Sent. C. Cass. civ. 06/07/2007, n. 15296 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 06/07/2007, n. 15296

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1. Professionisti - Contratto con la P.A. - Assenza di presupposti - Rapporto obbligatorio diretto fra privato ed amministratore o funzionario - Proponibilità dell’azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. - Esclusione - Fondamento - Azione surrogatoria - “Petitum” e “causa petendi” autonomi e specifici - Conseguenze - Condizioni di esperibilità - Domanda - Pronuncia di ufficio - Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 del Codice di procedura civile. 2. Professionisti - Contratto con la P.A. - Contratto d’opera professionale - Stipulazione - Forma scritta “ad substantiam” - Necessità - Finalità e portata - Deliberazione autorizzativa dell’organo collegiale dell’ente pubblico - Rilevanza - Esclusione - Possibilità di stipula mediante atti separati - Esclusione.

1. In tema di spese degli enti locali effettuate senza il rispetto delle condizioni di cui all’art. 23 del D.L. 66/1988 (commi 3 e 4), applicabile “ratione temporis” e riprodotto, senza sostanziali modifiche, prima dall’art. 35 del 77/1995 e poi dall’art. 191 del D. Leg.vo 267/2000, , l’insorgenza del rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, direttamente con l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, determina l’impossibi

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