Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi” N151.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

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Art. 74. Elezione del presidente della provincia

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.

3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficac

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Art. 75. Elezione del consiglio provinciale

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.

2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

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Art. 76. Anagrafe degli amministratori locali e regionali

1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe de

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CAPO IV - Status degli amministratori locali
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Art. 77. Definizione di amministratore locale

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo de

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Art. 78. Doveri e condizione giuridica

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prende

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Art. 79. Permessi e licenze

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio “per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento” N48. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario s

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Art. 80. Oneri per permessi retribuiti

1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. “Gli oneri per i permessi

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Art. 81. Aspettative

1. “I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comm

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Art. 82. Indennità

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, "dei soli comuni capoluogo di provincia" N24 i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non

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Art. 83. Divieto di cumulo

N80

1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono

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Art. 84. Rimborso delle spese di viaggio

N80

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo d

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Art. 85. Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali

1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chi

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Art. 86. Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e pe

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Art. 87. Consigli di amministrazione delle aziende speciali

1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle az

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TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
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CAPO I - Uffici e personale
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Art. 88. Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali

1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, s

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Art. 89. Fonti

1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:

a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento d

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Art. 90. Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti

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Art. 91. Assunzioni

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla

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Art. 92. Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale

1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali

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Art. 93. Responsabilità patrimoniale

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabil

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Art. 94. Responsabilità disciplinare

1. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58 nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo

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Art. 95. Dati sul personale degli enti locali

1. Il Ministero dell'interno aggiorna periodicamente, sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione delle provin

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Art. 96. Riduzione degli organismi collegiali

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte

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CAPO II - Segretari comunali e provinciali
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Art. 97. Ruolo e funzioni

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.

2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

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Art. 98. Albo nazionale

1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.

2. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle p

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Art. 99. Nomina

1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra

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Art. 100. Revoca

1. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione

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Art. 101. Disponibilità e mobilità

1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di "due anni" N19.

2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102 per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonch

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Art. 102. Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
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Art. 103. Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia autonoma

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Art. 104. Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali

1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei d

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Art. 105. Regioni a statuto speciale

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui al presente capo con p

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Art. 106. Disposizioni finali e transitorie

1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro resta ferma la classificazione dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

2. I segretari già iscri

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CAPO III - Dirigenza ed incarichi
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Art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

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Art. 108. Direttore generale

1. N36 Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal

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Art. 109. Conferimento di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di compe

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Art. 110. Incarichi a contratto

1. N338 Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad ac

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Art. 111. Adeguamento della disciplina della dirigenza

1. Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeg

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TITOLO V - SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI
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Art. 112. Servizi pubblici locali

N5

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Art. 113. Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

N20

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Art. 113-bis. Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

N9

N67

N4

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Art. 114. Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. "L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile."N196

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. "L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale

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Art. 115. Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni

1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società "di capitali" N4, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e

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Art. 116. Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali

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Art. 117. Tariffe dei servizi

N12

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Art. 118. Regime del trasferimento di beni

1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di "società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113" N4 sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli o

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Art. 119. Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27

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57093 12105321
Art. 120. Società di trasformazione urbana

1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso preve

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Art. 121. Occupazione d'urgenza di immobili

N11

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Art. 122. Lavori socialmente utili

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Art. 123. Norma transitoria

1. Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di adeguare l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni di cui all'articolo 114; gli enti locali i

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TITOLO VI - CONTROLLI
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CAPO I - Controllo sugli atti
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Art. 124. Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante “pubblicazione”

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Art. 125. Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo

1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari;

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Art. 126. Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo di legittimità

1. Il controllo preventivo di legittimità di cui all'

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Art. 127. Controllo eventuale

1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facci

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57093 12105331
Art. 128. Comitato regionale di controllo

1. Per l'esercizio del controllo di legittimità è istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province.

2. Sono d

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Art. 129. Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo

1. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono ri

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Art. 130. Composizione del comitato

1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione sono composti:

a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:

1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale;

2) uno iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori comme

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Art. 131. Incompatibilità ed ineleggibilità

1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali di controllo:

a) i deputati, i senatori, i parlamentari europei;

b) i consigl

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Art. 132. Funzionamento del comitato

1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennità da attribuire ai componenti, le funzioni

