Sent.C. Stato 17/07/2004, n. 5142 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 17/07/2004, n. 5142

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Commissione giudicatrice - Presidente - Adozione di atti propedeutici e prodromici - Ammissibilità.
1. In una gara d'appalto di lavori pubblici indetta da un ente locale non comporta violazione dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 il fatto che il presidente della Commissione giudicatrice sia un dirigente dell'ente che ha adottato gli atti propedeutici alla selezione delle offerte, considerato che la norma suddetta indica, tra le funzioni proprie dei dirigenti, «la presidenza delle procedure di gara e di concorso»; nè sussiste incompatibilità per lo stesso presidente dirigente che abbia adottato provvedimenti prodromici allo svolgimento della gara, quali l'approvazione dello schema di bando e del contratto.

Sulla Commissione giudicatrice in una gara d'appalto di lavori pubblici (composizione, poteri) ved. C. Stato IV 22 giugno 2004 n. 4437 R (Ai sensi dell'art. 21, c. 5 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 sono esclusi dalla composizione della Commissione i soggetti che possano svolgere o abbiano svolto altra funzione od incarico tecnico riguardo ai lavori oggetto della gara d'appalto); V 1° aprile 2004 n. 1812 R [L'ordinamento Enti locali (T.U., D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 107, c. 3, lett. a) e b)) impone ai dirigenti degli stessi di presiedere le Commissioni di gara]; V 22 marzo 2004 n. 1459 R e 20 gennaio 2004 n. 155 R (Le operazioni della Commissione devono essere svolte dal suo plenum soprattutto per quel che riguarda le attività propriamente valutative come la valutazione delle offerte), potendosi al più consentire la deroga al principio di collegialità per le attività strumentali vincolate, istruttorie o preparatorie); V 18 marzo 2004 n. 1408 R (Sulla composizione della Commissione - ex art. 21, c. 5 L. 11 febbraio 1994 n. 109 - di un numero dispari di componenti non superiore a 5, esperti nella materia oggetto dei lavori da appaltatore); VI 2 febbraio 2004 n. 324 R [Il principio del plenum è violato se è assente qualcuno dei componenti della Commissione e non quando il verbale è firmato da tutti (il che potrebbe dipendere da mera dimenticanza o irregolarità formale)]; VI 27 ottobre 2003 n. 6615 R (La Commissione di gara, in presenza di modalità di aggiudicazione non automatiche e prima di prendere conoscenza delle offerte, ha la facoltà di introdurre elementi di specificazione e puntualizzazione dei criteri generali enucleati dal bando di gara o dalla lettera di invito); V 9 giugno 2003 n. 3247 R e V 11 novembre 2002 n. 6194 R (La Commissione costituisce un collegio perfetto e deve perciò operare con il plenum e non con la semplice maggioranza dei suoi componenti, almeno nelle fasi della gara propriamente valutative); 8 luglio 2002 n. 3790 R (Poteri della Commissione); V 10 giugno 2002 n. 3207 R (La Commissione deve avere una composizione tale da costituire un organo diverso da quello che dovrà poi approvare gli atti di gara e aggiudicare l'appalto); V 8 maggio 2002 n. 2492 R (All'amministratore di un Comune non spetta alcun compenso per l'attività svolta come componente di una Commissione di gara); Csi 8 febbraio 2002 n. 64 R (Della Commissione giudicatrice possono fare parte legittimamente anche componenti del consiglio di amministrazione dell'ente appaltante)
(T.U. 18 agosto 2000 n. 267, art. 107) R

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