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Sent.C. Stato 05/06/2006, n. 3337

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento - Normativa antimafia - Informazione prefettizia - Contenuto. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento - Normativa antimafia - Informazione prefettizia - Comunicazione di avvio del procedimento - Non necessaria. 3. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento - Revoca per infiltrazione mafiosa - Comunicazione di avvio del procedimento - Non necessaria.
1. Nelle gare d’appalto ll.pp., le informazioni del Prefetto circa i tentativi di infiltrazione mafiosa nell’impresa - che ai sensi degli artt. 4 D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490 e 10 D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 costituiscono presupposto per la stipulazione di contratti con la P.A. o per affidare concessioni - devono solo dimostrare la sussistenza di elementi dai quali si possa dedurre il tentativo di infiltrazione senza che sia necessario provarla. 2. In una gara d’appalto ll.pp., l’informativa prefettizia circa le infiltrazioni mafiose - prevista dall’art. 4 D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490 - non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. 3. Il procedimento di revoca dell’aggiudicazione di una gara d’appalto ll.pp. per infiltrazione mafiosa non deve essere preceduto dalla comunicazione del suo avvio, essendo iniziato con la domanda dell’impresa di partecipazione alla gara.

1a, 2a, 3a. (GARA-PROC.1) - Sul procedimento per una gara d’appalto ll.pp. ved. C. Stato V 11 maggio 2006 n. 2612 R (Esame della documentazione di un’impresa omesso per mero errore materiale - Corretta apertura successiva del plico pretermesso); V 21 aprile 2006 n. 2260 [R=CS21A062260] [Mancata produzione del certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 75, comma 1, lett. b) e c) D.P.R. 99/554 - Inammissibilità di dichiarazioni sostitutive]; VI 11 aprile 2006 n. 2010 R (Deroga al principio di pubblicità nella fase di apertura dei plichi per la specifica valutazione tecnica delle offerte in una gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Ammissibilità); V 6 marzo 2006 n. 1068 R (Sull’invito di P.A. alle imprese concorrenti di fornire chiarimenti ad integrazione di documenti presentati); V 28 febbraio 2006 n. 880 R (Funzione della prequalificazione); V 28 febbraio 2006 n. 878 R (Richiesta P.A. anche di documentazione attestante la realizzazione di un certo fatturato); Csi 26 gennaio 2006 n. 27 R (Analitica disciplina, ex art. 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, del metodo di aggiudicazione con «offerta di prezzi unitari» con distinzione fra appalti a corpo e appalti a misura); C. Stato V 11 gennaio 2006 n. 36 R (Richiesta di chiarimenti sulla documentazione presentata - Ammissibilità); V 11 gennaio 2006 n. 32 R (Modalità di sigillazione del plico con l’offerta); V 3 gennaio 2006 n. 25 [R=WCS3GE0605] (Più dichiarazioni rese dalla stessa impresa nello stesso procedimento non devono necessariamente essere accompagnate, ciascuna, dalla copia di un documento di identità); II 19 ottobre 2005 n. 1281 R (Il verbale di gara - che fa fede sino a querela di falso - non esclude qualunque altro accertamento o dichiarazione); Ap. 5 settembre 2005 n. 6 R (Obbligo P.A. di rispettare le norme di correttezza ex art. 1337 Cod. civ.); V 1 luglio 2005 n. 3679 R (Presupposti per la procedura abbreviata della gara ex art. 15 D.Lgs 19 dicembre 1991 n. 406); Csi 13 giugno 2005 n. 356 [R=WCS13G05356] (Condizioni per la partecipazione delle imprese dei Paesi appartenenti all’Unione Europea alle gare d’appalto ll.pp., ai sensi dell’art. 8, c. 11 bis della L. 11 febbraio 1994 n. 109); Csi 13 giugno 2005 n. 3153 [R=WCSI13G053153] (Il verbale