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57093 12105336
Art. 133. Modalità del controllo preventivo di legittimità

1. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del re

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Art. 134. Esecutività delle deliberazioni

1. La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità deve essere trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione. Essa diventa esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissio

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Art. 135. Comunicazione deliberazioni al prefetto

1. Il prefetto, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge o a lui delegati dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ot

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57093 12105339
Art. 136. Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori

1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori p

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Art. 137. Poteri sostitutivi del Governo

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Co

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57093 12105341
Art. 138. Annullamento straordinario

1. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera p, della

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57093 12105342
Art. 139. Pareri obbligatori

1. Ai pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto

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Art. 140. Norma finale

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli altri enti di cui all'articolo 2, compresi i consorzi cui partecipano e

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57093 12105344
CAPO II - Controllo sugli organi
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57093 12105345
Art. 141. Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporanea

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Art. 142. Rimozione e sospensione di amministratori locali.

1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

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Art. 143. Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della c

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Art. 144. Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio

Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre

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Art. 145. Gestione straordinaria

1. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 143 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal

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Art. 145-bis. Gestione finanziaria

N13

1. Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143, su richiesta della Commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, il Ministero dell'interno provvede all'anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. L'anticipazione è subordinata all'approvazione di un piano di risana

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Art. 146. Norma finale

1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonc

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CAPO III - Controlli interni
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57093 12105353
Art. 147. Tipologia dei controlli interni

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

a) verificare, attravers

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Art. 147-bis. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella

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57093 12105355
Art. 147-ter. Controllo strategico

1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secon

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57093 12105356
Art. 147-quater. Controlli sulle società partecipate non quotate

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto

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57093 12105357
Art. 147-quinquies. Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo s

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Capo IV - Controlli esterni sulla gestione
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57093 12105359
Art. 148. Controlli esterni

1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario

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57093 12105360
Art. 148-bis. Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali

1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della

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PARTE SECONDA - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
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57093 12105362
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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57093 12105363
Art. 149. Principi generali in materia di finanza propria e derivata

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.

2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota mass

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57093 12105364
Art. 150. Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo unico "e

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57093 12105365
Art. 151. Principi generali

1. N248 Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'in

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57093 12105366
Art. 152. Regolamento di contabilità

1. Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico "e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni" N198, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitariet�

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57093 12105367
Art. 153. Servizio economico-finanziario

1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.

2. È consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.

3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 151, comma 4, si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventual

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57093 12105368
Art. 154. Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali

1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali. N203

2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo con la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territ

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57093 12105369
Art. 155. Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali

1. La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali N146 operante presso il Ministero dell'interno, già denominata Commissione di ricerca per la finanza locale, svolge i seguenti compiti :

a) controllo c

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57093 12105370
Art. 156. Classi demografiche e popolazione residente

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella parte seconda del presente testo unico valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche:

a) comuni con meno di 500 abitanti;

b) comuni da 500 a 999 abitanti;

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57093 12105371
Art. 157. Consolidamento dei conti pubblici

1. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti locali rispettano le disposizioni di cui agli articoli "13, 14 e 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"

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57093 12105372
Art. 158. Rendiconto dei contributi straordinari

1. Per tutti i

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57093 12105373
Art. 159. Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali de

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57093 12105374
Art. 160. Approvazione di modelli e schemi contabili

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57093 12105375
Art. 161. Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili

1. Il Ministero dell'interno può richiedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunità montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'

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TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E BILANCI
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57093 12105377
CAPO I - Programmazione
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57093 12105378
Art. 162. Principi del bilancio

1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario "riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"N197. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presen

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57093 12105379
Art. 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

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57093 12105380
Art. 164. Caratteristiche del bilancio

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57093 12105381
Art. 165. Struttura del bilancio

1. Il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, secondo le modalità indicate all'art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in:

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.

3. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata degli enti locali sono individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Nell'ambito delle categor

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57093 12105382
Art. 166. Fondo di riserva

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.N203

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57093 12105383
Art. 167. Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui amm

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57093 12105384
Art. 168. Servizi per conto di terzi “e le partite di giro”

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi "e le partite di giro"N198, N206che costituiscono al tempo stes

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57093 12105385
Art. 169. Piano esecutivo di gestione

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in t

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57093 12105386
Art. 170. Documento unico di programmazione

1. Entro il 31 luglio N282 di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno N249, con lo schema di delibera del bilancio di prev

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57093 12105387
Art. 171. Bilancio pluriennale

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57093 12105388
Art. 172. Altri allegati al bilancio di previsione

1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:

a)

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57093 12105389
Art. 173. Valori monetari

1. I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento

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57093 12105390
CAPO II - Competenze in materia di bilanci
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57093 12105391
Art. 174. Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati

1. Lo schema di bilancio N208 di previsione, "finanziario e il Documento unico di programmazione" N197 sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati

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57093 12105392
Art. 175. Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione

1. Il bilancio di previsione "finanziario"N198può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza "e di cassa"N198sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese ", per ciascuno degli esercizi considerati nel documento."N198.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare "salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater."N198.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno ", fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

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57093 12105393
Art. 176. Prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi spese potenziali

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57093 12105394
Art. 177. Competenze dei responsabili dei servizi

1. Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze

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57093 12105395
TITOLO III - GESTIONE DEL BILANCIO
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57093 12105396
CAPO I - Entrate
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57093 12105397
Art. 178. Fasi dell'entrata

1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento.

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57093 12105398
Art. 179. Accertamento

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. "Le entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio."N196

2. L'accertamento delle entrate avviene "distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli

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57093 12105399
Art. 180. Riscossione

1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.

2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 210.

3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno :

a) l'indicazione del debitore;

b) l'ammontare della somma da riscuotere;

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57093 12105400
Art. 181. Versamento

1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.

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57093 12105401
CAPO II - Spese
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57093 12105402
Art. 182. Fasi della spesa

1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

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57093 12105403
Art. 183. Impegno di spesa

1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione "e la relativa scadenza"N198 e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.

2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;

b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori "nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato"N198 ;

c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede a

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57093 12105404
Art. 184. Liquidazione della spesa

1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da

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57093 12105405
Art. 185. Ordinazione e pagamento

1. Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro.N363

2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi :

a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;

b) la data di emissione;

c) l'indicazione della missione, del progra

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57093 12105406
CAPO III - Risultato di amministrazione e residui
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57093 12105407
Art. 186. Risultato contabile di amministrazione

1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo d

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57093 12105408
Art. 187. Composizione del risultato di amministrazione

1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188. N363

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

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57093 12105409
Art. 188. Disavanzo di amministrazione

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è "immediatamente"N198 applicato "applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto."N197" La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera cons

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57093 12105410
Art. 189. Residui attivi

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che co

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57093 12105411
Art. 190. Residui passivi

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

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57093 12105412
CAPO IV - Principi di gestione e controllo di gestione
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57093 12105413
Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente "programma"N198 del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. "Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddett

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57093 12105414
Art. 192. Determinazioni a contrattare e relative procedure

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

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57093 12105415
Art. 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. N345

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 lugl

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57093 12105416
Art. 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da :

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di

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57093 12105417
Art. 195. Utilizzo di entrate vincolate

1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, "delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d)"N197 per il finanziamento di spese correnti, anche se p

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57093 12105418
Art. 196. Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento del

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57093 12105419
Art. 197. Modalità del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente.

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57093 12105420
Art. 198. Referto del controllo di gestione

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto control

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57093 12105421
Art. 198-bis. Comunicazione del referto

N17

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57093 12105422
TITOLO IV - INVESTIMENTI
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57093 12105423
CAPO I - Principi generali
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57093 12105424
Art. 199. Fonti di finanziamento

1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare :

a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;

b) "avanzo di parte corrente del"

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57093 12105425
Art. 200. Gli investimenti

1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio "di previsione"N197 ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previs

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57093 12105426
Art. 201. Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario

1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate ", nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento alla possibilità di indebitamento,"N198 ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi p

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CAPO II - Fonti di finanziamento mediante indebitamento
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Art. 202. Ricorso all'indebitamento

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in mat

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Art. 203. Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento

1. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni :

a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo ann

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57093 12105430
Art. 204. Regole particolari per l'assunzione di mutui

1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato

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Art. 205. Attivazione di prestiti obbligazionari

1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

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57093 12105432
Art. 205-bis. Contrazione di aperture di credito

N75

1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

2. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.

