Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 03/03/1934, n. 383
R.D. 03/03/1934, n. 383
R.D. 03/03/1934, n. 383
R.D. 03/03/1934, n. 383
Scarica il pdf completo | |
---|---|
DISPOSIZIONI PRELIMINARI |
|
ART. 1.I PROVVEDIMENTI AD INIZIATIVA GOVERNATIVA, CHE IMPORTINO NUOVE ATTRIBUZIONI DELLE AUT |
|
ART. 2.QUALSIASI DISPOSIZIONE LEGISLATIVA, TENDENTE A PORRE A CARICO DEI COMUNI E DELLE PROV |
|
ART. 3.L'AUTORITÀ GOVERNATIVA PUÒ SEMPRE ESERCITARE, A MEZZO DI COMMISSARI, LA |
|
ART. 4.SALVO I CASI DI DELEGA O SOSTITUZIONE AMMESSI DALLA LEGGE, GLI ATTI, COMPIUTI IN NOME |
|
ART. 5.SALVO CHE LA LEGGE NON DISPONGA ALTRIMENTI, CONTRO I PROVVEDIMENTI DELLE AUTORITÀ GOVERNATIVE INFERIORI È AMMESSO RICORSO IN VIA GERARCHICA ALLE AUTORITÀ SUPERIORI. IL RICORSO GERARCHICO PUÒ ESSERE SPERIMENTATO SOLO |
|
ART. 6.IL GOVERNO HA FACOLTÀ, IN QUALUNQUE TEMPO, DI ANNULLARE, DI UFFICIO O SU DENUN |
|
ART. 7.PER ESSERE NOMINATI AD UNO DEGLI UFFICI O IMPIEGHI PREVISTI NELLA PRESENTE LEGGE, SALVO I PARTICOLARI REQUISITI RICHIESTI NEI SINGOLI CASI, È NE |
|
ART. 8.NON POSSONO ESSERE NOMINATI AGLI UFFICI PREVISTI NELLA PRESENTE LEGGE: 1/A COLORO CHE SIANO IN ISTATO DI INTERDIZIONE O DI INABILITAZIONE PER INFERMITÀ DI MENTE; 2/A I COMMERCIANTI FALLITI, FINCHÉ DURI LO STATO DI FALLIMENTO, MA NON OLTRE CINQUE ANNI DALLA DATA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO OVVERO DALLA DATA IN CUI SONO CONSIDERATI FALLITI, A NORMA DELL'ART. 39 DELLA LEGGE 24 MAGGIO 1903, N. 197; 3/A COLORO CHE SIANO RICOVERATI NEGLI OSPIZI DI CARITÀ E COLORO CHE SIANO ABITUALMENTE A CARICO DELLA CONGREGAZI |
|
ART. 9.LE CONDIZIONI PREVISTE COME CAUSA DI INCAPACITÀ O DI INCOMPATIBILITÀ PER UN DETERMINATO UFFICI |
|
ART. 10.QUALORA NON SIA DISPOSTO ALTRIMENTI, LA DICHIARAZIONE DELLA DECADENZA O L'ACCETTAZION |
|
ART. 11.LA GRATUITÀ DELL'UFFICIO NON ESCLUDE IL RIMBORSO DELLE SPESE CHE L'INVESTITO D |
|
ART. 12.NESSUN MANDATO IMPERATIVO PUÒ ESSERE DATO ALLE PERSONE DESIGNATE AD UN PUBBLIC |
|
ART. 13.FRA GLI INVESTITI DI PUBBLICI UFFICI DI PARI GRADO L'ANZIANITÀ È STABIL |
|
ART. 14.COLORO CHE SONO NOMINATI A TEMPO A UN PUBBLICO UFFICIO, ANCORCHÈ SIA TRASCORSO |
|
ART. 15.NEGLI ORGANI COLLEGIALI LA SCADENZA DEI COMPONENTI È SIMULTANEA. |
|
ART. 16.GLI AMMINISTRATORI DEI COMUNI DELLE PROVINCIE E DEI CONSORZI SI DEBBONO ASTENERE DAL |
|
TITOLO I. CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE, AUTORITÀ GOVERNATIVE, ED ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ENTI LOCALI. |
|
ART. 17.IL REGNO SI DIVIDE IN PROVINCIE E COMUNI. |
|
ART. 18.OGNI PROVINCIA HA UN PREFETTO, UN VICE-PREFETTO, UN CONSIGLIO DI PREFETTURA E UNA GIU |
|
ART. 19.IL PREFETTO È LA PIÙ ALTA AUTORITÀ DELLO STATO NELLA PROVINCIA. EGLI È IL RAPPRESENTANTE DIRETTO DEL POTERE ESECUTIVO. AL PREFETTO FA CAPO TUTTA LA VITA DELLA PROVINCIA, CHE DA LUI RICEVE IMPULSO, COORDINAZIONE E DIRETTIVE. |
|
ART. 20.IL PREFETTO, OLTRE LE ORDINANZE DI URGENZA DIPENDENTI DALLO ESERCIZIO DELLA FUNZIONE SURROGATORIA CONTEMPLATA ALL'ARTICOLO 55, COMMA 1/A, PUÒ EMETTERE ORDINANZE DI CARATTERE CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI EDILITÀ, POLIZIA LOCALE E IGIENE, P |
|
ART. 21.IL VICE-PREFETTO SOSTITUISCE IL PREFETTO IN CASO DI ASSENZA, IMPEDIMENTO O TEMPORANEA |
|
ART. 22.IL PREFETTO E CHI NE FA LE VECI NON POSSONO ESSERE CHIAMATI A RENDERE CONTO DELL'ESER |
|
ART. 23.IL CONSIGLIO DI PREFETTURA SI COMPONE DEL PREFETTO, O DI CHI NE FA LE VECI, CHE LO PR |
|
ART. 24.IL CONSIGLIO DI PREFETTURA HA LE ATTRIBUZIONI CHE GLI SONO COMMESSE DALLE LEGGI E DAI |
|
ART. 25LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, IN SEDE AMMINISTRATIVA, SI COMPONE DEL PREFETTO O DI CHI NE FA LE VECI, CHE LA PRESIEDE, DELL'ISPETTORE PROVINCIALE, DI DUE CONSIGLIERI DI PREFETTURA, DESIGNATI, AL PRINCIPIO DI OGNI ANNO DAL PREFE |
|
ART. 26.NON POSSONO FAR PARTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA: |
|
ART. 27.AI MEMBRI DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, NOMINATI SU DESIGNAZIONE DEL SEGRE |
|
ART. 28.I MEMBRI DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, DESIGNATI DAL SEGRETARIO DEL PARTIT |
|
ART. 29.IL CONSIGLIO DI PREFETTURA E LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, PRIMA DI EMETTERE |
|
TITOLO II. DEL COMUNE. |
|
CAPO I. DEL TERRITORIO. |
|
ART. 30.I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 2000 ABITANTI, CHE MANCHINO DI MEZZI PER PROVVE |
|
ART. 31.I COMUNI, IL CUI TERRITORIO RISULTI INSUFFICIENTE IN RAPPORTO ALL'IMPIANTO, ALL'INCREMENTO O AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI, ALL'ESPANSIONE DEGLI ABITATI O ALLE ESIGENZE DELLO SV |
|
ART. 32.QUALORA IL CONFINE FRA DUE O PIÙ COMUNI NON SIA DELIMITATO DA SEGNI NATURALI F |
|
ART. 33.LE BORGATE O FRAZIONI DI COMUNI, CHE ABBIANO POPOLAZIONE NON MINORE DI 3000 ABITANTI, MEZZI SUFFICIENTI PER PROVVEDERE ADEGUATAMENTE AI PUBBLICI SERVIZI E CHE, PER LE CONDIZIONI |
|
ART. 34.UNA BORGATA O FRAZIONE PUÒ ESSERE DISTACCATA DAL COMUNE CUI APPARTIENE ED ESSE |
|
ART. 35.LE VARIAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE DEI COMUNI E LE RETTIFICHE DI CONFINE, PREVISTE NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI SONO DISPOSTE CON DECRETO REAL |
|
ART. 36.QUANDO SIANO STATE DISPOSTE VARIAZIONI ALLE CIRCOSCRIZIONI DEI COMUNI, IL PREFETTO, S |
|
ART. 37.FERMA RESTANDO L'UNITÀ DEI COMUNI, LE DISPOSIZIONI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO |
|
CAPO II. ORGANI DEL COMUNE - DEL PODESTÀ. |
|
ART. 38.IL COMUNE È CORPO MORALE. ESSO È RETTO DA UN PODESTÀ. PIÙ COMUNI DELLA STESSA PROV |
|
ART. 39.I COMUNI AVENTI POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10.000 ABITANTI, O CHE, PURE AVENDO POPOLAZI |
|
ART. 40.L'UFFICIO DI PODESTÀ, DI VICE-PODESTÀ E DI CONSULTORE MUNICIPALE &Egrav |
|
ART. 41.OGNI COMUNE HA UN SEGRETARIO ED UN UFFICIO COMUNALE. |
|
ART. 42.IL PODESTÀ È NOMINATO CON DECRETO REALE, IL VICE-PODESTÀ CON DEC |
|
ART. 43.OLTRE AI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PER ESSERE NOMINATO PODESTÀ O VICE-PODESTÀ OCCORRE AVER CONSEGUI |
|
ART. 44.OLTRE AI CASI PREVISTI NELL'ARTICOLO 8, NON POSSONO ESSERE NOMINATI PODESTÀ O VICE PODESTÀ: 1/A) GLI ECCLESIASTICI E I MINISTRI DI CULTO; 2/A) I FUNZIONARI DEL GOVERNO CHE DEVONO INVIGILARE SULL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, E GLI IMPIEGATI DEI LORO UFFICI, SALVO IL CASO PREVISTO AL COMMA 4/A DELL'ARTICOLO 38; |
|
ART. 45.IL PODESTÀ E IL VICE PODESTÀ, PRIMA DI ENTRARE IN FUNZIONI, PRESTANO DINANZI AL PREFETTO IL SEGUENTE GIURAMENTO: |
|
ART. 46.IL DISTINTIVO DEL PODESTÀ CONSISTE IN UNA FASCIA TRICOLORE DI SETA, FREGIATA D |
|
ART. 47.IL PODESTÀ PUÒ AFFIDARE AL VICE-PODESTÀ ED AI CONSULTORI SPECIAL |
|
ART. 48.IL VICE-PODESTÀ COADIUVA IL PODESTÀ E LO SOSTITUISCE IN CASO DI ASSENZA O DI LEGITTIMO I |
|
ART. 49.IL PODESTÀ ED IL VICE-PODESTÀ POSSONO ESSERE SOSPESI CON DECRETO DEL PR |
|
ART. 50.IL PODESTÀ AMMINISTRA IL COMUNE ED È UFFICIALE DEL GOVERNO. |
|
ART. 51.LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 22 È APPLICABILE AL PODESTÀ ED A CH |
|
ART. 52.IL PODESTÀ: 1/A RAPPRESENTA IL COMUNE, NE FIRMA GLI ATTI ED ASSISTE AGLI INCANTI; 2/A SOVRINTENDE A TUTTI GLI UFFICI ED ISTITUZIONI COMUNALI; 3/A STA IN GIUDIZIO, PER IL COMUNE, SIA COME ATTORE, SIA COME CONVENUTO; |
|
ART. 53.IL PODESTÀ, QUALE AMMINISTRATORE DEL COMUNE, DELIBERA INTORNO: 1/A ALL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI; 2/A AL TRATTAMENTO ECONOMICO ED ALLO STATO GIURIDICO DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI, DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO SAN |
|
ART. 54.IL PODESTÀ, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, È INCARICATO SOTTO LA DIREZIONE DELLE AUTORITÀ SUPERIORI: |
|
ART. 55.IL PODESTÀ ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI EDILITÀ, POLIZIA LOCALE E IGIENE, PER MOTI |
|
ART. 56.NEI COMUNI DIVISI IN BORGATE O FRAZIONI, CHE SIANO LONTANE DAL CAPOLUOGO E PRESENTINO |
|
ART. 57.NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 60.000 ABITANTI, ANCHE QUANDO NON SIANO DIVIS |
|
ART. 58.NELLE BORGATE O FRAZIONI CHE HANNO PATRIMONIO E SPESE SEPARATE, A TENORE DEGLI ARTICO |
|
ART. 59.SONO SOTTOPOSTE DIRETTAMENTE AL PODESTÀ LE ISTITUZIONI FATTE A FAVORE DELLA GENERALITÀ DEGLI ABITANTI DEL COMUNE, O DELLE SUE FRAZIONI, ALLE QUALI NON SIANO APPLICABILI LE REGOLE DEGLI ISTITUTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA. IL PODESTÀ TUTELA INOLTRE GLI INTERESSI DEI PARROCCHIANI, QUANDO QUESTI SOSTENGAN |
|
ART. 60.SONO SOGGETTI ALL'ESAME DEL PODESTÀ I BILANCI ED I CONTI DELLE ISTITUZIONI, DI |
|
ART. 61.LE DELIBERAZIONI DEL PODESTÀ SONO ADOTTATE COLL'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO COMU |
|
ART. 62.OGNI COMUNE DEVE AVERE UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ALTRI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A COGNIZIONE DEL PUBBLICO. |
|
ART. 63.CONTRO IL RIFIUTO OPPOSTO DAL PODESTÀ AL RILASCIO DEI CERTIFICATI E DEGLI ATTE |
|
CAPO III. DELLA CONSULTA. |
|
ART. 64.IL PREFETTO STABILISCE PER CIASCUN COMUNE, NEI LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 39, LA COMP |
