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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 16/02/1913, n. 89
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- L. 20/01/1994, n. 49
- L. 10/05/1978, n. 177
- L. 10/05/1976, n. 334
- L. 10/05/1976, n. 333
- L. 30/04/1976, n. 197
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PreamboloVittorio Emanuele III per g |
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Art. 1.I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti. Ai notai è concessa anche la facoltà di: 1. sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate |
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Art. 2.L'ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo stato, dalle provincie e dai comuni aventi una popolazione super |
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Art. 3. |
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Art. 4.1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono |
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Titolo II - Dei notari |
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Capo I - Della nomina dei notari |
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Art. 5.Per ottenere la nomina a notaro è necessario: 1. essere cittadino "italiano o di un altro stato membro dell'unione europea"N7 ed aver compiuto l'età di anni 21; 2. essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate; 3. non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorchè sia stata inflitta una pena di durata minore;N11 N5 |
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Art. 5-bis.1. Le prove scritte del concorso per la nomina a notaio, di cui a |
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Art. 5-ter.1. La prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma in sede u |
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Art. 5-quater.1. Presso il Ministero di graz |
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Art. 6. |
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Art. 7.Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti e chi vuole essere ammesso all'esame di idoneità, deve presentare la domanda al consiglio notarile con gli attestati che provino rispettivamente il concorso dei requisiti indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'a |
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Art. 8.L'esame è dato presso la corte d'appello da cui dipende il distretto notarile ove ebbe termine la pratica, innanzi ad una commissione composta di un c |
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Art. 9.L'esame è scritto ed orale. L'esame scritto consisterà nella compilazione di un atto tra vivi, |
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Art. 10.Quando si verifichi la vacanza di un ufficio di notaro, il presidente del consiglio notarile provvede, entro trenta giorni, alla pubblicazione del relativo avviso di concorso, median |
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Art. 11.Il consiglio notarile, esaminati i documenti dei concorrenti, presenta la proposta per la nomina. Nel giudizio che serve di base alla proposta si osserveranno le norme seguenti: a) se concorrano |
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Art. 12.Non può validamente prender parte ad un nuovo concorso, se non dopo cinque anni, chi senza giustificato motivo si ritiri dal concorso, o venga dichiar |
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Art. 13.La proposta del consiglio notarile, insieme coi documenti, sarà sottoposta alla corte d'appello, che, udito il Pubblico Ministero, esprimerà in camer |
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Art. 14.Se entro trenta giorni dalla scadenza del termine, di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 10, il consiglio notarile abbia, senza giustificati motivi, o |
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Art. 15.La dichiarazione di annullamento o di diserzione del concorso, sarà fatta dal Ministero di grazia e giustizia e pubblicata nel bollettino del Minister |
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Art. 16.I notari sono nominati a vita con decreto reale.
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Art. 17.Il cambio di residenza fra due notari può, col loro consenso, essere disposto, purchè da non meno di due anni essi abbiano preso possesso dell'uffici |
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Capo II - Dell'esercizio delle funzioni notarili |
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Art. 18. |
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Art. 19.1. Il consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, uniformi per tutti i notai, “con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da versare al Con |
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Art. 20. |
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Art. 21.1. Il consiglio nazionale del notariato istituisce, regolament |
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Art. 22.1. II patrimonio del fondo è costituto dai contributi dei notai, dalla somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo volontario temporaneo di solidarietà, già istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del fondo. 2. I contributi dei notai sono acquisiti definitivamente al patrimonio del fondo e non danno diritto a restituzione. 3. L'erogazione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati è, comunque, subordinata: a) al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilità del notaio o della sentenza di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale; |
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Art. 23.Il sigillo menzionato nel n. 4 dell'art. 18 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dalla leggenda _n... n... di (o fu) notaro in n..._ senza |
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Art. 23-bis. |
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Art. 23-ter. |
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Art. 24.Il notaro deve, entro novanta giorni dalla data della registrazione del decreto di nomina o di trasferimento, compiere le formalità stabilite nell'art. 18, e aprire l'ufficio nel luogo assegnatogli. |