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CAPO III - Garanzie per mutui e prestiti
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57093 12105434
Art. 206. Delegazione di pagamento

1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione d

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Art. 207. Fideiussione

1. I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte "che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350."N198

1-bis. A fronte di operazioni di emiss

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TITOLO V - TESORERIA
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57093 12105437
CAPO I - Disposizioni generali
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57093 12105438
Art. 208. Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria

1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:

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57093 12105439
Art. 209. Oggetto del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custo

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57093 12105440
Art. 210. Affidamento del servizio di tesoreria

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano

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57093 12105441
Art. 211. Responsabilità del tesoriere

1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio pa

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Art. 212. Servizio di tesoreria svolto per più enti locali

1. I soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di più enti locali devono tenere contabilit

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Art. 213. Gestione informatizzata del servizio di tesoreria

N19

1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di t

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CAPO II - Riscossione delle entrate
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Art. 214. Operazioni di riscossione

1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.

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57093 12105446
Art. 215. Procedure per la registrazione delle entrate

1. Il regolamento di contabilità dell'ente stabilisce le procedure per la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrat

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57093 12105447
CAPO III - Pagamento delle spese
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57093 12105448
Art. 216. Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere

1. N275

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57093 12105449
Art. 217. Estinzione dei mandati di pagamento

1. L'estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con

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57093 12105450
Art. 218. Annotazione della quietanza

1. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ent

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57093 12105451
Art. 219. Mandati non estinti al termine dell'esercizio

1. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali

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57093 12105452
Art. 220. Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento

1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 il tesoriere è tenuto a versare l'import

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57093 12105453
CAPO IV - Altre attività
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57093 12105454
Art. 221. Gestione di titoli e valori

1. I titoli di proprietà dell'ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di

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57093 12105455
Art. 222. Anticipazioni di tesoreria

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penulti

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CAPO V - Adempimenti e verifiche contabili
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57093 12105457
Art. 223. Verifiche ordinarie di cassa

1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla ver

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Art. 224. Verifiche straordinarie di cassa

1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia,

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57093 12105459
Art. 225. Obblighi di documentazione e conservazione

1. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti:

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57093 12105460
Art. 226. Conto del tesoriere

1. Entro il termine di “30 giorni” N91 dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competen

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TITOLO VI - RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
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Art. 227. Rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. N310

2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile N317 dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità. N311

2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 april

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Art. 228. Conto del bilancio

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione "rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione"N197.

2. Per ciascuna "tipologia di"N197 entrata e per ciascun "programma di"N197 spesa, N225il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

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Art. 229. Conto economico

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio

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Art. 230. Lo stato patrimoniale e conti patrimoniali speciali

1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.N203

2. Il patrimonio degli enti locali è co

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Art. 231. La relazione sulla gestione

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Art. 232. Contabilità economico-patrimoniale

1. Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei princi

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57093 12105468
Art. 233. Conti degli agenti contabili interni

1. Entro il termine di 30 giorni N347 dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni

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Art. 233-bis. Il bilancio consolidato

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57093 12105470
TITOLO VII - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
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57093 12105471
Art. 234. Organo di revisione economico-finanziario

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro

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57093 12105472
Art. 235. Durata dell'incarico e cause di cessazione

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e "i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale" N188.

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57093 12105473
Art. 236. Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per

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Art. 237. Funzionamento del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

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57093 12105475
Art. 238. Limiti all'affidamento di incarichi

1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra

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57093 12105476
Art. 239. Funzioni dell'organo di revisione

1. L'organo dei revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio "escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio."N198;

3) modali

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
57093 12105477
Art. 240. Responsabilità dell'organo di revisione

1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devon

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57093 12105478
Art. 241. Compenso dei revisori

1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.

2. Il compenso di cui al comma 1 può ess

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TITOLO VIII - ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI
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57093 12105480
CAPO I - Enti locali deficitari: disposizioni generali
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57093 12105481
Art. 242. Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli

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57093 12105482
Art. 243. Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti

1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali N146. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.

2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido; N323

b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia s

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57093 12105483
Art. 243-bis. (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. N184

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.