|
ART. 65.NON PUÒ ESSERE RAPPRESENTATA NELLA CONSULTA L'ATTIVITÀ PRODUTTIVA CHE IMPIEGHI UN NUMERO DI LAVORATORI INFERIORE ALL' |
|
ART. 66.CONTRO I PROVVEDIMENTI DEL PREFETTO CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA NON &E |
|
ART. 67.I CONSULTORI SONO NOMINATI DAL PREFETTO SU TERNE DESIGNATE DALLE ASSOCIAZIONI SINDACA |
|
ART. 68.LE DONNE POSSONO FAR PARTE DELLA CONSULTA, PURCHÈ, OLTRE AVERE I REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, ABBIANO COMPIUTO IL 25 ANNO DI ETÀ E SI TROVINO IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI: 1/A CHE SIANO DECORATE DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE O DELLA CROCE AL MERITO DI GUERRA; 2/A CHE SIANO DECORATE DI MEDAGLIA AL VALORE CIVILE, O DELLA MEDAGLIA DEI BENEMERITI DELL |
|
ART. 69.OLTRE I CASI PREVISTI NELL'ARTICOLO 8, NON POSSONO ESSERE NOMINATI CONSULTORI GLI ECC |
|
ART. 70.NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA CONSULTA GLI ASCENDENTI, I DISCENDENTI |
|
ART. 71.SI APPLICA AI CONSULTORI COMUNALI LA NORMA DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DELLA PRESENTE LEGG |
|
ART. 72.LA CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA È FATTA DAL PODESTÀ MEDIANTE AVVISI SCRI |
|
ART. 73.IL PODESTÀ E IL VICE PODESTÀ NON SI COMPUTANO NEL NUMERO PRESCRITTO PER |
|
ART. 74.QUANDO IN DUE SUCCESSIVE CONVOCAZIONI, A DISTANZA NON MINORE DI TRE GIORNI, LA CONSUL |
|
ART. 75.I CONSULTORI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGANO A TRE ADUNANZE CONSECUT |
|
ART. 76.IL PREFETTO, PER GRAVI RAGIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO O DI ORDINE PUBBLICO, HA FACOL |
|
ART. 77.QUANDO LA CONSULTA SIA SOSPESA O SCIOLTA, IL PODESTÀ PROVVEDE, PRESCINDENDO DA |
|
ART. 78.QUALORA LA REGGENZA DEL COMUNE SIA AFFIDATA AD UN COMMISSARIO PREFETTIZIO, LA CONSULT |
|
ART. 79.NEI COMUNI AVENTI POPOLAZIONE SUPERIORE AI 100.000 ABITANTI IL PARERE DELLA CONSULTA MUNICIPALE DEVE ESSERE INTESO SUI SEGUENTI OGGETTI: 1/A BILANCIO PREVENTIVO; 2/A SPESE CHE VINCOLINO I BILANCI PER OLTRE CINQUE ANNI; 3/A ACCETTAZIONE DI LASCITI E DONI; |
|
ART. 80.NEI COMUNI AVENTI POPOLAZIONE SUPERIORE AI 20.000 E NON AI 100.000 ABITANTI, O CHE, PURE NON AVENDO POPOLAZIONE SUPERIORE AI 20.000 ABITANTI, SIANO CAPOLUOGHI DI PROVINCIA, OLTRE CHE NEI C |
|
ART. 81.NEI COMUNI AVENTI POPOLAZIONE NON SUPERIORI AI 20.000 ABITANTI E CHE NON SIANO CAPOLUOGHI DI PROVINCIA, IL PARERE DELLA CONSULTA MUNICIPALE, OVE ESISTA, OLTRE C |
|
ART. 82.OLTRE I CASI PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI, IL PARERE DELLA CONSULTA DEVE SEMPRE |
|
ART. 83.NEI CASI IN CUI IL PARERE DELLA CONSULTA È OBBLIGATORIO, QUALORA IL PODEST&Agr |
|
CAPO IV. DELLA FINANZA E CONTABILITÀ. |
|
ART. 84.I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI. |
|
ART. 85.I BOSCHI APPARTENENTI AI COMUNI SONO UTILIZZATI IN CONFORMITÀ AD UN PIANO ECON |
|
ART. 86.I COMUNI POSSONO PROVVEDERE ALLA GESTIONE TECNICA DEI LORO BOSCHI E PASCOLI MEDIANTE |
|
ART. 87.I CONTRATTI DEI COMUNI RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI DI OPERE DEVONO, DI REGOLA, ESSERE PRECEDUTI DA PUBBLICI INCANTI, CON LE FORME STABILITE PEI CONTRATTI DELLO STATO. È CONSENTITO DI PROVVEDERE MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA: A) PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 100.000 ABITANTI, QUANDO SI TRATTI: 1/A DI CONTRATTI IL CUI VALORE COMPLESSIVO E GIUSTIFICATO NON ECCEDA LE LIRE 75.000; |
|
ART. 88.SONO COMUNICATI AL CONSIGLIO DI PREFETTURA, PER IL PARERE, I PROGETTI DI CONTRATTO DA |
|
ART. 89.I SEGRETARI COMUNALI POSSONO ROGARE NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE COM |
|
ART. 90.LE SPESE COMUNALI SONO OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE. |
|
ART. 91.SONO OBBLIGATORIE LE SPESE CONCERNENTI GLI OGGETTI ED I SERVIZI APPRESSO INDICATI: A) ONERI PATRIMONIALI: 1. IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE; 2. CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ED ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI; 3. PAGAMENTO DEI DEBITI ESIGIBILI. IN CASO DI LITI SONO STANZIATE NEL BILANCIO LE SOMME RELATIVE DA TENERSI IN DEPOSITO FINO ALLA DECISIONE DELLA CAUSA. B) SPESE GENERALI: 1. UFFICIO ED ARCHIVIO COMUNALE; 2. ISTITUZIONI COMUNALI; 3. FESTE NAZIONALI E SOLENNITÀ CIVILI; 4. MANUTENZIONE DEI PARCHI DI RIMEMBRANZA; 5. MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI SEPOLCRETI DI GUERRA E DELLE SEPOLTURE MILITARI ESISTENTI NEI CIMITERI CIVILI, SALVO RISPETTIVAMENTE I RIMBORSI E I CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO; 6. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ SPETTANTI AL SEGRETARIO ED AGLI ALTRI IMPIEGATI, AGENTI E SALARIATI; 7. QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA; 8. INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO AL SEGRETARIO; 9. CONTRIBUTI AL MONTE PENSIONI PER GLI INSEGNANTI ELEMENTARI, ALLA CASSA DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI DEI SANITARI, E ALLE CASSE DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI AGLI IMPIEGATI E SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI E CONTRIBUTI AI FONDI DI PENSIONE GIÀ ISTITUITI DAL COMUNE; ANNUALITÀ E CONTRIBUTI NEI PREMI DIPENDENTI DA POLIZZE DI ASSICURAZIONE DI RENDITE VITALIZIE STIPULATE A FAVORE DEL PERSONALE IMPIEGATO O SALARIATO E DEI SUOI AVENTI DIRITTO QUALE TRATTAMENTO DI PREVIDENZA E QUIESCENZA; 10. PENSIONI ED INDENNITÀ E QUOTE DI PENSIONI E DI INDENNITÀ AI PERSONALI ED AI LORO SUPERSTITI AVENTI TITOLO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA INTERAMENTE O PARZIALMENTE A CARICO DEL COMUNE; 11. CONTRIBUTI PER LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE PER LA INVALIDITÀ E LA VECCHIAIA, CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA E CONTRO LA TUBERCOLOSI PER QUEI DIPENDENTI, DI QUALUNQUE CATEGORIA, CHE VI SIANO SOGGETTI PER LEGGE; 12. CONTRIBUTI DI ASSICURAZIONE PER I CASI DI MALATTIA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE NEI TERRITORI ANNESSI AL REGNO, IN BASE ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 26 SETTEMBRE 1920, N. 1322, ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1920, N. 1778 E ALL'ARTICOLO 2 DEL REGIO DECRETO LEGGE 22 FEBBRAIO 1924, N. 211, CHE SIA SOGGETTO ALL'OBBLIGO DELLA ASSICURAZIONE, AI SENSI DEL REGIO DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 1925, N. 2146; 13. PREMI DI DILIGENZA DA CONFERIRSI SULL'AMMONTARE DELLE OBLAZIONI E DELLE AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI; 14. ASSOCIAZIONE ALLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO E ALLA _GAZZETTA UFFICIALE_; |
|
ART. 92.LE SPESE NON CONTEMPLATE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE SONO FACOLTATIVE. |
|
ART. 93.I COMUNI POSSONO, NEI LIMITI ED IN CONFORMITÀ DELLA LEGGE: 1/A ISTITUIRE IMPOSTE DI CONSUMO, L'IMPOSTA SUL VALORE LOCATIVO DELLE ABITAZIONI, L'IMPOSTA DI FAMIGLIA, QUELLE SUL BESTIAME, SULLE VETTURE PUBBLICHE E PRIVATE E SUI DOMESTICI, SUI |
|
ART. 94.I COMUNI PARTECIPANO, NEI LIMITI ED IN CONFORMITÀ DELLA LEGGE, AI PROVENTI DEI |
|
ART. 95.AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE E DELLE TASSE I COMUNI SONO RIPARTITI IN |
|
ART. 96.OGNI COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA. |
|
CAPO V. DELLA VIGILANZA E TUTELA GOVERNATIVA. |
|
ART. 97.LE DELIBERAZIONI DEL PODESTÀ, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLA MERA ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIÀ ADOTTATI E PERFEZIONATI CON LE APPROVAZIONI DI LEGGE, DEVONO ESSERE TRASMESSE IN DUPLICE COPIA AL PREFETTO, CHE NE ACCUSA RICEVUTA. |
|
ART. 98.LE DELIBERAZIONI DEI PODESTÀ DI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 100.000 AB |
|
ART. 99.NEI COMUNI AVENTI POPOLAZIONE SUPERIORE AI 100.000 ABITANTI, SONO SOTTOPOSTE ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA LE DELIBERAZIONI CHE RIGUARDANO I SEGUENTI OGGETTI: 1/A BILANCIO PREVENTIVO E STORNI DI FONDI DA UNA CATEGORIA ALL'ALTRA DEL BILANCIO MEDESIMO; 2/A SPESE VINCOLANTI IL BILANCIO PER OLTRE CINQUE ANNI, SALVO IL DISPOSTO DEL 2/A COMM |
|
ART. 100.NEI COMUNI AVENTI POPOLAZIONE SUPERIORE AI 20.000 E NON AI 100.000 ABITANTI, O CHE, PURE NON AVENDO POPOLAZIONE SUPERIORE AI 20.000 ABITANTI, SIANO CAPOLUOGHI DI PROVINCIA, OLTRE CHE NEI CASI INDICATI A |
|
ART. 101.NEI COMUNI AVENTI POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 20.000 ABITANTI E CHE NON SIANO CAPOLUOGHI DI PROVINCIA, OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI AI NUMERI DA 1 A 4 E DA 8 A 14 DELL'ART |
|
ART. 102.IL PREFETTO TRASMETTE AL MINISTRO COMPETENTE COPIA DEI REGOLAMENTI, APPROVATI DALLA G |
|
ART. 103.QUALORA LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA RITENGA DI NEGARE O SOSPENDERE L'APPROVA |
|
ART. 104.QUANDO IL PODESTÀ NON SPEDISCA I MANDATI O NON COMPIA GLI ATTI COMUNQUE OBBLIG |
|
ART. 105.QUANDO UNA FRAZIONE ABBIA DA FAR VALERE UN'AZIONE CONTRO IL COMUNE O CONTRO ALTRA FRA |
|
CAPO VI. DELLE CONTRAVVENZIONI. |
|
ART. 106.QUANDO LA LEGGE NON DISPONGA ALTRIMENTI, LE CONTRAVVENZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI REG |