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Art. 25.Le disposizioni degli articoli 18 e 24 si osserveranno anche nel caso di trasferimento del notaro da una ad altra residenza, in quanto siano applicabil |
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Art. 26.Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel comune o nella frazione di comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun comune o frazione di comune aggregati.N17 Il notaio può recarsi, per ragione delle sue f |
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Art. 27.Il notaro è obbligato a prestare il suo Ministero ogni volta che ne è richiesto. Egli non p |
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Art. 28.Il notaro non può ricevere "o autenticare"N18atti: 1. se essi sono espressamente proibiti dalla legge |
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Art. 29.È vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati dal n. 2 dell'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento pubblico |
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Capo III - Della decadenza della nomina di notaro, della cessazione, sospensione o interruzione dell'esercizio notarile |
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Art. 30.Il notaio decade dalla nomina se,nel termine di cui all'articolo 24,non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24. N19 Nel caso di trasferimento di not |
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Art. 31.La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro, o quando il notaro, per debolezza di mente o per infermità, sia divenuto incapace all'adempiment |
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Art. 32.La rimozione ha luogo: 1. se il notaro accett |
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Art. 33.I notari rimossi o dispensati possono essere riammessi all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante, semprechè siano cessate le cause che |
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Art. 34.1. La |
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Art. 35. |
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Art. 36. |
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Art. 37.La cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni, pronunciata in qualunque dei casi determinati dalla legge, sarà prontamente pubblicata a c |
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Art. 39.Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il capo dell'archivio notarile del distretto deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio n |
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Art. 40.1. Il sigillo del notaio |
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Art. 41. |
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Art. 42. |
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Art. 43.1. Nei casi di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione o di applicazione della sospensione cautelare di cui all’articolo 158-sexies, commi 1 e 2, o di interdizione temporanea dall'esercizio de |
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Art. 44.Quando per assenza, per sospensione o interdizione temporanea, per interdizione dai pubblici uffici o per altri provvedimenti comportanti sospensione dall'esercizio della professi |
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Art. 45.1. Un coadiutore può essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, in luogo del delegato di cui all’articolo 44, in sostituzione del notaio assente in per |
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Art. 46.Il notaro depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autenticazioni delle copie, degli estratti, e dei certificati, far menzi |
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Titolo III - Degli atti notarili |
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Capo I - Della forma degli atti notarili |
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Art. 47. |
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Art. 47-bis. |
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Art. 47-ter. |
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Art. 48. |
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Art. 49. |
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Art. 50.I testimoni debbono essere maggiorenni,cittadini della repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età,avere |
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Art. 51.L'atto notarile è intitolato col nome del re con la formula seguente: (il nome de Re) per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia l'atto deve contenere: 1. l'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del comune e del luogo in cui è ricevuto; 2. il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaro, e del collegio notarile presso cui e iscritto; 3. il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza N35delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti. |
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Art. 51-bis. |
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Art. 52.La firma che il notaro appone in fine dell'atto, dev'essere munita dell'impronta del suo sigillo. |
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Art. 53.Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature. Occorrendo di togliere, variare, o aggiungere qualche parola prima d |
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Art. 54.Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana. quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere ro |
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Art. 55.Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto con l'intervento dell'interprete, che sarà scelto dalle parti. L'interpre |
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Art. 56.Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo. |
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Art. 57.Se alcuna delle parti sia un muto o un sordomuto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti n |
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Art. 57-bis.1. |
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Art. 58.L'atto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall'art. 1316 del codice civile: 1. se è stato rogato dal notaro prima che sia avven |