5. N340 N303 N325 Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni N291 dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cu

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Art. 243-ter. Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali

N138 1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di ri

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Art. 243-quater. Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione

1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all’articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all’articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All’esito dell’istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. N163 N283

2. In fase istruttoria, “la commissione di cui all'articolo 155”

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Art. 243-quinquies. Misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso

1. Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143, per i quali sussi

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Art. 243-sexies. Pagamento di debiti

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57093 12105488
CAPO II - Enti locali dissestati: disposizioni generali
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57093 12105489
Art. 244. Dissesto finanziario

1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovver

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57093 12105490
Art. 245. Soggetti della procedura di risanamento

1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.

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57093 12105491
Art. 246. Deliberazione di dissesto

1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

2

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Art. 247. Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di disses

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57093 12105493
Art. 248. Conseguenze della dichiarazione di dissesto

1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.

2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la delib

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Art. 249. Limiti alla contrazione di nuovi mutui

1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non p

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Art. 250. Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento

1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approv

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Art. 251. Attivazione delle entrate proprie

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

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CAPO III - Attività dell'organo straordinario di liquidazione
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Art. 252. Composizione, nomina e attribuzioni

1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri. Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei Conti, della magistratura ordinaria, del

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Art. 253. Poteri organizzatori

1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive b

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57093 12105500
Art. 254. Rilevazione della massa passiva

1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.

2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni

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Art. 255. Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento

1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.

2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno.

3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, è determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.

4. Detto contributo è pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitant

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Art. 256. Liquidazione e pagamento della massa passiva

1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione di cui all'articolo 254, comma 1. Al piano è allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.

2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidazione chiede l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all'articolo 255 nella misura necessaria per il finanziamento delle passività risultanti dal piano di rilevazione e dall'elenco delle passività non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo 255.

3. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarità del deposito, autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare l'entità dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passività

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Art. 257. Debiti non ammessi alla liquidazione

1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo 256, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidaz

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Art. 258. Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti

1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziare di cui al comma 2.

2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita

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CAPO IV - Bilancio stabilmente riequilibrato
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57093 12105506
Art. 259. Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi N300 dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. N283

1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell’esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell’esercizio successivo, il consiglio dell’ente presenta per l’approvazione del Ministro dell’interno, entro il termine di cui al comma 1, un’ipotesi di bilancio che garantisca l’effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio. N162

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Art. 260. Collocamento in disponibilità del personale eccedente

1. I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 259, comma 6, sono collocati in disponibilità. Ad essi si applicano

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Art. 261. Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

1. N306 L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruita dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali N146, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni

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Art. 262. Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

1. L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta

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57093 12105510
Art. 263. Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche

1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni

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CAPO V - Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento
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Art. 264. Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato

1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio

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Art. 265. Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante ta

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Art. 266. Prescrizioni in materia di investimenti

1. Dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e per la durata del risanamento come definita dall'articolo 265 gli

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Art. 267. Prescrizioni sulla dotazione organica

1. Per la durata del risanamento, come definita dall'articolo 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259 no

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57093 12105516
Art. 268. Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio

1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all'articolo 194,

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Art. 268-bis. Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività

N55

1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali

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Art. 268-ter. Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis

N64

1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell'articolo 268-bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della proced

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Art. 269. Modalità applicative della procedura di risanamento

1. Le modalità applicative della procedura di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con reg

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PARTE III - Associazioni degli enti locali
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57093 12105521
Art. 270. Contributi associativi

1. I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel, delle altre associazioni degli enti locali e delle lo

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Art. 271. Sedi associative

1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo

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57093 12105523
Art. 272. Attività delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo

1. L'Anci e l'Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a realizzare programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia

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PARTE IV - Disposizioni transitorie ed abrogazioni
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57093 12105525
Art. 273. Norme transitorie

1. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, e dall'articolo 33 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni dei consigli circoscrizionali e di adeguamento degli statuti nonché quanto disposto dall'articolo 51, comma 01 quarto periodo della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 51 commi 3-ter e 3-quater della

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Art. 274. Norme abrogate

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

articoli 31 e 32 del regio decreto 7 giugno 1943, n. 651;

articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 23, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 1951, n. 122;

articolo 63 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

articoli 6, 9, 9-bis fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3 e 4 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570;

legge 13 dicembre 1965, n. 1371;

articolo 6, comma 15, del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43;

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Art. 275. Norma finale

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascu

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