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D.L. 09/12/2023, n. 181

Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Stralcio.
In vigore dal 10/12/2023.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 09/08/2024, n. 113 (L. 07/10/2024, n. 143)
- D.L. 07/05/2024, n. 60 (L. 04/07/2024, n. 95)
- D.L. 02/03/2024, n. 19 (L. 29/04/2024, n. 56)
- L. 02/02/2024, n. 11 (legge di conversione), in vigore dal 08/02/2024.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e, in particolare, l’articolo 108, paragrafo 3;

Visto il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;

Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022»;

Visto il regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante «Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali»;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica»;

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Capo I - Misure in materia di energia
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Art. 1. - Misure per promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti al rischio di delocalizzazione attraverso la cessione dell’energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori

N5

1. Tenuto conto dell’esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti per l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, in conformità al Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), fino al 31 dicembre 2030, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli enti concedenti, ai fini dell’individuazione del concessionario, attribuiscono una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). N1

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica definisce un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese iscritte nell’elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la nuova capacità di generazione è realizzata dalle imprese iscritte nell’elenco di cui al comma 1, anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui le imprese medesime sottoscrivono, anche indirettamente, contratti di approvvigionamento a termine per l’energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione ai sensi della lettera i), numero 1). Nel caso in cui la nuova capacità di cui al primo periodo sia realizzata da soggetti terzi, l’impresa iscritta nell’elenco di cui al comma 1 assicura che i medesimi si impegnino a restituire l’energia rinnovabile al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) ai sensi della lettera i); N2

b) la nuova capacità di generazione è realizzata mediante:

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Art. 2. - Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità

1. L’articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli). — 1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. o le società da esso controllate (di seguito denominati: “Gruppo GSE”) avviano, su direttiva del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Sono legittimati a partecipare alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i titolari di concessioni esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell’ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell’attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell’Unione europea e degli accordi internazionali.

3. È consentita, per la durata di vita utile del giacimento, in deroga all’articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e all’articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni rilasciate ai sensi del comma 6 del presente articolo, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo Nord e il parallelo distante da quest’ultimo 40 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, a condizione che:

a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi;

b) i titolari di concessioni esistenti o i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1, previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e di programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell’assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa, da condurre sotto il controllo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando quanto previsto dal comma 5.

4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è consentita, per la durata di vita utile del giacimento, la coltivazione di gas naturale sulla base di nuove con

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Art. 3. - Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche

1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 1:

1) al comma 3-bis.2, le parole: "trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento" sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto dei risultati sperimentali";

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. È consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo";

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Art. 4. - Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

N5

1. Per finalità di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, è destinata ad alimentare un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Min

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Art. 4-bis - Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale

N9

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Art. 4-ter - Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

N9

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti da apparecchiature di fotovoltaico, attraverso la promozione dell'utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei medesimi rifiuti, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24-bis, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il GSE svolge un'attività di monitoraggio relativa alle adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantità di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonché ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti";

b) all'articolo 40, comma 3, dopo le parole: "La somma trattenuta," sono inserite le seguenti: "pari al doppio di quella".

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Art. 4-quater - Modifiche all'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in materia di misure a sostegno dell'edilizia privata

N9

1. Al comma 1

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Art. 4-quinquies - Semplificazione dell'accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016

N9

1. Al fine di facilitare gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall

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Art. 4-sexies - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

N9

1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti e di potenziare la capacità operativa delle strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta";

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Art. 4-septies - Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

N9

"Art. 7-bis (Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'istituzione di un meccanismo, alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e 7 del presente decreto, finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili;

b) è prevista la stipulazione di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);

c) i contratti di cui alla lettera b) sono caratterizzati dai seguenti elementi:

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Art. 4-octies - Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti