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Art. 59.È vietato al notaro di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge. sono autorizzate le anno |
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Art. 59-bis. |
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Art. 60.Le disposizioni di questo capo di applicano anche ai testamenti ed altri agli atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel codice civile, |
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Capo II - Della custodia degli atti presso il notaro e dei repertori |
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Art. 61.Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati: a) gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tutela ed i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, salvo le |
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Art. 62.Il notaro deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli effetti della legge sulle tasse di registro, e l'altro per gli atti di ultima volontà. in essi deve prender nota giornalmente, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari. Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrà: 1. |
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Art. 62-bis.1. Il notaio per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, se informatici, si avval |
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Art. 62-ter. |
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Art. 62-quater.1. In caso di perdita degli atti, dei repertori e |
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Art. 63.Nei casi in cui il notaro, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autorità il proprio repertorio, egli deve servirsi di un fascicolo supplementa |
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Art. 64.Ogni repertorio, prima di essere posto in uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal pretore del mandamento in cui il notaro ha il suo ufficio. n |
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Art. 65.Il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile distrettuale, ogni mese, una copia dei repertori limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente, con l'importo delle tasse dovute all'archivio, compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di che all'art. 24 dell'annessa tariffa. Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaro, e munita dell'impronta del suo sigillo. Qualora nel mese il notaro non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà, sempre nel termine suindicato, un certificato negativo. A decorrere dalla data stabilita con il |
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Art. 66.Il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge. Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di pre |
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Art. 66-bis.1. Tutti i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta per il notaio sono formati e conservati su suppo |
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Art. 66-ter. |
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Capo III - Delle copie degli estratti e dei certificati |
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Art. 67.Il notaro, finché risiede nel distretto dello stesso consiglio notarile, e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le cop |
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Art. 68.Le disposizioni dell'articolo 53 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte o cancellature, sono anche applic |
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Art. 68-bis.1. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa sentiti il consiglio nazionale del notariato ed il garante per la protezione dei dati personali e la digitpa, sono determinate, nel rispetto delle disposizioni di cui al |
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Art. 68-ter. |
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Art. 69.Il notaro deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse a tutti gli altri allegati all'originale, salvoché, riguardo a questi ultimi, chi richiede la copia vi abbia rinunziato, in questo caso il notaro |
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Capo IV - Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e della legalizzazione delle firme |
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Art. 70.Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaro può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o procur |
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Art. 71.Il notaro può trasmettere il sunto o il contenuto degli atti, per telegrafo o per telefono. Nel caso che la trasmissione si limiti ad un sunto dell'atto, il sunto verrà compilato dal notaro che ne redigerà apposito verbale, in presenza della parte o delle parti. |
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Art. 72.L'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la |
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Art. 73. |
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Capo V - Degli onorari e degli altri diritti del notaro e delle spese |
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Art. 74.Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, ad essere |
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Art. 75.Se l'atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni. |
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Art. 76.Quando l'atto sia nullo per causa imputabile al notaro, o la spedizione della copia dell'estratto o del certificato non faccia fede per essere irregola |
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Art. 77. |
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Art. 78.Salvo quanto è disposto dall'art. 28, ultimo capoverso, per le persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, le parti sono tenute in solido ve |
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Art. 80. |
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Art. 81.Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio il notaro, per la riscossione degli onorari e degli altri diritti a lui spettanti, potr� |
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Art. 82.1. Sono |
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Titolo IV – Dei collegi e dei consigli notarili |