|
ART. 107.PER LE CONTRAVVENZIONI PREVISTE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, IL COLPEVOLE È AMMESSO A PAGARE, ALL'ATTO DELLA CONTESTAZIONE DELLA CONTRAVVENZIONE, UNA SOMMA FISSA NELLE MANI DELL'AGENTE O DEL FUNZIONARIO CHE HA ACCERTATO L |
|
ART. 108.NEL CASO IN CUI NON ABBIA AVUTO LUOGO L'OBLAZIONE, A TERMINI DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, E LA CONTRAVVENZIONE SIA STATA CONTESTATA PERSONALMENTE AL COLPEVOLE, QUESTI, ENTRO DIECI GIORNI DALLA CONTESTAZIONE, PUÒ CHIEDERE CHE LA SOMMA DA PAGARSI A TITOLO DI OBLAZIONE SIA DETERMINATA DAL PODEST&Ag |
|
ART. 109.QUALORA IL CONTRAVVENTORE NON SIASI PRESENTATO INNANZI AL PODESTÀ NEL TERMINE PRESCRITTO, OVVERO, PURE, ESSENDOSI PRESENTATO, NON ABBIA FATTO DOMANDA DI OBLAZIONE, IL VER |
|
ART. 110.LE SOMME RISCOSSE A TITOLO DI AMMENDA PER LE CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI NELL'INTE |
|
TITOLO III. DELLA PROVINCIA. |
|
CAPO I. DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE. |
|
ART. 111.LA PROVINCIA È CORPO MORALE ED HA UN'AMMINISTRAZIONE PROPRIA, LA CUI SEDE &Egr |
|
ART. 112.OGNI PROVINCIA HA UN PRESIDE E UN RETTORATO. IL PRESIDE È COADIUVATO DA UN VIC |
|
ART. 113.IL PRESIDE E IL VICE-PRESIDE SONO NOMINATI CON DECRETO REALE, DURANO IN CARICA QUATTR |
|
ART. 114.GLI UFFICI DI PRESIDE E DI VICE-PRESIDE SONO GRATUITI. |
|
ART. 115.I RETTORI SONO NOMINATI CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO. ESSI SONO ORDINARI E S |
|
ART. 116.L'UFFICIO DI RETTORE È GRATUITO. |
|
ART. 117.SI APPLICA AL PRESIDE, AL VICE-PRESIDE ED AI RETTORI LA NORMA DELL'ARTICOLO 45. |
|
ART. 118.OLTRE I CASI PREVISTI NELL'ARTICOLO 8, NON POSSONO ESSERE NOMINATI ALL'UFFICIO DI PRESIDE, VICE-PRESIDE E RETTORE; 1/A GLI ECCLESIASTICI ED I MINISTRI DI CULTO CHE HANNO GIURISDIZIONE O CURA D'ANIME; 2/A I FUNZIONARI DEL GOVERNO CHE |
|
ART. 119.NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DEL RETTORATO PROVINCIALE GLI ASCENDENTI, I |
|
ART. 120. |
|
ART. 121.SI APPLICA AL PRESIDE E AL VICE-PRESIDE LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 22. |
|
ART. 122.IL PRESIDE PUÒ AFFIDARE AL VICE-PRESIDE OD AI RETTORI SPECIALI INCARICHI NELL' |
|
ART. 123.I RETTORI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGANO A TRE ADUNANZE CONSECUTIVE |
|
ART. 124.IL PREFETTO, PER GRAVI RAGIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO O DI ORDINE PUBBLICO, HA F |
|
ART. 125.PER GRAVI RAGIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO O DI ORDINE PUBBLICO, PUÒ ESSERE |
|
ART. 126.IL RETTORATO PUÒ FORMARE UN REGOLAMENTO INTERNO PER L'ESERCIZIO DELLE SUE ATTR |
|
ART. 127.LE ADUNANZE DEL RETTORATO SONO ORDINARIE E STRAORDINARIE. |
|
ART. 128.QUANDO UN MEMBRO DEL RETTORATO SIA CONTEMPORANEAMENTE PODESTÀ, VICE-PODEST&Agr |
|
ART. 129.IL PREFETTO HA FACOLTÀ DI INTERVENIRE SENZA VOTO DELIBERATIVO ALLE ADUNANZE DE |
|
ART. 130.LE DELIBERAZIONI DEL PRESIDE SONO ADOTTATE COLL'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO PROVINCIALE |
|
ART. 131.OGNI PROVINCIA DEVE AVERE UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEGLI ALTRI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A COGNIZIONE DEL PUBBLICO. |
|
ART. 132.SONO SOTTOPOSTI ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE: |
|
ART. 133.IL PRESIDE: 1/A RAPPRESENTA L'AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA E NE FIRMA GLI ATTI; 2/A STA PER ESSA IN GIUDIZIO, SIA COME ATTORE, SIA COME CONVENUTO; 3/A CONVOCA IL PRESIDE IL RETTORATO E PROVVEDE ALL'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DA ESSO ADOTTATE; |
|
ART. 134.IL PRESIDE ADOTTA LE DELIBERAZIONI CHE ALTRIMENTI SPETTEREBBERO AL RETTORATO, QUANDO |
|
ART. 135.SPETTA AL RETTORATO, IN CONFORMITÀ DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI, DI PROVVEDERE: 1/A ALL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI; 2/A ALLA CREAZIONE DI ISTITUZIONI PUBBLICHE PROVINCIALI; 3/A AI CONTRATTI IN GENERE ED ALLE ACCETTAZIONI DI DONI O LASCITI, SALVA L'AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO AI SENSI DI LEGGE; 4/A AGLI AFFARI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA; 5/A ALL'ISTITUZIONE SECONDARIA TECNICA, QUANDO NON VI PROVVEDANO PARTICOLARI ISTITUZIONI O IL GOVERNO A |
|
ART. 136.IL RETTORATO DÀ IL SUO VOTO SU TUTTI GLI AFFARI PER I QUALI ESSO SIA PRESCRITT |
|
ART. 137.L'INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DA SOTTOPORRE AL RETTORATO SPETTA INDISTINTAMENTE ALL'AUT |
|
ART. 138.IL RETTORATO PUÒ DELEGARE A UNO O PIÙ DEI SUOI MEMBRI L'ESERCIZIO DELLA |
|
CAPO II. DELLA FINANZA E CONTABILITÀ. |
|
ART. 139.LA PROVINCIA È AUTORIZZATA AD ASSUMERE, MEDIANTE CONVENZIONI COI COMUNI INTERE |
|
ART. 140.I CONTRATTI DI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI DI OPERE DEVONO, DI REGOLA, ESSERE PRECEDUTI DA PUBBLICI INCANTI CON LE FORME STABILITE PEI CONTRATTI DELLO STATO. |
|
ART. 141.SONO COMUNICATI AL CONSIGLIO DI PREFETTURA, PER IL PARERE, I PROGETTI DI CONTRATTO DA |
|
ART. 142.I SEGRETARI PROVINCIALI POSSONO ROGARE NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE GLI ATTI E CONTRATTI |
|
ART. 143.LE SPESE PROVINCIALI SONO OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE. |
|
ART. 144.SONO OBBLIGATORIE LE SPESE CONCERNENTI GLI OGGETTI ED I SERVIZI APPRESSO INDICATI: A) ONERI PATRIMONIALI: 1. IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE; 2. CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE E ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI; 3. PAGAMENTO DEI DEBITI ESIGIBILI. IN CASO DI LITI SONO STANZIATE NEL BILANCIO LE SOMME RELATIVE, DA TENERSI IN DEPOSITO FINO ALLA DECISIONE DELLA CAUSA. B) SPESE GENERALI: 1. UFFICIO ED ARCHIVIO PROVINCIALE; 2. LOCALI, MOBILI, ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO PER GLI ARCHIVI PROVINCIALI DI STATO NELLE PROVINCIE NAPOLETANE E SICILIANE; 3. ISTITUZIONI PROVINCIALI; 4. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ SPETTANTI AL SEGRETARIO ED AGLI ALTRI IMPIEGATI, AGENTI E SALARIATI; 5. COMPARTECIPAZIONE AI DIRITTI DI SEGRETERIA DEI SEGRETARI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI; 6. CONTRIBUTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI DEI SANITARI E ALLE CASSE DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI AGLI IMPIEGATI E SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI E CONTRIBUTI AI FONDI DI PENSIONE GIÀ ISTITUITI DALLA PROVINCIA; ANNUALITÀ E CONTRIBUTI NEI PREMI DIPENDENTI DA POLIZZE DI ASSICURAZIONE DI RENDITE VITALIZIE STIPULATE A FAVORE DEL PERSONALE IMPIEGATO O SALARIATO E DEI SUOI AVENTI DIRITTO QUALE TRATTAMENTO DI PREVIDENZA E QUIESCENZA; 7. PENSIONI ED INDENNITÀ O QUOTE DI PENSIONI E DI INDENNITÀ AI PERSONALI E AI LORO SUPERSTITI AVENTI TITOLO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA TOTALMENTE O PARZIALMENTE A CARICO DELLA PROVINCIA; |
|
ART. 145.LE SPESE NON CONTEMPLATE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE SONO FACOLTATIVE. |
|
ART. 146.LE PROVINCIE POSSONO, NEI LIMITI ED IN CONFORMITÀ DELLA LEGGE, ISTITUIRE ADDIZ |
|
ART. 147.OGNI PROVINCIA HA UN SERVIZIO DI TESORERIA. |
|
CAPO III. DELLA VIGILANZA E TUTELA GOVERNATIVA. |
|
ART. 148.LE DELIBERAZIONI DEL PRESIDE, NONCHÉ QUELLE DEL RETTORATO CHE NON SONO SOGGETTE ALLA APPROVAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINIS |
|
ART. 149.SONO SOTTOPOSTE ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA LE DELIBERAZIONI DEL RETTORATO, CHE RIGUARDINO I SEGUENTI OGGETTI: 1/A STORNI DI FONDI DA UNA CATEGORIA ALL'ALTRA DEL BILANCIO; |
|
ART. 150.PER LE PROVINCIE CHE APPLICHINO SOVRIMPOSTE COMPRESE ENTRO IL LIMITE NORMALE LE DELIBERAZIONI CHE IMPEGNI |
|
ART. 151.I REGOLAMENTI PROVINCIALI PER I QUALI NON SIA PRESCRITTA UNA SPECIALE APPROVAZIONE MI |
|
ART. 152.QUALORA LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA RITENGA DI NEGARE O SOSPENDERE L'APPROVA |
|
ART. 153.QUANDO IL PRESIDE NON SPEDISCA I MANDATI, OVVERO ESSO O IL RETTORATO NON COMPIANO GLI |
|
ART. 154.LE DELIBERAZIONI DEI RETTORATI CHE IMPORTINO VARIAZIONI ALL'ANDAMENTO O ALLE CONDIZIO |
|
CAPO IV. DELLE CONTRAVVENZIONI. |
|
ART. 155.SI APPLICANO PER LE CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI PROVINCIALI LE DISPOSIZIONI DEGLI |
|
TITOLO IV. DEI CONSORZI FRA COMUNI E PROVINCIE. |
|
ART. 156.I COMUNI HANNO FACOLTÀ DI UNIRSI IN CONSORZIO FRA DI LORO O CON LA PROVINCIA P |
|
ART. 157.INDIPENDENTEMENTE DAI CASI NEI QUALI LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO SIA IMPOSTA PER LEGGE, PIÙ COMU |
|
ART. 158.LO STATUTO DEVE INDICARE LO SCOPO DEL CONSORZIO E, SE DEL CASO, LA DURATA, GLI ORGANI |
|
ART. 159.OGNI CONSORZIO HA UN'ASSEMBLEA CONSORZIALE, UN CONSIGLIO DIRETTIVO ED UN PRESIDENTE. HA INOLTRE UN SEGRETARIO NOMINATO DALL'ASSEMBLEA CONSORZIALE. |
|
ART. 160.IL CONCORSO DEGLI ENTI NELLE SPESE CONSORZIALI È FISSATO D'ACCORDO, TENENDO CONTO DI OGNI ELEMENTO UTILE A |
|
ART. 161.I RAPPRESENTANTI DEI VARI ENTI NEL CONSORZIO SONO NOMINATI, PER IL COMUNE DAL PODESTÀ, PER LA PROVINCIA DAL RETTORATO, E PER GLI ALTRI ENTI DAI C |
|