N9

1. All'

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Art. 5. - Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, è istituito un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e i cui impianti siano già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il meccanismo di cui al primo periodo tiene conto, tra l’altro, delle specificità, anche in termini di numero minimo di ore di funzionamento degli impianti, della logistica, dell’approvvigionamento, dello stoccaggio e della gestione dell’energia primaria, delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione, nonché delle esigenze di mantenimento efficiente degli impianti stessi, per quanto necessario ad assicurare il contributo dei medesimi alla flessibilità del sistema elettrico. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per l’attuazione, da parte della società Terna Spa, del meccanismo di cui al primo periodo, nonché definiti i relativi schemi di contratto tipo.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025

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Art. 5-bis - Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione

N9

1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al de

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Art. 6. - Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti

1. Al fine di garantire la continuità della produzione di energia elettrica e il pieno utilizzo della capacità installata, anche in funzione del più efficiente impiego della risorsa idrica, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria o di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su super

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Art. 7. - Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2: stoccaggio geologico di CO2 che avviene, per un periodo di tempo limitato e a fini di sperimentazione, all’interno di giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell’ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale;»; N2

b) all’articolo 7:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciare licenze di esplorazione, autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto»; N3

2) al comma 4, dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti «, primo periodo,»; N3

3) al comma 8, dopo le parole: «stoccaggio di CO2» sono inserite le seguenti: «o la domanda di autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio di CO2»; N3

4) ai commi 9 e 10, dopo le parole: «stoccaggio di CO2» sono inserite le seguenti: «, anche nel caso in cui lo stesso avvenga nell’ambito di programmi sperimentali,»; N3

c) all’articolo 8, comma 5, secondo periodo, le parole: «una proroga per un ulteriore periodo massimo di anni 2» sono sostituite dalle seguenti: «proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna»; N2

d) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis (Autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2). — 1. Le autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con procedimento unico nel cui ambito è acquisito ogni atto di assenso delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo la procedura di cui all’articolo 11-ter del presente decreto. Qualora lo stoccaggio geologico di CO2 a fini sperimentali di cui al primo periodo imponga anche la realizzazione ovvero l’uso di infrastrutture a terra, l’autorizzazione di cui al medesimo periodo è rilasciata previa intesa della regione territorialmente interessata.

2. I soggetti richiedenti dimostrano di essere in possesso delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo svolgimento delle attività del programma sperimentale, secondo quanto previsto all’allegato III.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni. Entro la data di scadenza, il soggetto autorizzato può richiedere proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un risultato positivo della sperimentazione, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione stessa. Durante il periodo di validità dell’autorizzazione non sono consentiti utilizzi del sito oggetto di sperimentazione incompatibili con quanto previsto dall’autorizzazione medesima.

4. I progetti relativi ai programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono sottoposti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, terzo periodo, alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e l’autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata a condizione che:

a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell’allegat

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10896338 12090396
Art. 8. - Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare

1. Al fine di promuovere misure finalizzate al raggiungimento dell’autonomia energetica nazionale e di sostenere gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno mediante la creazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell’assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica pubblica un avviso volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse per la individuazione, in almeno due porti del Mezzogiorno rientranti nelle Autorità di sistema portuale di cui all’a

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Art. 9. - Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica

1. Al fine di garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società Terna Spa, in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, istituisce un portale digitale:

a) riportante, a beneficio dei soggetti di cui al comma 2, i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, nonché delle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo;

b) per l’accesso, da parte dei soggetti di cui al comma 2, alle relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale in prospettiva del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, predisposte dalla società Terna Spa medesima. N2 N1

2. Per le finalità di cui al comma 1, accedono al portale di cui al medesimo comma 1 il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli operatori economici interessati allo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili, dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo. N1

3. La gestione e l’aggiornamento del portale di cui al comma 1 sono affidati alla società Terna Spa. N1

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ARERA, su proposta della società Terna Spa, disciplina le modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1 e di copertura dei costi sostenuti ai sensi del medesimo comma 1 e del comma 3. L'ARERA definisce altresì le modalità di accesso ai contenuti del portale da parte dei soggetti di cui al comma 2. N1

5. Fatta salva l’applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell’ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all’Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all’attuazione dei progetti stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9.