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Capo I - Dei collegi notarili |
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Art. 83.I notari residenti in ciascun distretto formano un collegio, in ogni collegio è costituito un consiglio notarile. |
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Art. 84.Le adunanze del collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono convocate per mezzo di avvisi del presidente del consiglio notarile, da trasmettersi pe |
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Art. 85.L'adunanza ordinaria del collegio ha luogo ogni anno, non più tardi del mese di febbraio, all'oggetto di procedere alla nomina dei membri del consigli |
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Art. 86.Terranno l'ufficio di presidente e quello di segretario, rispettivamente, il presidente ed il segretario del consiglio notarile, o, in mancanza, chi ne |
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Capo II - Dei consigli notarili |
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Art. 87.Il consiglio notarile è composto di cinque, sette, nove o undici membri per ciascun collegio, secondo che il numero dei notari al medesimo assegnati n |
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Art. 88.I membri del consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto. I membri del consiglio restano in ufficio tre ann |
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Art. 89.Le elezioni dei membri del consiglio si fanno a schede segrete. nella prima votazione s'intendono eletti coloro che hanno riportata la maggioranza asso |
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Art. 90.Il consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere, osservate le norme stabilite nell'articolo precedente. |
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Art. 91.Il presidente convoca e dirige le adunanze del consiglio.. Il segretario compila i processi v |
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Art. 92.Per la validità delle deliberazioni del consiglio, è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi membri. |
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Art. 93.Il consiglio, oltre quelle altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge: 1. vigila alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri; |
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Art. 93-bis.N40 1. Il consiglio notarile distrettuale vigila sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni. 2. Al fine di controllare il regolare esercizio dell'attività notarile, i consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal consiglio, possono: |
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Art. 93-ter.1. Se viene rilevata l'inos |
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Art. 94.Il tesoriere del consiglio riscuote i diritti e le tasse dovute al consiglio notarile, a norma della tariffa, nonché le ammende, avvalendosi della pro |
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Art. 95.Il Ministro di grazia e giustizia, previo il parere della corte d'appello in camera di consiglio, può sciogliere il consiglio notarile quando questo, richiamato al |
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Art. 96.In ogni comune sede di tribunale civile è stabilito un archivio distrettuale. |
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Art. 97.Gli archivi notarili sono finanziariamente autonomi, e si mantengono coi proventi e coi fondi indicati nella presente legge. amministr |
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Art. 98.Ogni archivio notarile ha un conservatore, il quale è pure tesoriere dell'archivio. Oltre al conservatore l'archivio ha quegli altri impiegati che sono richiesti dai bisogni del servizio. Questi avranno, in ragione dei rispettivi gradi e delle rispettive funzioni, eguale denominazione in tutto il regno, di archiv |
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Art. 99.Gli impieghi d'archivio sono incompatibili con l'esercizio del notariato e con qualunque altra professione, salvo l'insegnamento di ma |
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Art. 100.Il conservatore dell'archivio è nominato con decreto reale in seguito a concorso, secondo le norme da stabilirsi per regolamento. |
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Art. 101.Gli altri impiegati dell'archivio sono nominati con decreto ministeriale sulla proposta del conservatore dell'archivio, in seguito a concorso, secondo le norme da stabilirsi per regolamento |
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Art. 102.Il conservatore deve dare cauzione entro due mesi dalla registrazione del decreto di nomina. |
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Art. 103.Gli archivi sono divisi in cinque categorie, tenuto conto della media dei proventi riscossi nell'ultimo triennio, oppure della popolazione della città in cui l'archivio è posto, secondo la tabella allegata alla presente legge. Gli stipendi spettanti a |
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Art. 104.Gli stipendi degli impiegati addetti ad un archivio saranno corrisposti dalla cassa dell'archivio stesso. |
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Art. 105.Nel caso che i proventi di un archivio non bastino a sopperire al pagamento delle spese e degli stipendi, il Ministero di grazia e giustizia provvederà al pagamento della dif |
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Art. 106.Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati o conservati: 1. le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro devono trasmettere al medesimo decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, e che non debbono essere conservati negli archivi mandamentali a norma degli articoli seguenti; 2. i modu |
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Art. 107.La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 5, 6, 7 dell'articolo precedente, è fatta nel termine di un mese dal giorno della cessazione dall'esercizio o del cambiamento di residenza, nei casi indicati nell'art. 39, la consegna si fa nella sede dell'ufficio del notaro o del pretore che procede alla rimozione dei sigilli, o dal vice pret |