ART. 162.I CONSORZI FACOLTATIVI OD OBBLIGATORI, COSTITUITI A NORMA DEGLI ARTICOLI PRECEDENTI, |
|
ART. 163.L'AMMINISTRAZIONE CONSORZIALE DURA IN CARICA QUATTRO ANNI SALVO CHE LO STATUTO DISPON |
|
ART. 164.NEGLI STESSI MODI E CON LE STESSE FORME STABILITE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO, |
|
ART. 165.SI APPLICANO AI CONSORZI, PER QUANTO RIGUARDA LE LORO FUNZIONI, LE DELIBERAZIONI, LA |
|
ART. 166.L'AMMINISTRAZIONE CONSORZIALE PUÒ ESSERE SCIOLTA PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO, O QUANDO, RICHIAMATA ALL'OSSERVANZA DI OBBLIGHI IMPOSTI PER LEGGE, PERSISTA A VIOLARLI. |
|
ART. 167.I CONSORZI, ANCHE SE COSTITUITI PER DISPOSIZIONE DI LEGGE, CESSANO DI PIENO DIRITTO PER LA SCADENZA DEL TERMINE DELLA |
|
ART. 168.QUALORA LO STATUTO NON DISPONGA DIVERSAMENTE, IN CASO DI CESSAZIONE DEL CONSORZIO O D |
|
ART. 169.PIÙ PROVINCIE HANNO FACOLTÀ DI RIUNIRSI IN CONSORZIO FRA DI LORO, OVVER |
|
ART. 170.INDIPENDENTEMENTE DAI CASI NEI QUALI LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO SIA IMPOSTA PER LEGGE, PI& |
|
ART. 171.I CONSORZI FACOLTATIVI OD OBBLIGATORI FRA PROVINCIE SONO ENTI MORALI. SONO APPLICABILI AI CONSORZI FRA PROVINCIE E FRA PROVINCIE E COMUNI LE DISPOSIZIONI STABILITE NEL PRESENTE TITOLO PER I CONSO |
|
ART. 172.AI CONSORZI, DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, POSSONO PARTECIPARE ALTRI ENTI PUBBLICI, |
|
TITOLO V. DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DEI CONSORZI. |
|
CAPO I. DEL SEGRETARIO COMUNALE. |
|
ART. 173.IL SEGRETARIO COMUNALE HA LA QUALIFICA DI FUNZIONARIO DELLO STATO ED È EQUIPAR |
|
ART. 174.PER ESSERE NOMINATO SEGRETARIO COMUNALE, OLTRE AI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, È NECESSARIO: 1/A ESSERE DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE ED ESENTE DA DIFETTI ED IMPERFEZIONI CHE POSSANO INFLUIRE SUL RENDIMENTO DEL SERVIZIO; |
|
ART. 175.PER ESSERE AMMESSI AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE I CANDIDATI DEVONO |
|
ART. 176.A CIASCUN COMUNE È ASSEGNATO, SECONDO LA SUA POPOLAZIONE, UN SEGRETARIO DI GRADO CORRISPONDENTE A QUELLO INDICATO NELLA TABELLA A. |
|
ART. 177.AD INTERVALLI NON MINORI DI CINQUE ANNI, SI PROCEDERÀ ALLA REVISIONE DELL'ASSE |
|
ART. 178.I SEGRETARI COMUNALI, APPARTENENTI AI PRIMI QUATTRO GRADI DELL'ANNESSA TABELLA A, SONO ISCRITTI IN UN RUOLO NAZIONALE E SONO NOMINATI DAL MINISTRO DELL'INTERNO. |
|
ART. 179.LA GERARCHIA FRA I SEGRETARI È COSTITUITA DAL GRADO; NELLO STESSO GRADO DALL'ANZIANIT&Agra |
|
ART. 180.LE NOMINE AI POSTI DEL GRADO INIZIALE DELLA CARRIERA, PER CIASCUNA PROVINCIA, HANNO LUOGO IN SEGUITO A PUBBLICO CON CORSO PER TITOLI. |
|
ART. 181.I POSTI DI GRADO 7/A, 6/A E 5/A SONO CONFERITI PER PROMOZIONE FRA I SEGRETARI COMPRESI NELLO |
|
ART. 182.I POSTI DEL RUOLO NAZIONALE SONO CONFERITI DAL MINISTRO DELL'INTERNO, MEDIANTE CONCOR |
|
ART. 183.SONO AMMESSI A PARTECIPARE AI CONCORSI PER SEGRETARIO I VICE-SEGRETARI CUI SPETTA LA EFFETTIVA SOSTITUZIONE DEL S |
|
ART. 184.I FUNZIONARI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO, DI CUI AL PENULTIMO COMMA DELL'ARTICO |
|
ART. 185.LA PRIMA ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL SEGRETARIO HA LUOGO A TITOLO DI ESPERIMENTO PER IL PERIODO DI UN ANNO, DECORSO IL QUALE, IL PREFETTO, SU PARERE FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO DI AM |
|
ART. 186.I FUNZIONARI DI CUI AGLI ARTICOLI 183 E 184, IN CASO DI NOMINA A SEGRETARIO, SONO DIS |
|
ART. 187.IL SEGRETARIO ASSUNTO IN SERVIZIO IN VIA DI ESPERIMENTO, PRIMA DI INIZIARLO, DEVE, SOTTO PENA DI DECADENZA, PRESTARE IN PRESENZA DI DUE TESTIMONI, AVANTI AL PODESTÀ, SOLENNE PROMESSA DI DILIGENZA, DI SEGRETEZZA E DI FEDELTÀ AI PROPRI DOVERI DELLA P |
|
ART. 188.IL SEGRETARIO CHE ABBIA OTTENUTO LA NOMINA DEFINITIVA DEVE, SOTTO PENA DI DECADENZA, PRESTARE GIURAMENTO AVANTI AL PODESTÀ, IN PRESENZA DI DUE TESTIMONI. LA FORMULA DEL |
|
ART. 189.NEL CASO CHE, PER MUTAMENTI DI CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE O PER ALTRA CAUSA PREVISTA |
|
ART. 190.QUALORA, PER MUTAMENTO DI CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE O PER ALTRA CAUSA, PREVISTA DAL |
|
ART. 191.IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE, IL PREFETTO, SENTITI I PODE |
|
ART. 192.IN CASO DI VACANZA DEL POSTO DI SEGRETARIO, E FINO A QUANDO NON POSSA PROVVEDERSI ALLA NOMINA DEL TITOLARE, IL MINISTRO DELL'INTERNO O IL PREFETTO, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA, HA FACOLTÀ DI NOMINARE UN REGGENTE FORNITO DEI TITOLI E DEI R |
|
ART. 193.IL SEGRETARIO COMUNALE PUÒ ESSERE TRASFERITO, SU DOMANDA O PER ESIGENZE DI SER |
|
ART. 194.PER I SEGRETARI COMUNALI ISCRITTI NEL RUOLO NAZIONALE IL CAPO DEL PERSONALE È DIRETTORE CAPO DELLA DIVISIONE COMUNI PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO. IL CO |
|
ART. 195.PER I SEGRETARI COMUNALI ISCRITTI NEL RUOLO PROVINCIALE IL CAPO DEL PERSONALE È IL VICE-PREFETTO. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI COMPONE DEL |
|
ART. 196.ALLE PROMOZIONI DI GRADO SI PROCEDE ESCLUSIVAMENTE PER MERITO COMPARATIVO, SU DESIGNA |
|
ART. 197.IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE INIZIATO A CARICO DEL SEGRETARIO NON IMPEDISCE LA SUA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI E SCRUTINI PER PROMOZIONE DI GRADO; L'E |
|
ART. 198.IL SEGRETARIO, CHE ABBIA CONSEGUITO LA PROMOZIONE DI GRADO, HA FACOLTÀ DI RINU |
|
ART. 199.GLI STIPENDI, GLI AUMENTI PERIODICI, I SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO E I DIRITTI ACCESSORI DEI SEGRETARI COMUNALI SONO STABILITI, PER CIASCUN GRADO, IN CONFO |
|
ART. 200SPETTA AI SEGRETARI COMUNALI DI GRADO INFERIORE AL 3/A L'INDENNITÀ TEMPORANEA |
|
ART. 201.IL SEGRETARIO PROMOSSO AL GRADO SUPERIORE, ANCHE IN SEGUITO A CONCORSO, CONSERVA I DI |
|
ART. 202.AL SEGRETARIO CUI SIA STATA AFFIDATA LA REGGENZA DI UN POSTO VACANTE, A NORMA DELL'ARTICOLO 192, È ASSEGNATO UN COMPENSO MENSILE NON SUPERIORE ALLO STIPENDIO INIZIALE ED AL SUP |
|
ART. 203.IL SEGRETARIO, CHE PER TRASFERIMENTO O PER CONCORSO PASSI CON LO STESSO GRADO DA UN C |
|
ART. 204.IN CASO DI CAMBIAMENTO DI SEDE, ANCHE PER EFFETTO DI CONCORSO O DI PROMOZIONE, &Egrav |
|
ART. 205.È OBBLIGATORIA IN TUTTI I COMUNI LA RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, DA |
|
ART. 206.LE SOMME, CHE RISULTANO DISPONIBILI DOPO EFFETTUATA LA RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA TRA COMUNE E SEGRETARIO, SONO DESTINATE ALLA COSTITUZIONE DI UN FONDO DA EROGARSI, A CURA DEL MINISTRO DELL'I |
|
ART. 207.LE NORME RIGUARDANTI I CONGEDI, I COLLOCAMENTI IN ASPETTATIVA ED I COLLOCAMENTI IN DI |
|
ART. 208.NULLA È INNOVATO A QUANTO DISPONGONO LE LEGGI ED I REGOLAMENTI GENERALI E SPEC |
|
ART. 209.LE PUNIZIONI DISCIPLINARI DEI SEGRETARI COMUNALI SONO: 1/A LA CENSURA; 2/A LA RIDUZIONE TEMPORANEA DELLO STIPENDIO; |
|
ART. 210.PER I SEGRETARI COMUNALI INSCRITTI NEL RUOLO NAZIONALE LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA È COSTITUITA DEL |
|
ART. 211.PER I SEGRETARI COMUNALI ISCRITTI NEL RUOLO PROVINCIALE LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA |
|
ART. 212.IL SEGRETARIO COMUNALE PUÒ ESSERE DISPENSATO PER INABILITÀ FISICA, INCA |
|
ART. 213.È DICHIARATO DI UFFICIO DIMISSIONARIO IL SEGRETARIO: |
|
ART. 214.È DICHIARATO DIMISSIONARIO, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE, IL SEGRETARIO CHE VOLONTARIAMENTE ABBANDONI L'UFFICIO O PRESTI L'OPERA PROPRIA IN MODO DA INT |
|
ART. 215.LE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL SEGRETARIO DALL'UFFICIO DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL PODESTÀ, CHE LE |
|
ART. 216.I PROVVEDIMENTI IN APPLICAZIONE DEI TRE ARTICOLI PRECEDENTI SONO ADOTTATI SENZA L'INT |
|
ART. 217.IL SEGRETARIO, LE CUI DIMISSIONI FURONO ACCETTATE, QUELLO DICHIARATO DIMISSIONARIO D'UFFICIO PER MOTIVI DIVERSI DALLA PERDITA DE |
|
ART. 218.NEI COMUNI AVENTI POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI L'UFFICIO DI SEGRETARIO COM |
|
ART. 219.I SEGRETARI COMUNALI POSSONO FAR PARTE DELLE ASSOCIAZIONI TRA I DIPENDENTI DEGLI ENTI |
|
CAPO II. DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DEI CONSORZI. |
|
ART. 220.UNO SPECIALE REGOLAMENTO, PER CIASCUN COMUNE, PROVINCIA O CONSORZIO, PROVVEDE A DISCIPLINARE LO STATO GIURIDICO DEGLI IMPIEGATI E DEI SALARIATI, DETERMINANDO SPECIALMENTE, IN QUANTO NON SIA PREVEDUTO DALLA PRESENTE LEGGE O DAL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DELLA MEDESIMA. 1/A L'ORDINAMENTO DELL'UFFICIO E, NEI COMUNI PIÙ IMPORTANTI, L'EVENTUALE SUA DIVISIONE IN RIPARTIZIONI, IL NUMERO DEGLI IMPIEGATI E DEI SALARIATI, LA QUALIFICA, LA RETRIBUZIONE DI CIASCUN IMPIEGATO O SALARIATO, IN APPOSITA PIANTA ORGANICA; 2/A I REQUISITI PER LA NOMINA, LE CONDIZIONI E LE FORME DEI CONCORSI; |
|
ART. 221.PER ESSERE NOMINATO IMPIEGATO O SALARIATO DEI COMUNI, PROVINCIE E CONSORZI, OLTRE AI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, È NECESSARIO: ESSERE DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE ED ESENTE DA DIFETTI ED IMPERFEZIONI CHE POSSANO INFLUIRE SUL RENDIMENTO IN SERVIZIO; |
|
ART. 222.PER LA NOMINA A SEGRETARIO O VICE SEGRETARIO PROVINCIALE È RICHIESTA LA LAUREA |
