D. Leg.vo 06/05/2011, n. 68 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NN10783

D. Leg.vo 06/05/2011, n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
Scarica il pdf completo
311865 12314653
Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;

Vista la

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314654
Capo I - Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314655
Art. 1 - Oggetto

1. Le disposizioni del presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e la

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314656
Art. 2 - Rideterminazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni a statuto ordinario

1. A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo, con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su propo

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314657
Art. 3 - Fabbisogno sanitario

1. Per l'anno 2012 il fabbisogno sanitario nazionale standard corrisponde al livello, stabilito dalla vigente normativa, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale ordinariamente concorre lo Stato.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314658
Art. 4 - Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto

1. A ciascuna regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

2. Per gli anni dal 2011 al 2026 l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 è calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall’anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le cond

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314659
Art. 5 - Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive

1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314660
Art. 6 - Addizionale regionale all'IRPEF

1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari a 1,23 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:

a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013; N2

b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;

c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015. N3

2. Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme le aliquote della addizionale

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314661
Art. 7 - Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario

1. A decorrere dall’anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Le regioni a statuto ordinario esercitano l'autonomia trib

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314662
Art. 8 - Ulteriori tributi regionali

1. Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314663
Art. 9 - Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale

1. È assicurato il riversamento diretto alle regioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della medesima

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314664
Art. 10 - Gestione dei tributi regionali

1. N7

2. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, le regioni possono definire con specifico atto convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, le modalità gestionali e operative dei tributi regionali, nonché di ripartizione degli int

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314665
Art. 11 - Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali

1. Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314666
Art. 12 - Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario ai comuni e compartecipazione comunale alla addizionale regionale all'IRPEF

1. Ciascuna regione a statuto ordinario sopprime, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, diretti al finanziamento delle spese dei comuni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 42 del 2009, aventi carattere di generalità e permanenza.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314667
Art. 13 - Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonché della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali, la legge statale stabilisce le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento, secondo le materie di cui all'articolo 14, comma 1, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni standard, nonché le metodologie di

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314668
Art. 14 - Classificazione delle spese regionali

1. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009 sono quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314669
Art. 15 - Fase a regime e fondo perequativo

1. A decorrere dal 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo, in conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma 1, sono le seguenti:

a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4;

b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalità dell'articolo 2, comma 1;

c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;

d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;

e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010. N17

2. Ai fini del comma 1, il gettito dell'IRAP è valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in assenza di variazioni disposte dalla regione ovvero delle variazioni indicate dall'articolo 5, comma 4. Ai fini del comma 1, il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPE

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314670
Capo II - Autonomia di entrata delle province
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314671
Art. 16 - Oggetto

1. In attesa della loro soppressione o razionalizzazione, le disposizioni di cui al presente capo assicurano l

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314672
Art. 17 - Tributi propri connessi al trasporto su gomma

N8

1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997. N21

2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è pari al 12,5 per cento. A decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da adottare entro sette giorni dalla data di

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314673
Art. 18 - Soppressione dei trasferimenti statali alle province e compartecipazione provinciale all'IRPEF

1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314674
Art. 19 - Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario alle province e compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale

1. Ciascuna regione a statuto ordinario assicura la soppressione, a decorrere dall'anno 2013, di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalità e permanenza, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento delle spese delle province, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 42 del 2009.

2. C

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314675
Art. 20 - Ulteriori tributi provinciali

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 18, spettano alle province gli altri tributi ad esse riconosciuti, nei termini previsti dalla legislazi

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314676
Art. 21 - Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale

1. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata, è istituito, a decorrere dall'anno 2012, un fondo sperim

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314677
Art. 22 - Classificazione delle spese provinciali

1. Fino alla individuazione dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali delle province, ai fini del fi

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314678
Capo III - Perequazione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 e sistema finanziario delle città metropolitane nelle regioni a statuto ordinario
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314679
Art. 23 - Fondo perequativo per le province e per le città metropolitane

1. Il Fondo perequativo di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 è alimentato, per le province e per le città metropolitane, d

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314680
Art. 24 - Sistema finanziario delle città metropolitane

1. In attuazione dell'articolo 15 della citata legge n. 42 del 2009, alle città metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma dell'articolo 23, comma 8, della medesima legge.

2. Sono attribuite alle città metropolitane, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata:

a) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della città metropolitana;

b) una compartecipazione alla tassa auto

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314681
Capo IV - COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314682
Art. 25 - Oggetto

1. Il presente capo è diretto a disciplinare a decorrere dall'anno 2013 la determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard per le regioni a statuto ordinario nel settore sanitario, al fine di assicurare un graduale e defini

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314683
Art. 26 - Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard

1. A decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno d

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314684
Art. 27 - Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la conferenza Stato-Regioni sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali.