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Art. 108.Quando sia seguito il deposito degli atti originali, dei repertori e dei registri, si procederà immediatamente alla ispezione e verif |
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Art. 109. |
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Art. 110.Il conservatore dell'archivio rappresenta l'archivio, nel cui interesse può compiere, giusta le norme da stabilirsi con regolamento, tutti gli atti conservatori e, previa autorizzazione del Ministero, costituirsi in giudizi |
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Art. 111.Il conservatore, nella qualità di tesoriere dell'archivio, riscuote, con la procedura indicata nell'art. 94, i diritti e le tasse spettanti all'archiv |
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Art. 112.Il conservatore permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati in archivio, ne rilascia le copie anche in forma esecutiva, nonché gli estratti ed i certificati positivi o negativi, salvo il disposto dell'art. 67. In ogni archivio si terrà uno speciale registro cronologico in cui il conservatore od un impiegato da lui delegato, annoterà giornalmente tutte le copie, i certificati e gli estratti rilasciati a pagamento o a debito, a termini di legge, indicando da chi fu fatta la richiesta. |
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Art. 113.L'importo delle tasse e dei diritti di archivio, prelevato il diritto di scritturazione, spetta per una metà al notaro finché vive, od ai suoi eredi |
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Art. 114.Ogni archivio distrettuale riunirà ed ordinerà le notizie statistiche relative all'esercizio del notariato ed al servizio dell'archivio distrettuale |
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Art. 115.È vietato di entrare o di rimanere nell'archivio in tempo di notte, di portare, accendere e ritenere in qualunque tempo fuoco o lume, e di fumare nei |
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Art. 116.Salvo le maggiori penalità stabilite dal codice penale, i contravventori all'articolo precedente sono punibili con l'ammenda di L. 50, estensibile a L |
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Art. 117.Le penalità di cui agli articoli 38, 80, 104, 112 e 116 sono applicate dal tribunale in camera di consiglio, udito l'interessato. esse sono devolute a |
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Art. 118.Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda e a spese dei comuni interessati. in essi vengono depositate le copie certificate conformi degli |
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Art. 119.A conservatore e tesoriere dell'archivio mandamentale è nominato un notaro residente nel comune capoluogo del mandamento, o altra persona che abbia i |
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Art. 120.Il conservatore dell'archivio mandamentale è nominato in seguito a concorso per titoli con decreto reale, uditi i pareri delle giunte dei comuni inter |
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Art. 121.Lo stipendio del conservatore sarà fissato di volta in volta per ciascun conservatore dal Ministro di grazia e giustizia, sulla proposta dei comuni in |
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Art. 122.Il conservatore dell'archivio deve fissare la residenza nel comune dove è l'archivio, ed a lui è applicabile quanto dispone l'art. 102 circa la cauzi |
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Art. 123.Sono pure applicabili al conservatore dell'archivio mandamentale le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili indicate nell |
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Art. 124.Salvo il disposto degli articoli 67, prima parte, e 78, il conservatore dell'archivio notarile mandamentale permette l'ispezione e la lettura degli att |
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Art. 125.I proventi dell'archivio notarile mandamentale, prelevate le quote di partecipazione a mente dell'art. 113, sono devolute a vantaggio dei comuni intere |
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Art. 126.Gli archivi notarili mandamentali sono posti sotto la direzione e sorveglianza del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, e sono ad essi app |
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Titolo VI - Della vigilanza sui notari, sui consigli e sugli arch ivi. - delle ispezioni, delle pene disciplinari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime. |
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Capo I - Della vigilanza e delle ispezioni |
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Art. 127. |
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Art. 128.1. Nell'anno successivo ad ogni biennio, i |
|
Art. 129. |
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Art. 130.Per l'ispezione degli atti di ogni notaro è dovuto, tanto al presidente del consiglio notarile o al notaro da lui delegato, quanto al conservatore d'a |
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Art. 131. |
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Art. 132.1. Fatte salve le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 128, il Ministero del |
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Art. 133. |
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Art. 134. |
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Capo II - Delle pene disciplinari |
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Art. 135. |
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Art. 136. |
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Art. 137.1. È punito |
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Art. 138.1. È punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio: a) che è recidivo nella contravvenzione alle disposiz |
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Art. 138-bis.1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, |
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Art. 138-ter. |
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Art. 139. |
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Art. 140. |
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Art. 141. |
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Art. 142. |
