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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 07/11/2012, n. 93

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Schema Idrico Basento – Bradano – Tronco di Acerenza – Distribuzione III Lotto. Importo a base di appalto 77 milioni di Euro.

1. Ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 il RUP deve essere nominato fra i tecnici di ruolo, dotati di adeguata professionalità, della stazione appaltante. L’evenienza che il RUP appartenga all’Amministrazione è infatti strettamente interconnessa con il ruolo propositivo - pianificatore posto in capo a tale figura che dovrebbe addirittura suggerire alla propria Amministrazione l’opera e studiarne la convenienza e la fattibilità; il codice infatti e l’attuale regolamento indicano che il RUP deve essere nominato ancor “prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità”, o comunque prima dell’avvio della progettazione.

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

Con lettera assunta a prot. N. 128251 in data 28/12/2011 il Sig. Aniello Buccino inviava una nota indirizzata, fra gli altri, anche a questa Autorità con la quale segnalava presunte irregolarità nella nomina del RUP e della Commissione di gara dei lavori in oggetto, a suo tempo previsti dalla Cassa per il Mezzogiorno e finanziati dal CIPE come opera strategica della legge Obiettivo.

Al riguardo il D.G. VICO disponeva d’ufficio l’avvio di un’istruttoria “ai fini della verifica della legittimità della nomina del RUP, della nomina della Commissione di gara e di quella di collaudo, nonché ai fini della verifica della legittimità del Bando, del disciplinare e della procedura di gara”.

Dalle informazioni fornite dal Commissario Straordinario dell’Ente Irrigazione Puglia Lucania Irpinia e dalla Regione Basilicata (EIPLI)si rileva quanto segue.

Con Delibera n. 121 del 21 Dicembre 2001 il CIPE approvava il Programma delle Infrastrutture strategiche inserendo fra gli altri anche l’intervento in oggetto. In data 20 dicembre 2002 veniva sottoscritta, tra Governo e Regione Basilicata, l’Intesa Generale Quadro che individuava quale soggetto aggiudicatore dell’intervento la Regione Basilicata e stimava il costo dello stesso pari a circa 105 Mln euro.

In data 08/11/2005 il Presidente della Regione Basilicata dava incarico all’EIPLI di predisporre il progetto preliminare dell’intervento.

Con nota in pari data, sempre a firma del Presidente della regione Basilicata, veniva comunicato alla Segreteria Tecnica del Ministero infrastrutture e trasporti ed al Commissario dell’EIPLI che il RUP dell’intervento era il Dr. Mariano Tramutoli “dirigente in servizio presso l’Autorità di Bacino della Basilicata”.

In data 13/12/2005 con decreto n. 504 il Commissario straordinario dell’EIPLI approvava il progetto preliminare dell’intervento per l’importo complessivo di euro 104.500.000,00 di cui Euro 74.057.610,00 a base d’asta.

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Ritenuto in diritto

Le questioni poste dall’esponente afferiscono sostanzialmente alla legittimità dei contenuti della convenzione stipulata tra Regione Basilicata ed EIPLI, ed ai successivi conseguenti atti, in merito alla nomina dei componenti della Commissione aggiudicatrice dei lavori e della commissione di collaudo, oltreché l’evenienza che il RUP dei lavori non sia un dipendente di ruolo della S.A..

Riguardo la Commissione di gara.

La problematica presenta due aspetti. Il primo riguarda la circostanza che i Commissari, ed in particolare il Presidente, possano essere soggetti esterni alla S.A., il secondo riguarda la possibilità che la “designazione” di uno o più membri, (nello specifico il Commissario Presidente), avvenga a cura di un organo politico, nel caso in esame il Presidente della Regione.

In merito alla prima circostanza questa Autorità si è espressa con proprio parere sulla Normativa del 05/05/2011 – (rif. AG 14/2011 d.lgs 163/06 Articoli 84 - Codici 84.1). “L’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 disciplina distintamente la posizione del Presidente da quella degli altri componenti della commissione di gara; in particolare, dal combinato disposto del comma 3 con il comma 8 della disposizione de qua, si evince il principio per cui il Presidente della commissione di gara deve essere necessariamente individuato all’interno dell’ente (dirigente o, in via eccezionale, funzionario apicale dell’amministrazione, ex comma 3), mentre per gli altri componenti è ammesso, in alternativa, il ricorso a funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici o a professionisti esterni, con ricorso in tale ultimo caso esclusivamente alle professionalità ivi indicate (comma 8). A tal riguardo sembra opportuno rilevare che la giurisprudenza amministrativa ha censurato la nomina di un dirigente di altra amministrazione come Presidente di una commissione di gara (Consiglio di Stato n. 2711/2006), mentre ha ritenuto ammissibile che a rivestire tale ruolo sia il segretario comunale negli enti locali privi di personale dirigenziale, tenuto conto che in applicazione della disciplina recata dal D.Lgs. n. 267/2000R ai segretari comunali possono essere attribuite funzioni dirigenziali (Consiglio di Stato, sez. V, 21 agosto 2006, n. 4858). In tal senso si è espressa anche l’Autorità con parere di precontenzioso n. 23/2007.

La norma, dunque, deve essere interpretata restrittivamente quanto alla possibilità di ricorrere – per la nomina del Presidente della commissione di gara – a soggetti differenti dal personale dirigenziale della stazione appaltante o di funzionari apicali della stessa, con l’ulteriore considerazione che nel caso in cui l’organizzazione dell’amministrazione non consenta di ricorrere a siffatte professionalità, la giurisprudenza ritiene ammissibile in via residuale una deroga alla predetta norma, nei confronti di soggetti (come il segretario comunale) che comunque garantiscono la rappresentatività dell’ente e la piena tutela degli interessi del medesimo, nonché una adeguata professionalità in relazione all’incarico da svolgere”.

Da quanto sopra esposto discende che il Presidente della Commissione di gara doveva appartenere alla S.A. ovvero all’EIPLI.

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Il Consiglio

ritiene che:

1. la Convenzione stipulata tra l’EIPLI, la Re

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