Con il decreto sono definite le modalità per la prestazione delle garanzie sulle obbligazioni e sui titoli di debito, di cui all'art. 157 del Codice Contratti, D. Leg.vo 163/2006, concernente emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto, c.d. project bond.
Il decreto in commento recepisce le integrazioni apportate alla disciplina relativa alle emissioni delle obbligazioni e titoli di debito dal D.L. 83/2012, il cui art. 1 ha stabilito che l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'art. 157 del D. Leg.vo 163/2006 è ammessa anche ai fini del rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità.
Le obbligazioni e i titoli di debito emessi ai sensi dell'art. 157 del D. Leg.vo 163/2006, e dell'art. 1, comma 5, del D.L. 83/2012, possono essere sottoscritti e circolare esclusivamente presso gli investitori qualificati. Tali strumenti finanziari possono essere assistiti da specifiche garanzie al fine di consentire una riduzione del rischio assunto dai sottoscrittori e il conseguente miglioramento del merito di credito della relativa emissione.
Le garanzie possono essere rilasciate per una durata corrispondente al periodo di costruzione e di avvio della gestione dell'infrastruttura o del nuovo servizio di pubblica utilità, sino all'effettiva entrata a regime degli stessi, ovvero fino alla scadenza dei project bond garantiti. Nel caso di emissioni per il rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità, le garanzie possono essere rilasciate anche nel periodo successivo all'avvio della gestione della infrastruttura, coerentemente con le previsioni del piano economico finanziario vigente.
Le garanzie dirette e le controgaranzie fornite in connessione ad una emissione di project bond sono esplicite, irrevocabili, incondizionate e stipulate in forma scritta.
Le garanzie sono rilasciate sulla base della valutazione del merito di credito del soggetto emittente e della adeguata sostenibilità economico finanziaria degli investimenti, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera, anche sulla base del relativo piano economico finanziario.
La garanzia copre il rischio di inadempimento del debitore principale per capitale e interessi e può essere escussa a seguito del mancato pagamento di uno o più pagamenti dovuti a termini del regolamento del prestito ovvero in caso di dichiarazione di insolvenza dell'emittente o assoggettamento dell'emittente a fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione applicabile.