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Art. 142-bis.1. Il notaio che ha |
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Art. 143.Salvo particolari disposizioni diverse, si applicano al notaro, per quanto riguarda gli altri repertori e registri che le leggi gli fanno obbligo di te |
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Art. 144.1. Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione |
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Art. 145. |
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Art. 145-bis.1. In caso di infrazione punibile con la sola sanzione pecuniaria, il |
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Art. 146.1. L'illecito disciplinare del notaio si prescrive in cinque anni decorrent |
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Art. 147.1. È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in ess |
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Capo III - Dell'applicazione delle pene disciplinari e della riabilitazione |
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Art. 148.1. In ogni circoscrizione territoriale è istituita una commissione amministrativa regionale di disciplina, di seguito denominata: "commissione", con sede presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo della regione. formano un'unica circoscrizione territoriale la valle d'aosta ed il piemonte, le marche e l'umbria, l'abruzzo ed il molise, la campania e la basilicata, il trentino-alto adige, il friuli-venezia gi |
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Art. 149.1. Non possono essere chiamati a presiedere la commissione i magistrati iscritti nel registro dei praticanti notai e quelli che nel triennio precedente abbiano partecipato al concorso per la nomina a notaio. |
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Art. 149-bis.1. Il magistrato che presiede la commissione decade dall'in |
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Art. 149-ter. |
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Art. 150.1. |
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Art. 150-bis.1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio successivo, i notai iscritti ai collegi dei distretti che fanno parte di ciascuna circoscrizione eleggono i componenti della commissione. 2. Le elezioni sono indette dal presidente del consiglio nazionale del notariato e si svolgono con le stesse modalità e nello stesso giorno in cui hanno luogo quelle del consiglio nazionale del notariato. |
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Art. 150-ter.1. Il consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la commissione provvede nello stess |
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Art. 151. |
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Art. 152. |
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Art. 153.1. L'iniziativa del procedimento disciplinare spetta: a) al procuratore della repubblica presso il tribunale nel cui circondar |
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Art. 154. |
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Art. 155.1. Nei cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, il presidente della commissione assegna il procedimento al collegio, |
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Art. 156. |
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Art. 156-bis.1. Il notaio può comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata anche dal difensore. 2. Il notaio può farsi assistere da un notaio, anche in pensione, o da un avvocato nominato anche con dichiarazione consegnata alla commissione dal difensore. il presidente del consiglio notarile ed il conservatore dell'archivio notarile poss |
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Art. 157. |
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Art. 158.1. Le decisioni della commissione possono essere impugnate in sede giurisdizion |
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Art. 158-bis. |
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Art. 158-ter. |
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Art. 158-quater.1. All'esecuzione delle sanzioni e |
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Art. 158-quinquies.1. In caso di esercizio dell'azione penale a carico di un notaio, il |
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Art. 158-sexies.1. Se risultano addebitati fatti, disciplinarmente rilevanti, che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni notarili, o quando ricorre la necessità di inibire comportamenti illeciti, possono essere disposte in via cautelare la sospensione dell'incolpato dalle funzioni notarili od ogni altra opportuna misura cautelare, ad istanza dell'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento disciplinare o di quello che vi è intervenuto ai sensi dell’articolo 156-bis, comma 5. se il procedimento non è ancora iniziato, la misura cautelare può essere adottata ad istanza di uno dei soggetti di cui all’articolo 153, comma 1, lettere a), b) e c). |
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Art. 158-septies. |
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Art. 158-octies.1. Quando è chiesta l'adozione di una misura cautelare, le parti sono convocate immediatamente con provvedimento notificato almeno tre giorni liberi prima della data fissata per l'esame |
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Art. 158-novies. |
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Art. 158-decies.1. Gli atti, i provvedimenti e le decisioni relativi |
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Art. 158-undecies.1. Le decisioni, anche di natura cautelare, della commissione, della corte d'appello e della corte di cassazione sono comunic |
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Art. 159.1. Il notaio che sia stato destituito può domandare di essere riabilitato all'esercizio professionale con d |
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Capo IV - Disposizioni comuni |
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Art. 160. |
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disposizioni finali e transitorie |
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Art. 161.È approvata l'annessa tariffa, la quale fa parte integrante della presente legge.
