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D.L. 07/05/2024, n. 60

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.
Stralcio.
In vigore dal 08/05/2024.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 04/07/2024, n. 95 (legge di conversione), in vigore dal 07/07/2024.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - JTF);

Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europ

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TITOLO I - MISURE DI RIFORMA DELLA POLITICA DI COESIONE
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CAPO I - Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea
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Art. 1 - Principi, finalità e definizioni

1. In attuazione della riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, nei settori strategici di cui all'articolo 2 secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati. N1

2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021 - 2027, anche assicurando l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e garantendo il pieno rispetto dei traguardi

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Art. 2 - Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione

1. In attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 ap

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Art. 3 - Cabina di regia

1. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata ai sensi del comma 2 del presente articolo, costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali per un'efficace attuazione della politica di coesione europea 2021 - 2027. In particolare, la Cabina di regia:

a) assicura, in relazione agli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione europea, il c

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Art. 4 - Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea

1. Al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal PNRR e dal FSC, come definiti nell'ambito degli Accordi per la coesione, i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori indicati all'articolo 2, ove compatibili, già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione. Per i suddetti interventi è specificata la rilevanza, in termini di peso finanziario, rispetto ai corrispondenti obiettivi strategici dei programmi nazionali e regionali e agli obiettivi specifici di riferimento. N1

2. Ferme restando le disposizioni e le procedure previste dai regolamenti che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e ai criteri di selezione adottati per ciascun programma dal Comitato di sorveglianza di cui all’articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060, l'individuazione degli interventi prioritari di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti indici:

a) effettiva attuazione mediante gli interventi prioritari delle pianificazioni di settore nazionali e regionali, con particolare riguardo agli investimenti connessi al soddisfacimento delle condizioni abilitanti nel settore idrico, nel settore dei rifiuti e nel settore dei trasporti;

b) finanziamento degli investimenti nei settori di cui all'articolo 2 già oggetto di valutazione e non finanziabili, anche per esaurimento delle risorse, con pri

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Art. 5 - Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari

1. Fermi gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e identi

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Art. 6 - Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa

1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni centrali, regionali e locali interessate il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione 2021-2027 e a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma, pone in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti. N1

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per l'attivazione ovvero per l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 31 luglio 2024 N5 mediante la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma operativo complementare. N1

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di accelerare la selezione delle unità di personale di cui all'

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Art. 6-bis - Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali

N6

1. Al fine di fronteggiare la rilevante carenza di segre

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Art. 7 - Misure di premialità per le regioni e le province autonome al fine di favorire l’attuazione della politica di coesione

N7

1. Al fine di promuovere il raggiungimento dei risultati della politica di coesione europea, anche mediante una più efficiente e tempestiva programmazione e attuazione degli interventi ammessi a finanziamento, con riguardo agli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento, sulla base delle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni semestrali di cui all'articolo 5, degli obiettivi intermedi e finali come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), nei cronoprogrammi inviati, le regioni e le province autonome, in deroga all'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n

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Art. 8 - Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta - JTF

1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea, al fine di:

a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:

1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie «deep tech»;

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CAPO II - Misure di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento dalla capacità amministrativa
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Art. 9 - Disposizioni in materia di controlli
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Art. 10 - Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può essere disposta un'assegnazione, in anticipazione alla programmazione di cui alla medesima lettera d), a valere sulle risorse indicate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 25/2023 del 3 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023, afferenti alle regioni per le quali non siano stati sottoscritti i citati Accordi per la coesione, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-

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CAPO III - Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale
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Art. 11 - Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno

1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, di contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, all’articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati e, al comma 1-ter, le parole: “Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater” sono soppresse e le parole: “Fondo perequativo infrastrutturale” sono sostituite dalle seguenti: “Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno”. N1

2. Il Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali, per la cura dell’infanzia e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale. N1

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per g

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Art. 12 - Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo

1. Entro il 31 luglio 2024 il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua la ricognizione sullo stato di attuazione, con particolare riferimento all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contrat

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Art. 13 - Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate

1. Nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'

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Art. 13-bis - Istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione

N6

1. Al comma 61 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: “più sviluppate,” sono inserite le seguenti: “e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui al comma 2 dell’

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Art. 14 - Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo

1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di Governo di cui al comma 11-bis del medesimo articolo 33 sottoscrivono un apposito protocollo d'intesa recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui al comma 2 del presente articolo e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari. N1

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, di cui 28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede a valere sulle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con delibera del Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione delle risorse relative al finanziamento del programma degli interven

