Articolo modificato dall'art. 35, comma 12, della L. 28/12/2001, n. 448 e, successivamente, abrogato dall'art. 37, comma 1, del D. Leg.vo 23/12/2022, n. 201, così recitava:

"Art. 112. - Servizi pubblici locali

1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. abrogato

3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi."

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