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Art. 162.Dal giorno dell'attuazione della presente legge, che sarà determinato per decreto reale, cessano di avere vigore tutte le leggi, i regolamenti e le di |
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Art. 163.Il governo del re è autorizzato a pubblicare per decreto reale, udito il consiglio di stato, il regolamento per la esecuzione della presente legge, co |
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Art. 164.Nel giorno dell'attuazione della presente legge i consigli notarili esistenti s'intenderanno sciolti, e il presidente del tribunale civile della sede del consiglio, o un giudice da lui delegato, ne eserciterà le attribuzion |
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Art. 165.Sono conservati in ufficio nelle rispettive sedi tutti i notari che nel giorno dell'attuazione della presente legge esercitano il notariato, od hanno t |
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Art. 166.Dopo l'attuazione della presente legge nessuno sarà ammesso a concorrere ai posti vacanti di notaro se non sia fornito di laurea in giurisprudenza, ad eccezione di coloro che abbiano già il dip |
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Art. 167.Per il periodo di anni dieci dall'attuazione della presente legge, nei concorsi si osserveranno le disposizioni che seguono: |
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Art. 168.Nel periodo di tempo tra la pubblicazione della presente legge e l'approvazione della tabella di cui all'articolo 4, rimane sospesa la pubblicazione de |
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Art. 169.Entro tre mesi dalla ricostituzione dei consigli notarili, i notari dovranno fornirsi, a mente del numero 6 dell'art. 18, dei fogli del nuovo modulo de |
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Art. 170.I notari che hanno già una cauzione idonea secondo la legge anteriore, non sono tenuti ad elevarla alla misura stabilita dalla presente legge, finché |
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Art. 171.I notari nominati o trasferiti prima del giorno dell'attuazione della presente legge, avranno diritto a godere dei termini stabiliti dall'art. 23 della |
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Art. 172.Nei comuni dove sia dalla legge anteriore ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall'italiana, si potrà continuare a far uso di tale lingua |
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Art. 173.Per quanto riguarda le formalità degli atti notarili e i casi di nullità dei medesimi, si applicheranno le disposizioni più favorevoli della present |
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Art. 174.Gli impiegati d'archivio che esercitano uffici, professioni od impieghi incompatibili con la loro qualità a termini dell'art. 99, dovranno rinunziarvi |
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Art. 175.Gli impiegati che già si trovano addetti agli archivi notarili, saranno conservati col loro grado, rimanendo possibilmente nelle rispettive residenze, e percepiranno lo stipendio corrispondente al grado medesimo ed alla classe cui saranno assegnati, in conform |
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Art. 176.Le altre disposizioni della presente legge concernenti i nuovi obblighi ed i nuovi diritti degli impiegati d'archivio, si applicano anche agli impiegat |
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Art. 177.Entro due anni dall'attuazione della presente legge potranno essere dispensati dall'impiego, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 9 |
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Art. 178.È mantenuta la facoltà del governo di conservare gli attuali archivi comunali, destinata alla conservazione delle carte depositatevi sino alla promul |
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Art. 179.Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili, già di proprietà privata tuttora esistenti in roma, e soppressi per effetto dell'art. 148 |
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Annesso A - Tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili
Capo I - Degli onorari e dei diritti accessori dovuti ai notari
Art. 1. Al notaro sono dovuti i seguenti onorari, diritti accessori e rimborsi di spese per gli atti da lui ricevuti od autenticati: 1. onorario fisso per gli atti di valore indeterminabile; 2. onorari proporzionali sul valore dell'atto; 3. onorari per le operazioni precedenti e susseguenti agli atti, se per volontà delle parti ebbero luogo; 4. onorario ad ore per tutti gli atti indicati negli articoli 12 e 13; 5. onorari per le copie, gli estratti, i certificati, la ispezione, lettura e collazione degli atti; 6. onorari per le operazioni di cui il notaro è incaricato dalle parti o dall'autorità giudiziaria; 7. diritti accessori e rimborso di spese. Non è dovuto alcun onorario per i documenti e le altre carte che a qualunque titolo sono inserite negli atti ed allegate ai medesimi.