|
ART. 223.È OBBLIGATORIO IL PUBBLICO CONCORSO PER LA NOMINA DEGLI IMPIEGATI AMMINISTRATI |
|
ART. 224.LA NOMINA DEGLI IMPIEGATI O SALARIATI DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE ACQUISTA CARATTERE DI STABILITÀ DOPO UN BIENNIO D |
|
ART. 225.GLI IMPIEGATI O SALARIATI, DIMESSI PER FINE DEL PERIODO DI ESPERIMENTO E RIASSUNTI IN |
|
ART. 226.GLI IMPIEGATI O SALARIATI DEL COMUNI, DELLE PROVINCIE E DEI CONSORZI, NOMINATI IN VIA |
|
ART. 227.I COMUNI, LE PROVINCIE ED I CONSORZI NON POSSONO MODIFICARE IN DANNO DEI RISPETTIVI I |
|
ART. 228.NELLA FISSAZIONE DEGLI STIPENDI E DEI SALARI DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI DEI COMUNI, DELLE PROVINCIE E DEI CONSORZI, SI DEVE TENER CONTO DELLE CONDIZIONI FINANZIARIE DEGLI ENTI, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE LOCALI, DEI REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE DEL PERSONALE, DELLA NATURA ED IMPORTANZA DEL SERVIZIO, DEI RAPPORTI FRA I VARI GRADI DELL'ORGANICO E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE. |
|
ART. 229.SALVO IL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 135, N. 17, LE PUNIZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI |
|
ART. 230.PER GLI IMPIEGATI DEL COMUNE LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA È COSTITUITA DEL CONSIGLIERE DI PREFETTURA ADDETTO AL SERVIZIO DEI COMUNI, C |
|
ART. 231.LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA PER IL SEGRETARIO DELLA PROVINCIA È COSTITUITA DAL PRESIDE, CHE LA PRESIEDE DI UN RETTORE DA LUI DESIGNATO E DI UN SEGRETARIO PROVINCIALE NOMINATO DAL PREFETTO E CHE FUNZIONA DA SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE. |
|
ART. 232.QUALORA GLI ORGANI COMPETENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PROVINCIALE O CONSORZIALE NON APPLICHINO LE SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEI RISPETTIVI IMPIEGATI O SALARIATI, IL PREFETTO INVITA G |
|
ART. 233.GLI IMPIEGATI O SALARIATI DEI COMUNI, DELLE PROVINCIE E DEI CONSORZI POSSONO ESSERE IN QUALUNQUE TEMPO LICENZIATI PER SOPPRESSIONE DI POSTO O RIDUZIONE DI ORGANICO, SALVE LE DISPOSIZIONI SUL COLLOCAMENTO IN DISPONIBILITÀ CONTENUTE NEI REGOLAMENTI LOCALI. POSSONO, ALTRESÌ, ESSERE DISPENSATI PER INABILI |
|
ART. 234.LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 213, 214 E 215 SI APPLICANO ANCHE AGLI IMPIEGATI |
|
CAPO III. DISPOSIZIONI COMUNI AL SEGRETARIO COMUNALE E AGLI IMPI EGATI E SALARIATI DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DEI CONSORZI. |
|
ART. 235.PER L'AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DEI COMUNI, DELLE PROVINCIE, |
|
ART. 236.FERME I DIRITTI CONCESSI AGLI INVALIDI DI GUERRA DALLA LEGGE 21 AGOSTO 1921, N. 1312, NELLE ASSUNZIONI AI POSTI DI SEGRETARIO COMUNALE, NONCHÉ AI POSTI DI IMPIEGATO O SALARIATO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, SONO PREFERITI, A PARITÀ DI MERITO: 1/A GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE; 2/A I MUTILATI O INVALIDI DI GUERRA, ASCRITTI ALLE PRIME SEI CATEGORIE, DI CUI ALLA TABELLA A ANNESSA A |
|
ART. 237.SONO ESTESE, IN QUANTO APPLICABILI, AI SEGRETARI COMUNALI ED ALL'ALTRO PERSONALE DELL |
|
ART. 238.LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI FORMANO UNA GRADUATORIA, IN ORDINE DI MERITO, DEI CONCORRENTI CHE ABBIANO CONSEGUITO UNA VOTAZIONE NON INFERIORE A QUELLA MINIMA RICHIESTA PER L'IDONEITÀ ALLE NOMINE. |
|
ART. 239.IL SEGRETARIO COMUNALE, NONCHÉ GLI IMPIEGATI O SALARIATI DEI COMUNI, DELLE PRO |
|
ART. 240.I CONGIUNTI FINO AL SECONDO GRADO, IL CONIUGE E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO DELL'ESATTO |
|
ART. 241.SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI, L'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE NONCHÉ DI IMPIEGATO O SALARIATO DEI COMUNI, DELLE PROVINCIE E DEI CONSORZI È INCOMPATIBILE CON OGNI ALTRO UFFICIO RETRIBUITO A CARICO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE. QUALORA RICORRANO SPECIALI MOTIVI, IL PREFETTO PU&Ograv |
|
ART 242.GLI STIPENDI DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEGLI IMPIEGATI O SALARIATI DEI COMUNI, DELLE |
|
ART. 243.L'ESATTORE DELLE IMPOSTE DIRETTE, ANCHE SE NON SIA TESORIERE COMUNALE, HA L'OBBLIGO DI SODDISFARE, NONOSTANTE LA MANCANZA DI FONDI IN CASSA, GLI ORDINI DI PAGAMENTO EMES |
|
ART. 244.AL SEGRETARIO COMUNALE, NONCHÉ AGLI IMPIEGATI O SALARIATI, DEL COMUNE, DELLA P |
|
ART. 245.FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI ISCRIVERE AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA AMMINISTRATI DALLA DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA IL PERSONALE ASSUNTO IN SERVIZIO, O DECORRERE DALLE DATE RISPETTIVAMENTE STABILITE PER LE VARIE CATEGORIE DALLE LEGGI SUGLI ISTITU |
|
ART. 246.IL SEGRETARIO COMUNALE, NONCHÉ L'IMPIEGATO O SALARIATO DEL COMUNE, DELLA PROVI |
|
ART. 247.SALVO, SE DEL CASO, L'AZIONE PENALE, IL SEGRETARIO COMUNALE NONCHÉ GLI IMPIEGATI O SALARIATI DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DEI CONSORZI, CHE ABBIANO CONSEGUITO L'ASSUNZIONE IN SERVIZIO PRODUCENDO DOCUMENTI FALSI O MEDIANTE ALTRI ATTI FRAUDOLENTI, INCORRONO, PREVI I NECESSARI ACCERTAMENTI, NEL LICENZIAMENTO. ESSI NON HANNO DIRITTO A PENSIONE OD INDENNITÀ ALCUNA. |
|
ART. 248.IL SEGRETARIO COMUNALE, GLI IMPIEGATI E SALARIATI DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DEI CONSORZI CHE, PER MANIFE |
|
ART. 249.QUANDO LA GRAVITÀ DEI FATTI LO ESIGA, IL SEGRETARIO COMUNALE E GLI IMPIEGATI E SALARIATI DEI COMUNI, DELLE PROVINCIE, O DEI CONSORZI POSSONO ESSERE SOSPESI DALL'UFFICIO FINO A GIUDIZIO DEFINITIVO, DALLA DATA DELLA SENTENZA OD ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO, OVVERO DALLA DATA DELLA CITAZIONE DIRETTA DEL PUBBLICO MINISTERO, QUANDO VENGONO SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE PER UNO DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 E DEVONO ESSERE IMMEDIATAMENTE SOSPESI DALLA DATA DEL MANDATO DI CATTURA, QUANDO SIANO SOTTOP |
|
ART. 250.IL POSTO DEL SEGRETARIO COMUNALE, NONCHÉ DELL'IMPIEGATO O SALARIATO DI UN COMU |
|
TITOLO VI. DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI, DEGLI IMP IEGATI E DI CHI MANEGGIA DENARO PUBBLICO. |
|
ART. 251.CHIUNQUE S'INGERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO DEL DENARO DI UN COMU |
|
ART. 252.GLI AMMINISTRATORI, CHE ORDINANO SPESE NON AUTORIZZATE IN BILANCIO, O NON DELIBERATE NEI MODI E NELLE FORME DI LEGG |
|
ART. 253.GLI AMMINISTRATORI INCORRONO NELLE RESPONSABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, ANCHE QUANDO ORDINANO SPESE FINANZIATE CON MUTUI, PRIMA CHE GLI ORGANI COMPETENTI DEGLI ISTITUTI MUTUANTI NE ABBIANO DELIBERATA LA CONCESSIONE, OVVERO SP |
|
ART. 254.GLI AMMINISTRATORI RISPONDONO DEI DANNI CHE ABBIANO ARRECATO AI RISPETTIVI ENTI: |
|
ART. 255.GLI AMMINISTRATORI E GLI IMPIEGATI DEI COMUNI, DELLE PROVINCIE E DEI CONSORZI SONO TE |
|
ART. 256.GLI AMMINISTRATORI, CHE EMETTONO TITOLI CAMBIARI PER SOMME ECCEDENTI I LIMITI CONSENT |
|
ART. 257.GLI AMMINISTRATORI CHE INTRAPRENDONO O SOSTENGONO UNA LITE, QUANDO LA RELATIVA DELIBE |
|
ART. 258.LE SOMME DELLE QUALI GLI AMMINISTRATORI E TUTTI COLORO IN GENERE CHE ABBIANO MANEGGIA |
|
ART. 259.GLI AMMINISTRATORI E GLI IMPIEGATI DEI COMUNI, DELLE PROVINCIE, E DEI CONSORZI SONO RESPONSABILI DELLE CARTE E DOCUME |
|
ART. 260.SULLE RESPONSABILITÀ PREVISTE NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI, E SU OGNI ALTRA DIPEN |
|
ART. 261.GLI AMMINISTRATORI E GLI IMPIEGATI DEI COMUNI DELLE PROVINCIE E DEI CONSORZI, NONCH&E |
|
ART. 262.SONO ESENTI DA RESPONSABILITÀ I COMPONENTI DEI COLLEGI AMMINISTRATIVI, CHE PER |
|
ART. 263.QUALORA IL FATTO DANNOSO SIA STATO COMMESSO DALL'IMPIEGATO NELL'ESERCIZIO DELLE ATTRI |
|
ART. 264.L'ACCERTAMENTO DEI DANNI ARRECATI AI COMUNI, ALLE PROVINCIE OD AI CONSORZI, CON DOLO O COLPA GRAVE, DAI RISPETTIVI AMMINISTRATORI OD IMPIEGATI, È FATTO, IN VIA AMMINISTRATIVA, D'UFFICIO O SOPRA RICHIESTA DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA, DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, CHE DICHI |
|
ART. 265.L'AZIONE PER FAR VALERE LA RESPONSABILITÀ NEI CASI PREVISTI AGLI ARTICOLI 261, |
|
TITOLO VII. DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, P ROVINCIALI E CONSORZIALI. |
|
CAPO I. DELLE CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE E DELLA RAPPRESENTAN ZA. |
|
ART. 266.LE DENOMINAZIONI DELLE PROVINCIE, DEI COMUNI, DELLE FRAZIONI E DELLE BORGATE E LE SED |
|
ART. 267.I RICORSI PER CONTESTAZIONI DI CONFINI FRA COMUNI O PROVINCIE SONO DECISI CON DECRETO |
|
ART. 268.L'ORDINAMENTO DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE NON PUÒ SUBIRE MODIFICHE PER EFFETT |
|
ART. 269.LE DONNE SONO ESCLUSE DAGLI UFFICI DI PODESTÀ, VICE-PODESTÀ, DELEGATO D |
|
ART. 270.GLI AMMINISTRATORI DEI COMUNI, DELLE PROVINCIE, DEI CONSORZI, NONCHÉ I CONSULT |
|
ART. 271.GLI AMMINISTRATORI DEI COMUNI, DELLE PROVINCIE E DEI CONSORZI, NONCHÉ I CONSUL |
|
ART. 272.GLI UFFICI DI PODESTÀ E VICE-PODESTÀ SONO INCOMPATIBILI CON QUELLI DI P |
|
ART. 273.OGNI COMUNE E OGNI PROVINCIA HA UNO O PIÙ MESSI. IL MESSO DEVE ESSERE MAGGIORENNE. |
