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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 06/05/2011, n. 68
D. Leg.vo 06/05/2011, n. 68
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L. 24/12/2012, n. 228
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- D.L. 24/01/2012, n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27)
- D.L. 06/12/2011, n. 201 (L. 22/12/2011, n. 214)
- D.L. 13/08/2011, n. 138 (L. 14/09/2011, n. 148)
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Capo I - Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario |
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Art. 1 - Oggetto1. Le disposizioni del presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e la |
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Art. 2 - Rideterminazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni a statuto ordinario1. A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo, con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su propo |
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Art. 3 - Fabbisogno sanitario1. Per l'anno 2012 il fabbisogno sanitario nazionale standard corrisponde al livello, stabilito dalla vigente normativa, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale ordinariamente concorre lo Stato. |
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Art. 4 - Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto1. A ciascuna regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). 2. Per gli anni dal 2011 al 2026 l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 è calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall’anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le cond |
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Art. 5 - Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell' |
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Art. 6 - Addizionale regionale all'IRPEF1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari a 1,23 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore: a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013; N2 b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014; c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015. N3 2. Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme le aliquote della addizionale |
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Art. 7 - Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario1. A decorrere dall’anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Le regioni a statuto ordinario esercitano l'autonomia trib |
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Art. 8 - Ulteriori tributi regionali1. Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l |
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Art. 9 - Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale1. È assicurato il riversamento diretto alle regioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della medesima |
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Art. 10 - Gestione dei tributi regionali1. N7 2. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, le regioni possono definire con specifico atto convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, le modalità gestionali e operative dei tributi regionali, nonché di ripartizione degli int |
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Art. 11 - Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali1. Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri |
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Art. 12 - Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario ai comuni e compartecipazione comunale alla addizionale regionale all'IRPEF1. Ciascuna regione a statuto ordinario sopprime, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, diretti al finanziamento delle spese dei comuni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 42 del 2009, aventi carattere di generalità e permanenza. |
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Art. 13 - Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonché della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali, la legge statale stabilisce le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità. 2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento, secondo le materie di cui all'articolo 14, comma 1, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni standard, nonché le metodologie di |
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Art. 14 - Classificazione delle spese regionali1. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009 sono quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie: |
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Art. 15 - Fase a regime e fondo perequativo1. A decorrere dal 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo, in conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma 1, sono le seguenti: a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4; b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalità dell'articolo 2, comma 1; c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi; d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5; e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010. N17 2. Ai fini del comma 1, il gettito dell'IRAP è valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in assenza di variazioni disposte dalla regione ovvero delle variazioni indicate dall'articolo 5, comma 4. Ai fini del comma 1, il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPE |
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Capo II - Autonomia di entrata delle province |
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Art. 16 - Oggetto1. In attesa della loro soppressione o razionalizzazione, le disposizioni di cui al presente capo assicurano l |
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Art. 17 - Tributi propri connessi al trasporto su gomma1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997. N21 2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è pari al 12,5 per cento. A decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da adottare entro sette giorni dalla data di |
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Art. 18 - Soppressione dei trasferimenti statali alle province e compartecipazione provinciale all'IRPEF1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti |
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Art. 19 - Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario alle province e compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale1. Ciascuna regione a statuto ordinario assicura la soppressione, a decorrere dall'anno 2013, di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalità e permanenza, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento delle spese delle province, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 42 del 2009. 2. C |
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Art. 20 - Ulteriori tributi provinciali1. Salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 18, spettano alle province gli altri tributi ad esse riconosciuti, nei termini previsti dalla legislazi |
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Art. 21 - Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale1. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata, è istituito, a decorrere dall'anno 2012, un fondo sperim |
