La questione controversa oggetto del presente esame concerne la l’asserita illegittimità della disciplina di gara indetta dalla Regione Liguria per l’affidamento del servizio in oggetto.
Al fine di definire la suddetta questione e stabilire se effettivamente la disciplina di gara, così come costruita, non consente la formulazione di un’offerta congrua, pare opportuno riprodurre l’esatto tenore delle previsioni di lex specialis ritenute tali da ingenerare tale distonia. In particolare, gli strali dell’istante si indirizzano nei riguardi del Disciplinare di gara e segnatamente dei punti 2 e 4 della Sezione A), relativa all’Offerta Tecnica, del secondo capoverso della Sezione B), relativa all’Offerta Economica, e dell’art. 5, laddove rispettivamente prevedono quanto segue:
- “[…] la percentuale massima di commissione (in cifre e in lettere) che il concorrente si impegna a non superare con riferimento sia agli esercizi convenzionati che a quelli non convenzionati presso i quali siano comunque spesi i Buoni pasto oggetto della presente gara; tale percentuale non potrà superare il limite del 5,19 % (…). Le offerte contenenti una percentuale massima di commissione superiore a tale limite saranno escluse dalla gara (…)”;
- elaborato contenente la descrizione di un progetto migliorativo della fornitura oggetto della presente gara mediante la proposta dei seguenti servizi di pertinenza intrinseca alla prestazione principale proposti dal concorrente a titolo assolutamente facoltativo e gratuito, nonché qualunque altra proposta avente comunque le finalità di migliorare dal punto di vista qualitativo le prestazioni finali, anche verso i fruitori dei buoni pasto oggetto della presente gara, senza modificare le commissioni di rimborso agli esercizi convenzionati e senza alcuna imposizione che possa condizionare il contratto di convenzionamento con i medesimi esercizi e mantenendo altresì invariati i livelli indicati in sede di offerta […];
- […] lo sconto minimo posto a base di gara è pari al 17,19 % […]; le offerte contenenti uno sconto inferiore a quello posto a base di gara saranno escluse dalla gara […];
- […] la scelta del contraente verrà effettuata da una Commissione giudicatrice […], la quale attribuirà un punteggio ad ogni offerta, sino ad un massimo di 100 punti, determinato sulla base degli elementi e criteri di valutazione di seguito indicati: […] d) altri eventuali servizi aggiuntivi migliorativi 2 […]”.
La Società istante invoca da parte di questa Autorità una indagine sulla idoneità dei criteri di formulazione delle offerte economiche nella pubblica gara in oggetto a salvaguardare il principio di rimuneratività delle offerte, assumendo, in primo luogo, la novità della fissazione di limiti massimi (sulle percentu