6. Ferma restando l’acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell’Unione europea, la costruzione e l’esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene mediante denuncia di inizio lavori (DIL) presentata alle regioni o alle province autonome interessate almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori. La D

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10896338 12090398
Art. 10. - Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento

1. Al fine di favorire la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento efficiente o l’ammodernamento di quelli esistenti, un importo pari a 96.718.200 euro per l'anno 2023 è destinato all’attuazione dei progetti di cui all’Allegato 1 al decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 435, non finanziati a valere sulle risorse d

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10896338 12090399
Art. 11. - Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 25, comma 2:

1) le parole: «e lo stoccaggio» sono sostituite dalle seguenti: «, lo stoccaggio e lo smaltimento,»;

2) dopo la parola: «radioprotezione» sono aggiunte le seguenti: «o connesse agli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all’articolo 26, comma 1, lettera e-ter)»; N3

b) all’articolo 26:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera e-bis) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

1.2) dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

«e-ter) predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un programma degli interventi oggetto di misure premiali e delle relative misure premiali a vantaggio delle comunità territoriali ospitanti il Parco tecnologico e lo trasmette al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro i successivi trenta giorni.»; N3

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1, lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno

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10896338 12090400
Art. 12. - Registro delle tecnologie per il fotovoltaico

1. Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti finali, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

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10896338 12090401
Art. 12-bis - Disposizioni in materia di gestione dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici

N9

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 10-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero una quota almeno pari all'1 per cento degli impianti incentivati installati in potenza rispetto al totale garantito

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Art. 12-ter - Individuazione della società Sogesid Spa quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato

N9

1. La società Sogesid Spa, costituita con decreto del Ministro del tesoro 27 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 1

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Art. 13. - Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima
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Art. 14. - Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica

1. Al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica in esito alle procedure competitive di cui all’articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché assicurare un’adeguata informazione dei clienti domestici, inclusi quelli qualificabili come vulnerabili ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in ordine alle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio di maggior tutela e dall’avvio del servizio a tutele graduali, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, promuove per il tramite della società Acquirente unico Spa, e per un periodo non superiore a dodici mesi, specifiche campagne informative. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. N1

2. Al fine di assicurare un elevato coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei consumatori energetici e del servizio idrico integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il fondo di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è trasferito allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Conseguentemente, all’articolo 11-bis del decreto-legge n. 35 del 2005, le parole «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica». La disposizione di cui al secondo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

3. All’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all’articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i clienti vulnerabili di cui al comma 1 hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell’ambito del servizio di vulnerabilità di cui al presente comma, secondo le condizioni disciplinate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. La società Acquirente unico Spa svolge, secondo modalità stabilite dall’ARERA e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell’energia elettrica all’ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio d

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Art. 14-bis - Omissis

 

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Art. 14-ter - Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'integrazione dei poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane

N9

1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e degli interventi di carattere infrastrutturale previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, necessari per il superamento delle procedure di infrazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023, all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 14-quater - Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana

N9

1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione siciliana è nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e può essere prorogata o rinnovata.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione ga

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10896338 12090408
Art. 14-quinquies - Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente i lavori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC

N9

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Capo II - Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023

N5

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Art. 15. - Disposizioni urgenti per l’attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

1. All’articolo 20-sexies, comma 3, lettera c), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla

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10896338 12090411
Art. 16. - Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione

1. Nei casi di ricostruzione privata, di cui all’artico

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Art. 17. - Art. 18 Omissis

 

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Art. 18-bis - Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023

N9

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Capo III - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
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Art. 19. - Abrogazioni

1. All’articolo 184-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, le parole «, e salve le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo» sono soppresse;

b) il comma 5-ter è abrogato.

2. L’

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Art. 20. - Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap

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Art. 21. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repu

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