Sent.C. Cass. 18/11/2008, n. 27406 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 18/11/2008, n. 27406

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1. Professionista - Incarico professionale - Delibera comunale di conferimento dell’incarico - Nullità in caso di mancanza di attestazione copertura finanziaria o di mancanza di forma scritta - Nullità sanabile nel 1° caso ma non nel 2° caso.
1. La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte dell'obbligazione, ma ha solo il più limitato effetto di sollevare il creditore dall'onere di provare il proprio diritto. Essa, tuttavia, diviene inefficace, siccome priva di causa, ove il debitore deduca e dimostri in giudizio la nullità o l'inesistenza del rapporto obbligatorio. 2. Il contratto di prestazione d'opera professionale, stipulato da un ente locale col professionista, è nullo sia quando la delibera di conferimento dell'incarico non è accompagnata dall'attestazione della necessaria copertura finanziaria, sia quando è priva della forma scritta. Di tali due ipotesi di nullità, solo la prima può essere sanata attraverso la ricognizione postuma di debito da parte dell'ente locale, ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144), poi seguito dal d.lgs. n. 267 del 2000 (art. 191 e 194). La suddetta dichiarazione, per contro, non rileva e non può avere alcuna efficacia sanante ove il contratto stipulato dalla P.A. sia privo della forma scritta. 3. Il mutamento della domanda è inammissibile solo quando, per effetto di esso, mutino i fatti materiali posti a fondamento della pretesa, mentre resta irrilevante il mero mutamento della loro qualificazione giuridica. Ne consegue che nel caso in cui venga proposta da un professionista una domanda in sede monitoria per il pagamento di compensi a lui dovuti da un ente locale, e successivamente, nella fase di opposizione, l'opposto invochi il pagamento del medesimo credito a titolo di ingiustificato arricchimento, fondata sui medesimi fatti posti a fondamento della domanda originaria, non sussiste alcun mutamento inammissibile di quest'ultima.

1a. (CTRP-PA) - Ved. «Incarico da pubblica amministrazione a professionista esterno».
(D.L. 2 marzo 1989 n. 66, art. 24 [R=DL6689] e L. 24 aprile 1989 n. 144 R; D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, artt. 191 e 194) R

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