Comma abrogato dal D.L. 25/11/2015, n. 185 (L. 22/01/2016, n. 9). Il comma 3-bis dell’articolo 71 così recitava:

“3-bis. Gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui all’articolo 17, comma 34bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi quelli inseriti nell’ambito dei contratti di programma o convenzione unica previsti dalla stessa disposizione, sono considerati, ai sensi di quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto, per l’approvazione e l’esecuzione degli stessi interventi, nonché dei Piani di sviluppo aeroportuale, le società di gestione si avvalgono delle procedure approvative dettate dalle disposizioni di cui al periodo che precede, nonché delle disposizioni di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili.”

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