N244 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 19/08/2016, n. 175, così recitava:

Art. 122 (Lavori socialmente utili) — 1. Restano salve le competenze dei comuni e delle province in materia di lavori socialmente utili, previste dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.”

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