|
ART. 274.SALVO CHE NON SIA DISPOSTO ALTRIMENTI, I COMUNI E LE PROVINCIE SONO TENUTI A COMPIERE |
|
CAPO II. DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI. |
|
ART. 275.LE ADUNANZE DELLE CONSULTE, DEI RETTORATI, DELLE ASSEMBLEE E DEI CONSIGLI DIRETTIVI DEI CONSORZI N |
|
ART. 276.I MEMBRI DEL RETTORATO, DELL'ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEI CONSORZI E QUELLI DELLA CONSULTA COMUNALE VO |
|
ART. 277.CHI PRESIEDE LE ADUNANZE È INVESTITO DI POTERE DISCREZIONALE PER ASSICURARE L' |
|
ART. 278.NESSUNA PROPOSTA PUÒ ESSERE SOTTOPOSTA A DELIBERAZIONE DI UN COLLEGIO AMMINIST |
|
ART. 279.GLI AMMINISTRATORI DEI COMUNI, DELLE PROVINCIE E DEI CONSORZI, NONCHÉ I CONSULTORI E I MEMBRI DELLA GIUNTA PROVINCIALE |
|
ART. 280.I PROCESSI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI SONO STESI DAL SEGRETARIO. |
|
ART. 281.OGNI MEMBRO HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI C |
|
ART. 282.LE DELIBERAZIONI CHE IMPORTINO MODIFICHE O REVOCA DI DELIBERAZIONI ESECUTIVE, SI HANN |
|
ART. 283.OGNI COLLEGIO PUÒ INCARICARE UNO O PIÙ DEI SUOI MEMBRI DI RIFERIRE SOPR |
|
ART. 284.LE DELIBERAZIONI DEI COMUNI, DELLE PROVINCIE E DEI CONSORZI, CHE IMPORTINO SPESE, DEV |
|
ART. 285.I PROGETTI PER LE OPERE PUBBLICHE DEI COMUNI, DELLE PROVINCIE E DEI CONSORZI SONO COMPILATI DAGLI UFFICI TECNICI RISPETTIVI. QUALORA MANCHINO TALI UFFICI, OVVERO QUANDO LA SPECIALE NATURA DELLE OPERE, O PARTICOLARI MOTIVI D'URGENZA LO RENDANO NECESSARIO, LA COMPILAZIONE DEI PROGETTI PUÒ ESSERE AFFIDATA A PROFESSIONISTI PRIVATI. L'INCARICO DI COMPILARE UN PROGETTO NON CONFERISCE TITOLO AL PRIVATO PROFESSIONISTA PER LA DIREZIONE E L'ESECUZIONE DELL'OPERA. |
|
ART. 286.PER LAVORI O FORNITURE CHE RICHIEDANO COMPETENZA O MEZZI DI ESECUZIONE SPECIALI I COMUNI, LE PROVINCIE E I CONSORZI POSSONO, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO, INVITARE LE DITTE, RITENUTE IDONEE, A PRESENTAR |
|
ART. 287.CHIUNQUE INTENDA ESEGUIRE OPERE CHE POSSANO COMUNQUE INTERESSARE LA SICUREZZA E LA SOLIDITÀ DI COSTRUZIONI, DI CUI LE LEGGI PONGANO IL R |
|
ART. 288.SONO NULLE LE DELIBERAZIONI PRESE IN ADUNANZE ILLEGALI, O ADOTTATE SOPRA OGGETTI ESTR |
|
CAPO III. DELLA FINANZA E CONTABILITÀ. - SEZIONE I. DEL PATRIMONIO. |
|
ART. 289.LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DEVONO TENERE AL CORRENTE UN ESATTO INVENTARIO DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, MOBILI ED IMMOBILI, NONCHÉ UN ELENCO DIVISO PER CATEGORIE, SECONDO AL DIVERSA NATURA DEI BENI AI QUALI SI RIFERISCONO, DI TUTTI I TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO ED ALLA SUA AMMINISTRAZIONE. L'INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI È COSTITUITO DA UNO STATO DESCRITTIVO DEI MEDESIMI, QUELLO DEI BEN |
|
ART. 290.I BENI PATRIMONIALI COMUNALI E PROVINCIALI DEVONO, DI REGOLA, ESSERE DATI IN AFFITTO. IN SEDE DI ESAME DEI BILANCI DI PREVISIONE LA |
|
ART. 291.LE SOMME ECCEDENTI I BISOGNI ORDINARI DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE DEBBONO ESSERE DEPOSITATE AD INTERESSE, DI REGOLA, PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LE CASSE DI RISPARMIO ORDINARIE, LE CASSE POSTALI DI RISPARMIO, L'ISTITUTO DI EMISSIONE E GLI ISTITUTI DI CREDIT |
|
CAPO III. DELLA FINANZA E CONTABILITÀ. - SEZIONE II. DEI SERVIZI E DEI CONTRATTI. |
|
ART. 292.I COMUNI E LE PROVINCIE POSSONO ASSUMERE, NEI CASI E NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE, |
|
ART. 293.I SERVIZI CHE, PER LORO NATURA, POSSONO FARSI IN ECONOMIA SONO DETERMINATI E RETTI DA |
|
ART. 294.LE AMMINISTRAZIONI DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 20.000 ABITANTI, O CHE, PURE NON AVENDO POPOLAZIONE SUPERIORE AI 20.000 ABITANTI, SONO CAPOLUOGHI DI PROVINCIA |
|
ART. 295.IN NESSUN CONTRATTO PER FORNITURE, TRASPORTI O LAVORI SI PUÒ STIPULARE L'OBBLI |
|
ART. 296.I CONTRATTI CHE ECCEDONO I LIMITI INDICATI NEGLI ARTICOLI 87 E 140 NON SONO IMPEGNATIVI PER L'ENTE S |
|
ART. 297.IL PARERE DEL CONSIGLIO DI PREFETTURA DEVE ESSERE SENTITO ANCHE SUI CONTRATTI GI&Agra |
|
ART. 298.OVE SI VOGLIA RESCINDERE O VARIARE UN CONTRATTO, SUL QUALE SIA STATO SENTITO IL CONSI |
|
CAPO III. DELLA FINANZA E CONTABILITÀ. - SEZIONE III. DEI MUTUI. |
|
ART. 299.I COMUNI E LE PROVINCIE NON POSSONO CONTRARRE MUTUI SE NON ALLE CONDIZIONI SEGUENTI: 1/A CHE ABBIANO PER SCOPO DI PROVVEDERE A OPERE PUBBLICHE DI CARATTERE OBBLIGATORIO, DEBITAMENTE AUTORIZZATE E CHE I RELATIVI PROGETTI TECNICI ABBIANO RIPORTATO, OLTRE IL VISTO DELL'INGEGNERE CAPO DEL GENIO C |
|
ART. 300.SALVO I CASI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI, NESSUN MUTUO PUÒ ESSERE CONTRATTO DAI COMUNI SE GL'INTERESSI DI ESSO, AGGIUNTI A QUELLI DEI DEBITI O MUTUI DI QUALUNQUE NATURA PRECEDENTEMENTE CONTRATTI, FACCIANO GIUNGERE LE SOMME DA ISCRIVERE IN BILANCIO, PER IL SERVIZIO DEGLI INTERESSI, AD UNA CIFRA SUPERIORE AL QUARTO DELLE ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE, VALUTATE IN BASE AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ANNO PRECEDENTE ALLA DELIBERAZIONE RELATIVA AL MUTUO. |
|
CAPO III. DELLA FINANZA E CONTABILITÀ. - SEZIONE IV. DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO: BILANCI E CONTI. |
|
ART. 301.L'ESERCIZIO FINANZIARIO COMINCIA COL 1/A GENNAIO E TERMINA COL 31 DICEMBRE DELL'ANNO |
|
ART. 302.L'ESERCIZIO COMPRENDE TUTTE LE OPERAZIONI CHE SI VERIFICANO DURANTE IL PERIODO CUI ES |
|
ART. 303.LE ENTRATE E LE SPESE CHE SI INSCRIVONO IN BILANCIO RAPPRESENTANO LA COMPETENZA DELL'ESERCIZIO, CIOÈ, PER LE ENTRATE, QUANTO SI CREDE CHE POT |
|
ART. 304.LE CONTABILITÀ DELLE ISTITUZIONI SPECIALI AMMINISTRATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE |
|
ART. 305.I BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEBBONO ESSERE DELIBERATI ENTRO IL 15 OTTOBRE DELL'A |
|
ART. 306.LE DELIBERAZIONI DEL PODESTÀ O DEL RETTORATO PROVINCIALE, RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLE SOVRIMPOSTE FONDIARIE, DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER COPIA ALL'ALBO PRETORIO PER OTTO GIORNI E, DURANTE LO STESSO TERMINE, IL BILANCIO DEV'ESSERE DEPOSITATO IN SEGRETERIA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO: LA DELIBERAZIONE DEL RETTORATO PROVINCIALE DEV'ESSERE INSERITA IN SUNTO NEL _ FOGLIO DEGLI ANNUNZI LEGALI DELLA PROVINCIA _. QUALSIASI CONTRIBUENTE PUÒ RECLAMARE CONTRO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI L'APPLICAZIONE DELLA SOVRIMPOSTA: IL RECLAMO È PROPOSTO ALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA PER LE SOVRIMPOSTE COMUNALI; AL MINISTRO DELL'INTERNO PER LE SOVRIMPOSTE PROVINCIALI. |
|
ART. 307.AL BILANCIO DEVE ESSERE ALLEGATA UNA TABELLA DELL'AVANZO O DISAVANZO DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI, CON LA DIMOSTRAZIONE DELLA CONDIZIONE DI ESIGIBILITÀ DEI RESIDUI ATTIVI. L'AVANZO DI AMMIN |
|
ART. 308.IL TESORIERE DEL COMUNE E QUELLO DELLA PROVINCIA DEVONO RENDERE IL CONTO NEL TERMINE |
|
ART. 309.IL CONTO È SOTTOPOSTO ALL'ESAME DI TRE REVISORI. |
|
ART. 310.IL PODESTÀ E IL RETTORATO DEBBONO DELIBERARE IL CONTO ENTRO UN MESE DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DEI REVISORI. SE LA DELIBERAZIONE NON AVVIENE ENTRO TALE TERMINE, PROVVEDE IL PREFETTO, A MEZZO DI COMMISSARIO. IL COMMISSARIO ACCERTA ANCHE LE RAGIONI DELLA MANCATA DELIBERAZIONE DEL CONTO E NE RIFERISCE AL PREFETTO PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DA ADOTTARSI A CARICO DEL SEGRETARIO O DEL RAGIONIERE, QUALORA LA MANCATA DELIBERAZIONE SIA AD ESSI IMPUTABILE. |
|
ART. 311.IL FUNZIONARIO DI RAGIONERIA CHE HA COMPILATO LA RELAZIONE SUL CONTO ED ASSISTE ALLA |
|
CAPO III. DELLA FINANZA E CONTABILITÀ. - SEZIONE V. DELLE SPESE E DELLE ENTRATE. |
|
ART. 312.LE SPESE FACOLTATIVE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE DEVONO AVERE PER OGGETTO SERVIZI ED |
|
ART. 313.I COMUNI E LE PROVINCIE DEVONO RIMETTERE ANNUALMENTE AL PREFETTO, CHE NE CURA LA TRASMISSIONE AL MINISTERO DELLE FINANZE: |
|
ART. 314.I COMUNI E LE PROVINCIE CHE ECCEDONO I LIMITI NORMALI DELLE SOVRIMPOSTE POSSONO ESSERE AUTORIZZATI A MANTENERE OD INSCRIVERE NEI LORO BILANCI, SPESE FACOLTATIVE CON LO STESSO PROVVEDIMENTO CON CUI SI AUTORIZZA L'ECCEDENZA, SEMPRE QUANDO TALI SPESE RISULTINO DI EVIDENTE NECESSITÀ PER LA SANITÀ E L'IGIENE, L'EDUCAZIONE NAZIONALE, L'ASSISTENZA E BENEFICENZA, L'AGRICOLTURA E I SERVIZI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI. |
|
ART. 315.I COMUNI E LE PROVINCIE, QUANDO VI CONCORRA L'INTERESSE LOCALE, POSSONO ACCORDARE SUS |
|
ART. 316.NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO NON POSSONO DAI COMUNI E DALLE PROVINCIE DELIBERARSI NUOVE O MAGGIORI SPESE FACOLTATIVE, QUANDO PURE RIVESTANO I CARATTERI INDICATI NELL'ARTICOLO 314, SE NON VENGA DIMOSTRATA L'URGENZA DI ESSE O LA DISPONIBILIT&A |
|
ART. 317.PER PROVVEDERE ALLE DEFICIENZE CHE SI MANIFESTASSERO NELLE ASSEGNAZIONI DEL BILANCIO È |
|
ART. 318.PER GLI STORNI DI FONDI DA UN ARTICOLO ALL'ALTRO DELLA STESSA CATEGORIA O DA UNA CATE |
|
ART. 319.DOPO APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE NESSUNA NUOVA O MAGGIORE SPESA PUÒ ES |
|