Art. 2. Per gli atti ricevuti da due notari nei casi specialmente determinati dalla legge, l'onorario fisso o ad ore è dovuto, per intero, al notaro che compila l'atto, e per metà all'altro notaro. Per gli atti stessi è dovuto un solo onorario proporzionale, che spetta per due terzi al notaro per cura del quale l'atto è compilato, e per un terzo all'altro notaro.
1. Onorari fissi
Art. 3. Per tutti gli atti che contengono procure generali ad negotia, l'onorario è di L. 10. Per le procure generali alle liti, di L. 6. Per le procure speciali ad negotia, di L. 5. Per le procure alle liti davanti ai tribunali ed alle corti, di L. 3. Per le procure alle liti davanti ai pretori, di L. 2. Per le procure alle liti davanti ai conciliatori, di L. 1. Per le procure alla liti non è dovuto alcun onorario, se la parte richiedente la procura presenta al notaro l'attestato d'indigenza rilasciato dal sindaco. Quando sono più i mandanti, che non siano soci, coeredi o comproprietari delle cose, cui il mandato si riferisce, l'onorario è aumentato per ogni persona di una lira, ovvero di mezza lira se trattasi di procure alle liti davanti ai conciliatori. Parimente l'onorario è aumentato di una lira o mezza lira per ogni persona, quando più siano i mandatari con facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro.
Art. 4. Per gli atti di consenso a matrimonio, l'onorario è di L. 3. Per gli atti di consenso e d'autorizzazione ricevuti separatamente di L. 4. Per gli atti di promessa di matrimonio, di L. 5. Per gli atti di delegazione di censo e per l'esercizio del diritto di elettorato, di L. 5. Per gli atti di valore indeterminabile e per quelli di ratifica di L. 5. Per gli atti di nomina di arbitri, di L. 15. Per il ricevimento di un testamento segreto, di L. 25. Per il deposito di un testamento olografo, di L. 10. Per la restituzione del testamento segreto od olografo, di L. 5. Per gli atti di deposito di altri documenti, di L. 5. Per la restituzione di un documento depositato, di L. 3. Per le autenticazioni delle firme in atti che danno diritto ad onorario fisso questo è ridotto alla metà. Per gli atti di riconoscimento dei figli naturali, di L. 5 per ogni figlio riconosciuto. Per il rilascio di certificati di vita di cui al penultimo capoverso, dell'art. 1 della legge, l'onorario è di centesimi 50, se la pensione non eccede le L. 500 annue, di una lira se l'eccede. Non è dovuto alcun onorario per gli atti di consenso a matrimonio, e per gli atti di riconoscimento di figli naturali, se la parte interessata presenta l'attestato d'indigenza rilasciato dal sindaco.
Art. 5. Per ogni atto di protesto di cambiale o biglietto all'ordine in danaro o in derrate, l'onorario è: per somma inferiore alle L. 200, di L. 2; da 200 a meno di 500, di L. 2,50; da 500 a meno di 1000, di L. 3. Quest'onorario è aumentato di centesimi 50 ogni 500 lire successive, purchè non si eccedano le L. 20. Oltre questo onorario sarà pure dovuto un diritto di copia per la trascrizione nell'apposito registro dei protesti per intiero, giorno per giorno e per ogni facciata, uguale a quello dovuto per l'originale atto di protesto.
2. Onorari proporzionali al valore.
Art. 6. Per i contratti di trasferimento di proprietà immobiliare o mobiliare, di costituzione di rendita, di usufrutto, d'uso o di servitù, di mutuo, di surrogazione, di cessione, di fideiussione, di |
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Annesso B - Tabella degli stipendi degli impiegati degli archivi notarili (art. 103 della legge)Omissis
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