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Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. Aut. Garante Conc. Merc. 15/05/2018, n. 27165
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Testo del provvedimentoL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Nella sua adunanza del 15 maggio 2018; Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287; |
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Allegato - Regolamento attuativo dell’articolo 5-ter del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62 |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) Autorità, l’Autorità garante della concorrenza e del me |
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Art. 2. - Requisiti per l’attribuzione del rating di legalità1. L’impresa, di cui all’art. 1, lettera b), che intende ottenere il rating di legalità deve presentare all’Autorità apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito dell’Autorità. L’inoltro della domanda deve avvenire per via telematica secondo le indicazioni fornite sul sito dell’Autorità. 2. L’impresa deve dichiarare: a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare, del direttore tecnico e dei procuratori - qualora siano muniti di poteri decisionali e gestionali ricavabili dalla procura e tali da essere assimilabili a quelli del titolare - non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i reati di cui agli articoli 346, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356 e 629 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’art. 405 del codice di procedura penale per delitti aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. La medesima dichiarazione deve essere resa anche in riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali dell’impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell’anno precedente la richiesta di rating; b) se impresa collettiva, che n |
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Art. 3. - Valutazione dei requisiti1. Per l’attribuzione del rating di legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del presente Regolamento. In questa ipotesi l’impresa ha diritto all’attribuzione di un punteggio base pari a (una stella). 2. Il punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni: a) adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale, sottoscritti dal Ministero dell’interno o dalle Prefetture - UTG con associazioni imprenditoriali e di categ |
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Art. 4. - Possesso dei requisiti1. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2 e 3, commi 2 e 4, è attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa. Si applicano le norme che sanzionano, anche penalmente |
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Art. 5. - Procedimento per l’attribuzione del rating di legalità1. L’Autorità, su proposta della Direzione competente, delibera l’attribuzione del rating entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di incompletezza dell’istanza presentata, l’Autorità ne informa l’impresa entro quindici giorni; in tal caso, il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa. In ogni caso, l’Autorità può chiedere all’impresa di fornire informazioni e documenti rilevanti ai fini del rilascio del rating. 3. Relativamente a ciascuna richiesta di attribuzione del rating pervenuta, l’Autorità trasmette tempestivamente all’Autorità nazionale anticorruzione - ANAC - gli elementi e le informazioni utili per l’espletamento delle verifiche di competenza. La predetta trasmissione avviene preferibilmente in formato digitale. L’ANAC può formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. In tal caso il termine di |
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Art. 6. - Durata, modifica, rinnovo, annullamento, sospensione e revoca1. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. 2. Ai fini del rinnovo l’impresa invia all’Autorità apposita domanda, da predisporre ed inoltrare in conformità con le prescrizioni di cui all’art. 2, comma 1. 2-bis. Ove la domanda di rinnovo sia depositata almeno sessanta giorni prima della scadenza, il rating mantiene la propria validità a tutti gli effetti sino alla data di adozione della delibera con la quale l’Autorità si pronuncia sulla richiesta. In caso di accoglimento, il rating viene confermato per un nuovo |
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Art. 7. - Obblighi informativi1. L’impresa cui è stato attribuito il rating è tenuta a comunicare all’Autorità ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e qualunque evento che incida sul possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 2 e 3, comma 2, nonché gli eventi di cui al precedente art. 6, commi 6 e 7, entro dieci |
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Art. 8. - Elenco delle imprese con rating di legalità1. L’Autorità pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un’apposita sezione del proprio sito l&rs |
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Art. 9. - Entrata in vigore1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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