ART. 320.SPETTA ALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, UDITO IL PODESTÀ O IL RETTORATO, DI FAR |
|
ART. 321.LE AUTORITÀ COMPETENTI AD AUTORIZZARE L'APPLICAZIONE DELLE SOVRIMPOSTE FONDIAR |
|
ART. 322.TUTTE LE ENTRATE NON COMPRESE IN BILANCIO, CHE SI VERIFICANO DURANTE L'ESERCIZIO, DEV |
|
CAPO III. DELLA FINANZA E CONTABILITÀ. - SEZIONE VI. DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE E DEI PAGAMENTI DELL E SPESE. |
|
ART. 323.L'ESAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI HA LUOGO SECONDO LE INDICAZIONI DEL BIL |
|
ART. 324.I MANDATI DI PAGAMENTO SONO SOTTOSCRITTI DAL PODESTÀ O DAL PRESIDE E DAL SEGRE |
|
ART. 325.IL TESORIERE DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA ESTINGUE I MANDATI NEI LIMITI DEL FONDO STANZIATO IN BILANCIO. |
|
ART. 326.GLI UFFICI DI RAGIONERIA DELLE PROVINCIE, NONCHÉ QUELLI DEI COMUNI, OVE SIANO ISTITUITI, VIGILANO SULL'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE |
|
ART. 327.LE DELIBERAZIONI, GLI ATTI E I PROVVEDIMENTI CHE APPROVANO CONTRATTI O CHE COMUNQUE AUTORIZZANO SPESE A CARICO DEL BILANCIO DELLA PROVINCIA O DEL COMUNE, DEBBONO ESSERE COMUNICATI ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA PER LA REGISTRAZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
CAPO III. DELLA FINANZA E CONTABILITÀ. - SEZIONE VII. DELLE COMMISSIONI CENTRALI PER LA FINANZA LOCALE E PER GLI ENTI DANNEGGIATI DA TERREMOTI. |
|
ART. 328.PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO È ISTITUITA UNA COMMISSIONE CENTRALE PER LA F |
|
ART. 329.LA COMMISSIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE È PRESIEDUTA DAL MINISTRO DELL'INTERNO O, PER SUA DELEGA, DAL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO ED È COMPOSTA COME APPRESSO: A) UN VICE PRESIDENTE SCELTO DAL MINISTRO DELL'INTERNO; B) UN PRESIDE E UN PODESTÀ DA DESIGNARSI DAL MINISTRO DELL'INTERNO; |
|
ART. 330.LE ATTRIBUZIONI RIGUARDANTI I COMUNI E LE PROVINCIE DANNEGGIATI DA TERREMOTI, O CHE, PER PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE, SIANO SOTTOPOSTI A TUTELA SPECIALE IN DEROGA ALLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE TESTO UNICO, SONO ESERCITATE DA UNA COMMISSIONE, CHE HA SEDE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO |
|
ART. 331.LE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI, DI CUI AGLI ARTICOLI 328 E 330 DEL P |
|
CAPO IV. DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE CHE NON SONO IN GRADO DI ASSICURARE AI PROPRI BILANCI IL PAREGGIO ECONOMICO. |
|
ART. 332.I BILANCI DEI COMUNI CHE, NONOSTANTE L'APPLICAZIONE DELLA SOVRIMPOSTA FINO AL TERZO LIMITE E DELLE ALTRE ECCEZIONALI IMPOSIZIONI PRESCRITTE PER RAGGIUNGERE TALE LIMITE, NON POSSONO CONSEGUIRE IL PAREGGIO FRA LE ENTRATE E SPESE EFFETTIVE ORDINARIE AUMENTATE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI IN ESTINZIONE, SONO CONSOLIDATI PER UN BIENNIO ED ASSOGGETTATI ALL'APPROVAZIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE DELLA FINANZA |
|
ART. 333.AI COMUNI CONTEMPLATI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE È VIETATO DI CONTRARRE NUOVI MUTUI. |
|
ART. 334.NEI RIGUARDI DEI COMUNI I CUI BILANCI SONO, A NORMA DEI PRECEDENTI ARTICOLI, SOTTOPOSTI ALL'APPROVAZIONE DE |
|
ART. 335.AI COMUNI CHE SI TROVINO NELLE CONDIZIONI PREVISTE NELL'ARTICOLO 332 NON SONO CONSENT |
|
ART. 336.PER LE PROVINCIE CHE, NONOSTANTE L'APPLICAZIONE DELLA SOVRIMPOSTA FINO AL TERZO LIMIT |
|
CAPO V. DELLA VIGILANZA E TUTELA GOVERNATIVA. |
|
ART. 337.QUANDO LA LEGGE NON DISPONGA ALTRIMENTI, LA FACOLTÀ DI APPROVAZIONE CONFERITA |
|
ART. 338.GLI AMMINISTRATORI STRAORDINARI DEI COMUNI, DELLE PROVINCIE E DEI CONSORZI HANNO GLI |
|
ART. 339.ALLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAGLI AMMINISTRATORI STRAORDINARI DEI COMUNI, DELLE PROVI |
|
ART. 340.IL PREFETTO, LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, IL CONSIGLIO DI PREFETTURA, IL POD |
|
ART. 341.GLI AMMINISTRATORI STRAORDINARI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA PROVVEDONO, CON NOMINE D |
|
ART. 342.LE DELIBERAZIONI, PER LE QUALI NON SI RICHIEDANO AUTORIZZAZIONI, SPECIALI PARERI OD A |
|
ART. 343.LE DELIBERAZIONI DEI COMUNI, DELLE PROVINCIE E DEI CONSORZI, INTEGRATE SECONDO I CASI |
|
TITOLO VIII. DEL GOVERNATORATO DI ROMA. |
|
CAPO I. DEL TERRITORIO, DEL GOVERNATORE E DELLA CONSULTA. |
|
ART. 344.IL GOVERNATORATO DI ROMA È CORPO MORALE ED HA UN'AMMINISTRAZIONE PROPRIA. |
|
ART. 345.LA CIRCOSCRIZIONE DEL GOVERNATORATO FA PARTE, A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, DELLA CIR |
|
ART. 346.IL GOVERNATORATO È RETTO DA UN GOVERNATORE, COADIUVATO DA UN VICE-GOVERNATORE, |
|
ART. 347.IL GOVERNATORATO HA UN SEGRETARIO GENERALE ED UN UFFICIO GOVERNATORIALE. |
|
ART. 348.IL GOVERNATORE, IL VICE-GOVERNATORE ED IL SEGRETARIO GENERALE SONO NOMINATI CON DECRE |
|
ART. 349.IL GOVERNATORE E IL VICE-GOVERNATORE SONO ISCRITTI, RISPETTIVAMENTE, AI GRADI SECONDO E QUARTO DEL GRUPPO A DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO. |
|
ART. 350.IL MINISTRO DELL'INTERNO ASSEGNA AL GOVERNATORE ED AL VICE-GOVERNATORE UN'ANNUA INDEN |
|
ART. 351.IL GOVERNATORE, IL VICE-GOVERNATORE ED IL SEGRETARIO GENERALE, PRIMA DI ENTRARE IN FU |
|
ART. 352.IL GOVERNATORE, IL VICE-GOVERNATORE ED IL SEGRETARIO GENERALE HANNO UNA SPECIALE UNIF |
|
ART. 353.IL GOVERNATORE HA TUTTI I POTERI CHE LE VIGENTI LEGGI CONFERISCONO AL PODESTÀ. |
|
ART. 354.IL GOVERNATORE PUÒ AFFIDARE AL VICE-GOVERNATORE ED AI CONSULTORI SPECIALI INCA |
|
ART. 355.IL GOVERNATORE, PER LE BORGATE O FRAZIONI DEL GOVERNATORATO, PUÒ DELEGARE LE S |
|
ART. 356.È APPLICABILE AL GOVERNATORE ED A CHI NE FA LE VECI LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL |
|
ART. 357.LE DELIBERAZIONI DEL GOVERNATORE SONO ADOTTATE COLL'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERAL |
|
ART. 358.LE DELIBERAZIONI DEL GOVERNATORE, TRANNE QUELLE RELATIVE ALLA MERA ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIÀ DELIBERATI, DEVONO ESSERE SEMPRE PUBBLICATE, ALMENO PER ESTRATTO CONTENENTE LA PARTE DISPOSITIVA, MEDIANTE AF |
|
ART. 359.IL GOVERNATORE ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI PER MOTIVI DI SANITÀ O DI SIC |
|
ART. 360.SONO SOTTOPOSTE DIRETTAMENTE AL GOVERNATORE LE ISTITUZIONI FATTE A FAVORE DELLA GENERALITÀ DEGLI ABITANTI DEL GOVERNATORATO O DELLE SUE FRAZIONI, ALLE QUALI NON SIANO APPLICABILI LE REGOLE DEGLI ISTITUTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, COME PURE GLI INTERESSI DEI PARROCCHIANI, QUANDO QUESTI SOSTENGANO QUALCHE SPES |
|
ART. 361.SONO SOGGETTI ALL'ESAME DEL GOVERNATORE I BILANCI ED I CONTI DELLE AMMINISTRAZIONI DE |
|
ART. 362.CONTRO IL RIFIUTO OPPOSTO DAL GOVERNATORE AL RILASCIO DEI CERTIFICATI E DEGLI ATTESTA |
|
ART. 363.I MEMBRI DELLA CONSULTA DI ROMA SONO NOMINATI CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO, |
|
ART. 364.SI APPLICANO AI CONSULTORI LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 270 E 271. |
|
ART. 365. |
|
ART. 366.LE ADUNANZE DELLA CONSULTA SONO PRESIEDUTE DAL GOVERNATORE E NON SONO PUBBLICHE. PER |
|
ART. 367.LE DELIBERAZIONI DELLA CONSULTA SONO ADOTTATE COLL'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE |
|
ART. 368.QUANDO IN DUE SUCCESSIVE CONVOCAZIONI, A DISTANZA NON MINORE DI TRE GIORNI, LA CONSUL |
|
ART. 369.I CONSULTORI, CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGANO A TRE ADUNANZE CONSECU |
|
ART. 370.PER GRAVI RAGIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO O DI ORDINE PUBBLICO, LA CONSULTA PUÒ ESSERE |
|
ART. 371.IL PARERE DELLA CONSULTA DEVE ESSERE INTESO SUI SEGUENTI OGGETTI: |
|
ART. 372.NEI CASI IN CUI IL PARERE DELLA CONSULTA È OBBLIGATORIO, QUALORA IL GOVERNATOR |
|
ART. 373.SI APPLICANO AI MESSI DEL GOVERNATORATO DI ROMA LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 273, ES |
|
ART. 374.VALGONO PER I DIPENDENTI DEL GOVERNATORATO, NELLA PARTE APPLICABILE, LE DISPOSIZIONI DEI CAPI |
|
ART. 375.SULLE CONFERME, PROMOZIONI, ASPETTATIVE, DISPENSE DAL SERVIZIO E COLLOCAMENTI A RIPOSO D'UFFICIO DEGLI IMPIEGATI DEL GOVERNATORATO È C |
|
ART. 376.LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DEL GOVERNATORATO SI COMPONE, PER GLI IMPIEGATI, DEL VIC |
|
CAPO II. DELLA FINANZA E CONTABILITÀ. |
|
ART. 377.SI APPLICANO AL GOVERNATORATO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TITOLO II, CAPO 4/A, E NE |
|
ART. 378.LE OPERE PUBBLICHE DEL GOVERNATORATO SI ESEGUONO IN BASE A PROGETTI COMPILATI DALL'UFFICIO TECNICO. QUANDO LA SPECIALE NATURA DELLE OPERE O PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA LO RENDANO NECESSARIO, LA COMPILAZIONE DEI PROGETTI PUÒ ESSERE AFFIDATA A PROFESSIONISTI PRIVATI. L'INCARICO DI COMPILARE UN PR |
|
ART. 379.I CONTRATTI DEL GOVERNATORATO RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI ED APPALTI DI OPERE, DEVONO ESSERE PRECEDUTI DA PUBBLICI INCANTI CON LE FORME STABILITE PER I CONTRATTI DELLO STATO. È TUTTAVIA CONSENTITO DI PR |
|
ART. 380.IL SEGRETARIO GENERALE HA FACOLTÀ DI ROGARE GLI ATTI E CONTRATTI NELL'INTERESS |
|
