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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 03/05/2012, n. 49

Quesiti in merito ai servizi di architettura ed ingegneria a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.
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[Premessa]



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Considerato in fatto

A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, R che ha disposto l’abrogazione delle tariffe professionali, l’Autorità ha avviato u

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Ritenuto in diritto

Preliminarmente occorre analizzare l’evoluzione del quadro normativo inerente al tema in questione.

La disciplina relativa alla determinazione del corrispettivo per le attività di servizi di ingegneria e architettura aveva già subito una significativa modifica a seguito dell’eliminazione delle tariffe minime obbligatorie, introdotta nell’ordinamento da parte della c.d. «legge Bersani» (decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 legge 4 agosto 2006, n. 248). Nella determinazione n. 4 del 2007 l’Autorità, nel ritenere che l’abolizione dell’obbligatorietà dei minimi tariffari si riferisse anche agli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, aveva affermato che le stazioni appaltanti potevano comunque legittimamente determinare il corrispettivo a base d’asta utilizzando il decreto ministeriale 4 aprile 2001 («Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti»), ove motivatamente ritenuto adeguato, indicazione poi recepita dal Legislatore nel D.P.R. n. 207 del 2010 (in seguito anche Regolamento).

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1. L’importo a base di gara

Il primo aspetto da considerare, quindi, riguarda le modalità che le stazioni appaltanti devono seguire per determinare l’importo a base di gara, alla luce della integrale abrogazione delle tariffe professionali, abrogazione che incide, come previsto dal comma 5 dell’articolo 9, anche sulle disposizioni del Codice e del Regolamento attuativo che prevedono, come sopra rilevato, il riferimento alle tariffe professionali per la stima del corrispettivo, ivi compresa quella di cui all’articolo 266, comma 1, lettera c), n. 1 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Come già più volte evidenziato da questa Autorità, è necessario che il corrispettivo, tenuto conto della natura e della complessità dei servizi a base di gara, sia congruo al fine di garantire, in funzione di salvaguardia dell’interesse pubblico, la qualità delle prestazioni (cfr. determinazioni nn. 1/2006, 4/2007 e 5/2010), poiché una carente progettazione, oltre a determinare la realizzazione di opere pubbliche di minor pregio, è stata dall’Autorità individuata in più occasioni come la fonte principale di maggiori costi e tempi di realizzazione, nonché di riserve e di ricorsi giurisdizionali.

A tal fine le stazioni appaltanti, nella determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore.

L’importo a base di gara - le cui modalità di calcolo, ai sensi dell’articolo 264, comma 1, lett. d) del Regolamento, norma da ritenersi ancora vigente, devono essere espressamente indicate nel bando - dovrebbe trovare dimostrazione in una dettagliata individuazione delle attività da svolgere e dei relativi costi. E ciò sulla base dell’articolazione degli elaborati richiesti in base a quanto previsto dal D.P.R. n. 207 del 2010; un riferimento operativo può trovarsi nelle tabelle 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 allegate alla determinazione n

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2. Le modalità di definizione dei requisiti di partecipazione

Un secondo problema prospettato è quello relativo alle modalità di definizione dei requisiti di partecipazione alle gare e di specificazione dei mezzi di prova del loro possesso: tutta la normativa rilevante nel Codice dei Contratti Pubblici e nel Regolamento (elenco di operatori economici, indagine di mercato, formulazione dei bandi e dei disciplinari di gara, requisiti di «capacità tecnica e professionale dei fornitori e prestatori di servizi», modalità di dimostrazione del possesso dei requisiti) è infatti fondata sulla tabella delle classi e categorie di cui all’articolo 14 della legge n. 143 del 1949. R Tale tabella è stata peraltro predisposta nell’anno 1949 e, pertanto, non risponde alla situazione attuale; l’Autorità ha, quindi, elaborato le tabell

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3. La verifica di congruità

La terza questione da affrontare concerne la verifica di congruità degli importi risultanti dalle offerte di ribasso dei concorrenti. L’Autorità, nella determinazione n. 5 del 2010, ha sottolineato l’importanza di tale verifica, fornendo suggerimenti alle stazioni appaltanti.

La finalità della verifica dell’anomalia dell’offerta è quella di evitare che offerte troppo basse espongano l’amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme, con la conseguenza di far sorgere contestazioni e ricorsi. L’amministrazione deve, infatti, aggiudicare l’appalto a soggetti che abbiano presentato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate sotto il profilo

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