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Art. 22 - Classificazione delle spese provinciali1. Fino alla individuazione dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali delle province, ai fini del fi |
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Capo III - Perequazione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 e sistema finanziario delle città metropolitane nelle regioni a statuto ordinario |
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Art. 23 - Fondo perequativo per le province e per le città metropolitane1. Il Fondo perequativo di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 è alimentato, per le province e per le città metropolitane, d |
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Art. 24 - Sistema finanziario delle città metropolitane1. In attuazione dell'articolo 15 della citata legge n. 42 del 2009, alle città metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma dell'articolo 23, comma 8, della medesima legge. 2. Sono attribuite alle città metropolitane, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata: a) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della città metropolitana; b) una compartecipazione alla tassa auto |
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Capo IV - COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO |
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Art. 25 - Oggetto1. Il presente capo è diretto a disciplinare a decorrere dall'anno 2013 la determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard per le regioni a statuto ordinario nel settore sanitario, al fine di assicurare un graduale e defini |
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Art. 26 - Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard1. A decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno d |
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Art. 27 - Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la conferenza Stato-Regioni sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali. 1-bis. A decorrere dall’anno 2017: a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1 avviene entro il 15 febbraio dell’anno di riferimento ed è aggiornata ove lo richieda l’eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale; b) qualora non venga raggiunta l’intesa di cui al comma l entro il predetto termine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 marzo dell’anno di riferimento, si provvede alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via provvisoria, facendosi riferimento alla proposta di riparto del Ministero della salute presentata in Conferenza Stato-regioni, ed assegnando alle singole regioni il valore regionale individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per cento. Con il medesimo decreto si provvede all’assegnazione alle regioni del 95 per cento del finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale; c) in conseguenza del perfezionamento del decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad erogare alle regioni: 1) le risorse ivi previste a titolo di finanziamento indistinto nelle percentuali di cui all’articolo 2, comma 68, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 2) le risorse ivi previste a titolo di obiettivi di piano sanitario nazionale nelle percentuali d’acconto stabilite dall’articolo 1, comma 34 -bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d) qualora non venga raggiunta l’intesa di cui al comma 1 entro il 30 settembre dell’anno di riferimento, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ |
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Art. 30 - Disposizioni relative alla prima applicazione1. In fase di prima applicazione: a) restano ferme le |
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Art. 31 - Disposizioni particolari per regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano1. Nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano rimane ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, e degli articoli 15, 22 e |
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Art. 32 - Misure in materia di finanza pubblica1. L'autonomia finanziaria delle regioni, delle province e delle città metropolitane deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il Patto di stabilità e crescita. 2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanz |
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Capo V - Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica |
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Art. 33 - Oggetto1. In attuazione dell'artico |
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Art. 34 - Composizione1. La Conferenza è composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo. 2. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri |
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Art. 35 - Modalità di funzionamento1. Il Presidente convoca la Conferenza stabilendo l'ordine del giorno. Ciascuna componente può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della trattazione delle materie e degli argomenti rientranti nelle competenze della Conferenza. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere convocata la riunione di insediamento della Conferenza. In ogni caso, la Conferenza deve essere convocata almeno una volta ogni due mesi |
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Art. 36 - Funzioni1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009: a) la Conferenza concorre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009 alla ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e 2, lettera e) della citata legge n. 196 del 2009; |
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Art. 37 - Supporto tecnico1. Le funzioni di segreteria tecnica e di supporto della Conferenza sono esercitate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009, dalla commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2009. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto della Conferenza e di raccordo con la segreteria della Conf |
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Capo VI - Norme finali ed abrogazioni |
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Art. 38 - Tributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera q), della legge n. 42 del 20091. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, la legge regionale può, con riguardo ai presupposti non assogget |
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Art. 39 - Disposizioni finali di coordinamento1. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto ed i dati relativi al gettito dei tributi indicati nel presente decreto ovvero istituiti in base allo stesso sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009. |
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Art. 40 - Trasporto pubblico locale1. Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale, e congiuntamente al fine di garantire la maggiore possibile copertura finanziaria della spesa per gli ammortizzatori sociali, il Governo promuove il raggiungimento di un'intesa con le regioni affinché, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della |
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Art. 41 - Disposizione finanziaria1. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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