1-bis. A decorrere dall’anno 2017:

a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1 avviene entro il 15 febbraio dell’anno di riferimento ed è aggiornata ove lo richieda l’eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale;

b) qualora non venga raggiunta l’intesa di cui al comma l entro il predetto termine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 marzo dell’anno di riferimento, si provvede alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via provvisoria, facendosi riferimento alla proposta di riparto del Ministero della salute presentata in Conferenza Stato-regioni, ed assegnando alle singole regioni il valore regionale individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per cento. Con il medesimo decreto si provvede all’assegnazione alle regioni del 95 per cento del finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale;

c) in conseguenza del perfezionamento del decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad erogare alle regioni:

1) le risorse ivi previste a titolo di finanziamento indistinto nelle percentuali di cui all’articolo 2, comma 68, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

2) le risorse ivi previste a titolo di obiettivi di piano sanitario nazionale nelle percentuali d’acconto stabilite dall’articolo 1, comma 34 -bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d) qualora non venga raggiunta l’intesa di cui al comma 1 entro il 30 settembre dell’anno di riferimento, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314685
Art. 28 - Interventi strutturali straordinari in materia di sanità

1. In sede di attuazione dell'

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314686
Art. 29 - Revisione a regime dei fabbisogni standard

1. In coerenza con il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314687
Art. 30 - Disposizioni relative alla prima applicazione

1. In fase di prima applicazione:

a) restano ferme le

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314688
Art. 31 - Disposizioni particolari per regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano rimane ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, e degli articoli 15, 22 e

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314689
Art. 32 - Misure in materia di finanza pubblica

1. L'autonomia finanziaria delle regioni, delle province e delle città metropolitane deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il Patto di stabilità e crescita.

2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanz

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314690
Capo V - Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314691
Art. 33 - Oggetto

1. In attuazione dell'artico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314692
Art. 34 - Composizione

1. La Conferenza è composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.

2. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314693
Art. 35 - Modalità di funzionamento

1. Il Presidente convoca la Conferenza stabilendo l'ordine del giorno. Ciascuna componente può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della trattazione delle materie e degli argomenti rientranti nelle competenze della Conferenza.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere convocata la riunione di insediamento della Conferenza. In ogni caso, la Conferenza deve essere convocata almeno una volta ogni due mesi

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314694
Art. 36 - Funzioni

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009:

a) la Conferenza concorre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009 alla ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e 2, lettera e) della citata legge n. 196 del 2009;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314695
Art. 37 - Supporto tecnico

1. Le funzioni di segreteria tecnica e di supporto della Conferenza sono esercitate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009, dalla commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2009.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto della Conferenza e di raccordo con la segreteria della Conf

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314696
Capo VI - Norme finali ed abrogazioni
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314697
Art. 38 - Tributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera q), della legge n. 42 del 2009

1. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, la legge regionale può, con riguardo ai presupposti non assogget

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314698
Art. 39 - Disposizioni finali di coordinamento

1. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto ed i dati relativi al gettito dei tributi indicati nel presente decreto ovvero istituiti in base allo stesso sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.

2. In coerenza con quanto stabilito con il Documento di economia e finanza di cui all'

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314699
Art. 40 - Trasporto pubblico locale

1. Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale, e congiuntamente al fine di garantire la maggiore possibile copertura finanziaria della spesa per gli ammortizzatori sociali, il Governo promuove il raggiungimento di un'intesa con le regioni affinché, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
311865 12314700
Art. 41 - Disposizione finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Fonti alternative
  • Leggi e manovre finanziarie
  • Disposizioni antimafia
  • Strade, ferrovie, aeroporti e porti
  • Infrastrutture e reti di energia
  • Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
  • Patrimonio immobiliare pubblico
  • Pianificazione del territorio
  • Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
  • Enti locali
  • DURC
  • Impresa, mercato e concorrenza
  • Marchi, brevetti e proprietà industriale
  • Mediazione civile e commerciale
  • Ordinamento giuridico e processuale
  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Appalti e contratti pubblici
  • Imposte sul reddito
  • Partenariato pubblico privato
  • Imposte indirette
  • Compravendita e locazione
  • Lavoro e pensioni
  • Servizi pubblici locali
  • Edilizia scolastica
  • Terremoto Centro Italia 2016
  • Calamità/Terremoti
  • Terremoto Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
  • Finanza pubblica
  • Fisco e Previdenza
  • Infrastrutture e opere pubbliche
  • Professioni
  • Urbanistica
  • Pubblica Amministrazione
  • Protezione civile
  • Energia e risparmio energetico
  • Edilizia e immobili
  • Impianti sportivi

Il D.L. 50/2017 comma per comma

Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Alfonso Mancini
  • Pubblica Amministrazione
  • Procedimenti amministrativi
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Edilizia e immobili

La certificazione di agibilità degli edifici

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Studio Groenlandia
  • Pubblica Amministrazione
  • Appalti e contratti pubblici

Criteri ambientali minimi negli appalti pubblici (CAM)

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Locali di pubblico spettacolo
  • Procedimenti amministrativi
  • Pubblica Amministrazione
  • Prevenzione Incendi

La licenza di agibilità per i pubblici spettacoli ed i trattenimenti

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Demanio
  • Pubblica Amministrazione
  • Demanio idrico
  • Acque
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali

Concessioni demaniali marittime, canoni aggiornati, proroghe e scadenze

A cura di:
  • Dino de Paolis