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Art. 15 - Disposizioni in materia di investimenti

1. Al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole imprese e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nelle aree interne, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65-ter e 65-quinquies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione degli operatori economici beneficiari delle azioni di sostegno economico come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-ter, secondo periodo, della citata legge n. 205 del 2017. N1

2. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni ai sensi del medesimo comma 65-sexies e dell'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione

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Art. 15-bis - Accordi tra pubbliche amministrazioni e comuni

N6

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le un

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Art. 15-ter - Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva

N6

1. Per l’anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall’articolo 3, comma 5-quinquies, del

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CAPO IV - Disposizioni in materia di lavoro
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Art. 16 - Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa

1. Ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro sono definite specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di l

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Art. 17 - Misure per l’autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia

N7

1. Sono ammesse al finanziamento nei termini e secondo le modalità di cui ai commi 4, 6 e 7 le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, localizzate nei territori diversi da quelli indicati al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. N1

2. Le attività di cui al comma 1 sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA nonché, ove richiesta per l’esercizio di attività ordinistica, l’iscrizione all’albo professionale per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli

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Art. 17-bis - Modifiche alla disciplina dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa - ISCRO

N6

1. All’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modific

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Art. 18 - Resto al SUD 2.0

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è istituita una specifica misura denominata «Resto al SUD 2.0».

2. Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Le attività di cui al primo periodo sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA nonché, ove richiesta per l’esercizio di attività ordinistica, l’iscrizione all’albo professionale per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando in tal caso l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3. N1

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Art. 19 - Soggetti gestori

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18, delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. e dell’Ente nazionale per il microcredito. Il coordinamento dell'attività formativa è affidato all’Ente nazionale per il microcredito. Le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione e l’erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17

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Art. 20 - Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 17 e 18, pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

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Art. 21 - Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica

1. Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 4 ed operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale g

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Art. 22 - Bonus Giovani

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di appr

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Art. 23 - Bonus Donne

1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici di cui al comma 2 è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. N1

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/201

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Art. 24 - Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica

N13

1. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. N1

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino

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Art. 24-bis - Omissis

 

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Art. 25 - Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa

N13

1. I percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e quelli dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al

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Art. 26 - Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce:

a) le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa le posizioni vacanti all'interno dei loro organici;

b) le mo

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Art. 27 - Riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi. Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro

1. A partire dal 1° luglio 2024, nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), nonché al fine di favorire un più efficiente e tempestivo utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), con particol

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Art. 28 - Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso

1. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, i commi da 10 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

«10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei l

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Art. 28-bis - Art. 28-ter - Omissis

 

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CAPO V - Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca
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Art. 29 - Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa

1. Al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle regioni meno sviluppate è autorizzato un piano da 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 - componente 1 - investimento 1.3 «Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola» del PNRR. N1

1-bis. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all’articolo 24, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: “nell

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Art. 30 - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati

1. All'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituti dai seguenti: «Le risorse di cui al primo period

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Art. 31 - Misure per il potenziamento dell'attività di ricerca

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale « Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027), di favorire la mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno, di rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca, di promuovere la creazione di spin-off di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno, nonché di favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l'imprenditorialità e la collaborazione tra ricerca e imprese, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud,

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CAPO VI - Disposizioni in materia di investimenti
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Art. 32 - Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio - economico e del disagio abitativo

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana evitando ulteriore consumo di suolo, a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla missione 5, componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.

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Art. 33 - Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali

1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027), con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica , da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislat

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Art. 33-bis - Disposizioni in materia di interventi in infrastrutture e trasporti

N6

1. Al fine di promuovere lo sviluppo infrastrutturale e la competitività dei territori interessati nonché l’attrazione di nuovi investimenti, è autor

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Art. 33-ter - Omissis

 

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CAPO VII - Disposizioni in materia di cultura
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Art. 34 - Programma nazionale cultura

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenu

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CAPO VIII - Disposizioni in materia di sicurezza
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Art. 35 - Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati

1. Al fine di rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate, l'operazione concernente la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, selezionata dall'Autorità di gestione del Ministero dell’interno nell'ambito del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2

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Art. 35-bis - Omissis

 

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TITOLO II - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
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CAPO I - Ulteriori disposizioni in materia di investimenti
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Art. 36 - Omissis

 

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Art. 37 - Disposizioni finanziarie

N15

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come ridotta dall’articolo 1, comma 8, lettera l), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla

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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

N16

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Art. 37-bis - Clausola di salvaguardia

N6

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Art. 38 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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