N317 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.L. 30/04/2021, n. 56, e successivamente, dall’art. 11-quater, comma 1 del D.L. 22/04/2021, n. 52 (L. 17/06/2021, n. 87), a seguito dell’abrogazione del D.L. 56/2021, il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali relativo all'esercizio 2020, è prorogato al 31 maggio 2021.

Ai sensi dell’art. 52, comma 2 del D.L. 25/05/2021, n. 73 (L. 23/07/2021, n. 106) per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 è differito al 31 luglio 2021.

Ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.L. 01/06/2023, n. 61 (L. 31/07/2023, n. 100), per i comuni indicati nell’allegato 1 del medesimo decreto che non hanno ancora approvato il rendiconto 2022, il termine è differito al 30 giugno 2023.

Dalla redazione