di una gara d’appalto pubblico è un atto pubblico); C. Stato IV 9 giugno 2005 n. 3030 R (Condizioni per la deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute nelle gare d’appalto ll.pp.) V 26 aprile 2005 n. 1902 R (Il trasferimento di norme di dettaglio degli appalti ll.pp. agli appalti di servizi è possibile solo se previsto nel bando di gara); VI 12 aprile 2005 n. 1678 R (Temporaneo differimento dell’accesso ai documenti - Finalità); Csi 8 marzo 2005 n. 105 R (La mancata allegazione, in una gara, della documentazione relativa ai requisiti di ordine generale comporta, a carico dell’impresa inadempiente solo l’esclusione dalla gara); Csi 8 marzo 2005 n. 102 [R=WCSI8M05102] (La convenzione quadro sull’affidamento di ulteriori lavori e servizi secondo criteri contrastanti con la normativa comunitaria non ha efficacia vincolante per il futuro); Csi 8 marzo 2005 n. 97 R (Nella controversia sull’aggiudicazione delle gare d’appalto, nella quale si è riconosciuto all’impresa un risarcimento danni, questo è pari all’utile presunto del 10% dell’importo a base d’asta al netto del ribasso); C. Stato V 11 febbraio 2005 n. 388 R [Nelle gare d’appalto (compreso l’appalto concorso) è inderogabile il principio della pubblicità delle sedute]; V 29 novembre 2004 n. 7758 R (1. Il termine ex art. 10, c.1 quater L. 94/109 per la presentazione dei documenti da parte dell’aggiudicatario provvisorio non è di regola perentorio, a meno che lo prescriva tale la P.A. nel bando o nell’invito; 2. La Commissione giudicatrice, qualora nella documentazione presentata dall’aggiudicatario provvisorio manchino solo alcuni elementi integrativi, non può escluderlo senza avergli prima chiesto chiarimenti); VI 10 novembre 2004 n. 7256 R (Qualora una gara venga annullata, il risarcimento del danno dovuto dalla P.A. comprende l’utile dell’impresa che va di regola quantificato nella misura del 10%); V 20 ottobre 2004 n. 6847 R [La procedura negoziata ex artt. 37 bis e ss. L. 94/109 (cd. Project financing) ha natura concorsuale fra le imprese concorrenti]; C. giust. C.E. 7 ottobre 2004 n. C-247/02 (Ai sensi dell’art. 30, n.1 della Dir. 93/37/CEE del 14 giugno 1993, nelle gare d’appalto una norma nazionale non può imporre di ricorrere unicamente al criterio del prezzo più basso); C. Stato IV 23 settembre 2004 n. 6215 R (Nelle gare d’appalto, la P.A. ha l’obbligo di rispettare i principi di buon andamento del procedimento e di imparzialità stabiliti dall’art. 97 della Costituzione; ed i partecipanti hanno l’obbligo di comportarsi con diligenza e buona fede); V 16 settembre 2004 n. 6029 R [La responsabilità del procedimento di gare indette dagli enti locali e la stipulazione dei relativi contratti oltre alla presidenza delle Commissioni, è attribuita ai sensi dell’art. 107, c.3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 R (norma che pertanto prevale su quella dell’art. 21, c.5 della L. 94/109), ai dirigenti degli enti medesimi, ai quali pertanto compete anche l’approvazione degli atti di gara]; V 30 agosto 2004 n. 5648 R [La lex specialis di una gara è costituita dall’insieme di tutte le disposizioni (contenute nel bando, nella lettera d’invito, nei capitolati, nelle convenzioni ecc.) che regolano il procedimento della gara stessa]; IV 30 giugno 2004 n. 6029 [R=WCS30G046029] [Qualora una gara d’appalto venga annullata per illegittimità di una sua fase (nella specie la Commissione giudicatrice non aveva aperto con il plenum) è legittima la rinnovazione del procedimento a partire dalla fase illegittima].
(D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490, art. 4; RD.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, art. 10) R (D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490, art. 4)

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