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Sent.C. Stato 01/04/2004, n. 1812

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Commissione giudicatrice - Presidenza - Spetta ai dirigenti di Enti locali.
1. L'ordinamento degli Enti locali, nella parte in cui definisce le competenze dei dirigenti di tali Enti, non è suscettibile di essere conciliato con l'art. 21, c. 5 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 in quanto, con norma chiara, impone ai dirigenti di presiedere le Commissioni di gara e di concorso assumendo la responsabilità delle relative procedure [art. 107, comma 3, lett. a) e b) del T.U., D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267].

1. L. 11 febbraio 1994 n. 109, R art. 21, c. 5, 3° periodo: «I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi». Ved. C. Stato VI 2 febbraio 2004 n. 324 R
[T.U., D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 107, comma 3, lett. a) e b); R L. 11 febbraio 1994 n. 109 art. 21, c. 5] R

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