ART. 381.IL GOVERNATORE, ENTRO IL PRIMO DI OTTOBRE, DELIBERA IL BILANCIO PREVENTIVO. LE DELIBERAZIONI DEL GOVERNATORE CHE APPROVANO IL BILANCIO PREVENTIVO E CHE STABILISCONO LA SOVRIMPOSTA DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER CO |
|
ART. 382.L'ASSEGNAZIONE E LA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DEL GOVERNATORATO |
|
ART. 383.IL DECRETO REALE CHE APPROVA IL BILANCIO DEVE ESSERE PUBBLICATO PER COPIA ALL'ALBO PRE |
|
ART. 384.I RUOLI DELLE IMPOSTE ED EVENTUALMENTE DEGLI ALTRI CONTRIBUTI DEL GOVERNATORATO, DA R |
|
ART. 385.GLI ATTI DEL GOVERNATORATO, CONCERNENTI LA EROGAZIONE DI SOMME POSTE A CARICO DEL BIL |
|
ART. 386.IL TESORIERE DEL GOVERNATORATO RENDE IL CONTO NEL TERMINE DI TRE MESI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO. QUALORA IL CONTO NON VENGA PRESENTATO ENTRO TALE TERMINE, IL MINISTRO DELL'INTERNO LO FA COMPILARE D'UFFICIO, A SPESE DEL TESORIERE, AL QUALE APPLICA, INOLTRE, UNA SANZIONE CONSISTENTE NEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA LIRE 1.000 A LIRE 10.000, IL CUI AMMONTARE V |
|
ART. 387.IL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO È NOTIFIC |
|
CAPO III. DELL'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI. |
|
ART. 388.PER L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, DA PARTE DEL GOVERNATORATO, SI APPLICA |
|
ART. 389.L'AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI, COSTITUITE A NORMA DELLA LEGGE SULL'ASSUNZIONE DIRETTA DEI P |
|
ART. 390.IL COMMISSARIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO È NOMINATO CON DECRETO DEL GOVERN |
|
ART. 391.LE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO SONO SOGGETTE ALLA RATIFICA DEL GOVERNATORE. ALL'UOPO, IL COMMISSARIO TRASMETTE AL GOVERNATORE, ENTRO TRE GIORNI, COPIA DI TUTTE LE DELIBERAZIONI, ECCETTUATE QUELLE RELATIVE ALLA MERA ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIÀ ADOTTATI E PERFEZIONATI CON LE APPROVAZIONI DI LEGGE. OVE LA DELIBERAZIONE |
|
ART. 392.IL GOVERNATORE HA FACOLTÀ DI PROCEDERE, PER LE SINGOLE AZIENDE, ALLA NOMINA DI |
|
ART. 393.CON REGOLAMENTO SPECIALE DEL GOVERNATORATO SARANNO STABILITE LE NORME CONCERNENTI IL |
|
CAPO IV. DELLA VIGILANZA E TUTELA. |
|
ART. 394.I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNATORE, NELLE MATERIE PER LE QUALI NON SIA RICHIESTA UNA SPE |
|
ART. 395.LE DELIBERAZIONI DEL GOVERNATORE, PER LE QUALI NON SIA RICHIESTA UNA SPECIALE APPROVA |
|
ART. 396.LE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA COMPETENZA DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN |
|
ART. 397.LE DELIBERAZIONI DEL GOVERNATORE NON SONO SOGGETTE AL VISTO DI ESECUTIVITÀ DI |
|
ART. 398.QUANDO IL GOVERNATORE NON SPEDISCA I MANDATI O NON COMPIA GLI ATTI FATTI COMUNQUE OBB |
|
ART. 399.IL GOVERNATORE TRASMETTE AI MINISTRI COMPETENTI COPIA DEI REGOLAMENTI DA LUI DELIBERATI RELATIVI AI TRIBUTI, ALLA IGIENE E SANITÀ, ALL |
|
CAPO V. DISPOSIZIONI VARIE. |
|
ART. 400.ENTRO LA CIRCOSCRIZIONE DEL GOVERNATORATO I SERVIZIO STATALI E MUNICIPALI DI POLIZIA |
|
ART. 401.IL PREFETTO ESERCITA LE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DALLA LEGGE IN MATERIA DI ESPROPRIA |
|
ART. 402.PER QUANTO NON È DISPOSTO NEL PRESENTE TITOLO VALGONO PER IL GOVERNATORATO DI |
|
TITOLO IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. |
|
ART. 403.LE SPECIALI ATTRIBUZIONI CONFERITE AL PREFETTO NEL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 19 NON S |
|
ART. 404.I PRIMI SEGRETARI PRESSO LE PREFETTURE POSSONO ESSERE INCARICATI, CON DECRETO MINISTE |
|
ART. 405.L'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1928, N. 3123, È MODIFICATO COME APPRESSO: |
|
ART. 406.I PODESTÀ I VICE-PODESTÀ E LE CONSULTE, CHE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELL |
|
ART. 407.IL DIPLOMA DI ABILITAZIONE PRESCRITTO NELL'ARTICOLO 174 NON È RICHIESTO PER CO |
|
ART. 408.LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 174 NON SI APPLICA NEI CONFRONT |
|
ART. 409.IL PRIMO RUOLO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI SARÀ PUBBLICATO ENTRO IL 30 GI |
|
ART. 410.CONTINUANO AD AVER VIGORE NELLA PROVINCIA DI BOLZANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 4 |
|
ART. 411.GLI ASSEGNI PENSIONABILI, DA VALUTARSI AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI |
|
ART. 412.LA DISPOSIZIONE DELL'ARTICOLO 217 PUÒ ESSERE APPLICATA ANCHE NEI RIGUARDI DEI |
|
ART. 413.LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 222 NON SI APPLICA NEI CONFRONTI DI COLORO CHE AB |
|
ART. 414.PER LE REGIE SCUOLE E PER I REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE TECNICA, TRASFORMATI AI SENSI |
|
ART. 415.NULLA È INNOVATO: |
|
ART. 416.I COMUNI E LE PROVINCIE CHE, PRIMA DEL 1 GENNAIO 1932 ABBIANO REGOLARMENTE IMPEGNATE, CON DELEGAZIONI PEL PAGAMENTO DI MUTUI, O DI ALTRE PASSIVITÀ, SOVRIMPOSTE ECCEDENTI I LIMITI NORMALI STABILITI DALLA LEGGE E CHE NON POSSANO TRASFERIRE TALI GARANZIE SOPRA ALTRI CESPITI, AMMESSI DALL |
|
ART. 417.LE SPESE FACOLTATIVE GIÀ AUTORIZZATE A NORMA DELL'ARTICOLO 313 DELLA LEGGE 4 F |
|
ART. 418.ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE TESTO UNICO I COMUNI E LE |
|
ART. 419.PER LA REVISIONE ED APPROVAZIONE DEI CONTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE PER GLI ESERC |
|
ART. 420.I CONTI DELLE PROVINCIE, CHE, PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DEL REGIO DECRETO 30 DICE |
|
ART. 421.LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 99 DEL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2839, SONO AP |
|
ART. 422.GLI APPELLI CONTRO LE DECISIONI DI PRIMA ISTANZA EMANATE DALLA CORTE DEI CONTI IN MAT |
|
ART. 423.PER I COMUNI E LE PROVINCIE APPARTENENTI AI TERRITORI ANNESSI IN BASE ALL'ARTICOLO 3 |
|
ART. 424.ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE TESTO UNICO IL MINISTRO DELL'INTER |
|
ART. 425.È ABROGATA OGNI DISPOSIZIONE CONTRARIA ALLA PRESENTE LEGGE O CON ESSA INCOMPAT |
|
ART. 426.IL GOVERNO È AUTORIZZATO AD EMANARE, SENTITO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO, IL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA PRESENTE LEGGE. |
|
ART. 427.DALLA DATA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE CESSERANNO DI FAR PARTE DEL TE |
|
Annesso B - TABELLA A STIPENDI LORDI SPETTANTI AI SEGRETARI COMUNALI.omissis |
|
Annesso C - TABELLA B. DIRITTI ACCESSORI SPETTANTI AI SEGRETARI COMUNALI. INDENNITÀ MENSILI LORDE DI CAROVIVERI SPETTANTI AI SEGRETARI COMUNALI.omissis |
|
Annesso D - TABELLA D. RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA.omissis |
|
Annesso E - TABELLA E. CORRISPONDENZA FRA I GRADI DEI SEGRETARI COMUNALI E QUELLI DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO STATALE AGLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 184, 200 E 204 DELLA PRESENTE LEGGE.omissis |
Dalla redazione
- Pubblica Amministrazione
- Procedimenti amministrativi
- Enti locali
Norme di trasparenza e anticorruzione per Ordini e Collegi professionali
- Dino de Paolis
- Rosalisa Lancia
- Fonti alternative
- Leggi e manovre finanziarie
- Disposizioni antimafia
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Infrastrutture e reti di energia
- Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
- Patrimonio immobiliare pubblico
- Pianificazione del territorio
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
- Enti locali
- DURC
- Impresa, mercato e concorrenza
- Marchi, brevetti e proprietà industriale
- Mediazione civile e commerciale
- Ordinamento giuridico e processuale
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Appalti e contratti pubblici
- Imposte sul reddito
- Partenariato pubblico privato
- Imposte indirette
- Compravendita e locazione
- Lavoro e pensioni
- Servizi pubblici locali
- Edilizia scolastica
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Terremoto Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
- Finanza pubblica
- Fisco e Previdenza
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Professioni
- Urbanistica
- Pubblica Amministrazione
- Protezione civile
- Energia e risparmio energetico
- Edilizia e immobili
- Impianti sportivi
Il D.L. 50/2017 comma per comma
- Dino de Paolis
- Alfonso Mancini
- Pubblica Amministrazione
- Procedimenti amministrativi
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Edilizia e immobili
La certificazione di agibilità degli edifici
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Pubblica Amministrazione
- Appalti e contratti pubblici
Criteri ambientali minimi negli appalti pubblici (CAM)
- Alfonso Mancini
- Locali di pubblico spettacolo
- Procedimenti amministrativi
- Pubblica Amministrazione
- Prevenzione Incendi
La licenza di agibilità per i pubblici spettacoli ed i trattenimenti
- Alfonso Mancini
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
17/12/2024
- Più contributi per la pensione da Italia Oggi
- Niente taglio detrazioni per assicurazioni vita e calamità da Italia Oggi
- Il bonus 4.0 perde appeal da Italia Oggi
- Rifiuti, parte il Registro elettronico nazionale di tracciabilità (Rentri) da Italia Oggi
- Equo compenso professionisti, fari puntati sugli appalti da Italia Oggi
- I crediti da bonus edilizi utilizzabili solo nel mod. F24 da Italia Oggi