La società di gestione a capitale interamente pubblico, introdotta con l’art. 14 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, R e contemplata alla lettera c) del comma 5 del novato art. 113 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, R rappresenta una forma gestionale innovativa le cui modalità di costituzione, operatività e funzionalità, in adeguamento alla cornice normativa esistente in materia societaria, sono disciplinate dalla presente circolare, nella quale sono definite le condizioni essenziali e non eludibili per ricorrere all’affidamento con le suddette modalità e per rispettare i principi di diritto comunitario.
La principale peculiarità che caratterizza la suddetta società e che la distingue rispetto alle altre società di diritto privato regolate dal codice civile, risiede nella legittimazione a diventare soggetto affidatario del servizio idrico integrato senza propedeutica gara europea ad evidenza pubblica idonea all’individuazione del concessionario ai sensi dell’art. 20 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, R e del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 22 novembre 2001.
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