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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 06/03/2014, n. 16
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Con le modifiche introdotte da:
- L. 02/05/2014, n. 68 (legge di conversione), riportate in corsivo
- D.L. 31/12/2014, n. 192 (L. 27/02/2015, n. 11)
- L. 28/12/2015, n. 208
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Art. 1 - Disposizioni in materia di TARI e TASI1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Rsono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011"; b) il comma 688 è sostituito dal seguente: "688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Dire |
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Art. 2. - Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 1471. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 R sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 33 è abrogato; omissis d-bis) al comma 645 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1º gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazi |
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Art. 3. - Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie1. Al comma 5, dell'articolo 243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 R, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese." Omissis 2-bis. Al primo periodo del comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 R, dopo le parole: "anche se riconosciuti in bilancio in data successiva" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti". 3. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordiname |
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Art. 5 - Mutui enti locali1. Ai fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, |
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Art. 6 - Contabilizzazione IMU1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo |
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Art. 7 - Verifica gettito IMU anno 20131. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il comma 729 sono inseriti i seguenti: "729-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vi |
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Art. 11 - Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province1. I commi 2, 3, 3-bis, dell'articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 R, sono sostituiti dai seguenti: "2. La relazione di fine mandato |
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Art. 12 - Contributo straordinario1. All'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "successivi alla" sono sosti |
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Art. 14 - Applicazione fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarietà comunale1. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 R, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 380-quater è sostituito dal seguente: |
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Art. 16 - Disposizioni concernenti Roma Capitale1. Roma Capitale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere e alla Corte dei conti un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, anche con riferimento alle società controllate e partecipate da Roma Capitale, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5. 2. Roma Capitale trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere e alla Corte dei conti un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a: a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 R, a tutte le società controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati; a-bis) operare la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate da Roma Capitale, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori nonché le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi; a-ter) avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria; b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei g |
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Art. 17 - Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale1. Per favorire il completamento del passaggio delle competenze relative al trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, del conseguente Accordo fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta stipulato in data 11 novembre 2010 come recepito dall'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 R, lo Stato concorre con il pagamento diretto a Trenitalia dell'importo di 13,4 milioni di euro, nell'anno 2014, per corrispettivo dei servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014. 2. Qualora l'intesa tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Rnon sia raggiunta |
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Art. 18 - Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 7981. “Per gli anni 2014 e 2015”N1, ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno non si applica la sanzione di cui al comm |
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Art. 19 - Disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica1. Il termine del 28 febbraio 2014, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 R, sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione è attiva, è prorogato al 31 marz |
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Art. 20 - Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 20091. Con riferimento “agli esercizi finanziari 2013 e 2014”N1, nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui a |
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Art. 21 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d |
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