Delib. Aut. Garante Conc. Merc. 28/07/2020, n. 28361 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Delib. Aut. Garante Conc. Merc. 28/07/2020, n. 28361

Regolamento attuativo in materia di rating di legalità. (Delibera n. 28361).
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Testo del documento


L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO


Nella sua adunanza del 28 luglio 2020;

Visto l’

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ALLEGATO - REGOLAMENTO ATTUATIVO IN MATERIA DI RATING DI LEGALITÀ (IN ATTUAZIONE DELL’ART. 5-TER DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMA 1-QUINQUIES, DEL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2012, N. 29, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18 MAGGIO 2012, N. 62)

Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) autorit&agra

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Art. 2. - Requisiti per l’attribuzione del rating di legalità

1. L’impresa di cui all’art. 1, lettera b), che intende ottenere il rilascio del rating di legalità deve presentare all’Autorità un’apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante la compilazione del formulario pubblicato sul sito dell’Autorità. L’inoltro della domanda deve avvenire per via telematica, secondo le indicazioni fornite sul sito dell’Autorità.

2. L’impresa deve dichiarare:

a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare, dell’institore, del direttore tecnico e dei procuratori, muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e assimilabili ai poteri del titolare o con delega sulle materie di cui ai reati rilevanti ai sensi del presente articolo, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i reati di cui agli articoli 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644 del codice penale, per il reato di cui all’art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’art. 405 codice di procedura penale per delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 codice penale La medesima dichiarazione deve essere resa anche in riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali dell’impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell’anno precedente la richiesta di rating;

b) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, dell’institore, del direttore generale, del direttore tecnico, dei procuratori, muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e assimilabili a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza o con delega sulle materie di cui ai reati rilevanti ai sensi del presente articolo, del rappresentante legale, nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza o di controllo, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso

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Art. 3. - Valutazione dei requisiti

1. Per l’attribuzione del rating di legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del presente regolamento. In questa ipotesi l’impresa ha diritto al riconoscimento di un punteggio base pari a .

2. Il punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:

a) adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale, sottoscritti dal Ministero dell’interno o dalle Prefetture- UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria;

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Art. 4. - Possesso dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2 e 3, commi 2 e 4, è attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa. Trovano applicazione le norme che sa

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Art. 5. - Procedimento per l’attribuzione del rating di legalità

1. L’Autorità, su proposta della direzione competente, delibera l’attribuzione del rating entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di incompletezza dell’istanza presentata, l’Autorità ne informa l’impresa entro quindici giorni; in tal caso, il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa. In caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di incompletezza, la domanda stessa si intende respinta, salvo la possibilità per l’impresa di ripresentare la domanda.

2-bis. In ogni caso, l’Autorità può chiedere all’impresa di fornire informazioni e documenti rilevanti ai fini del rilascio del rating.

3. Relativamente alle richieste di attribuzione del rating pervenute, l’Autorità trasmette tempestivamente all’Autorità nazionale anticorruzione - ANAC - gli elementi e le informa

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Art. 6. - Durata, modifica, rinnovo, annullamento, sospensione e revoca

1. Il rating di legalità ha la durata di due anni dal rilascio e può essere rinnovato su richiesta.

2. Ai fini del rinnovo l’impresa invia all’Autorità un’apposita domanda, da predisporre ed inoltrare in conformità con le prescrizioni di cui all’art. 2, comma 1.

2-bis. La domanda di rinnovo può essere presentata a decorrere da sei mesi antecedenti la scadenza del rating. Ove la domanda di rinnovo sia depositata almeno sessanta giorni prima della scadenza, il rating mantiene la propria validità a tutti gli effetti sino alla data di adozione della delibera con la quale l’Autorità si pronuncia sulla richiesta. In caso di accoglimento, il

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Art. 7. - Obblighi informativi

1. L’impresa richiedente o alla quale è stato attribuito il rating è tenuta a comunicare all’Autorità:

a) gli eventi che incidono sul possesso dei requisiti obbligatori di cui all’art. 2 e quelli di cui all’art. 6, commi 6 e 7, la perdita di requisiti premiali di cui all’art. 3, comma 2, nonché l’iscrizione nel Casellario informatico delle imprese di annotazioni rilevanti ai sensi dell’art. 3, comma 5, del regolamento, entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi, se

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Art. 8. - Elenco delle imprese con rating di legalità

1. L’Autorità pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un’apposita sezione del proprio sito l&rs

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Art. 9. - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con delibera dell’Autorità del 15 maggio 2018, n. 27165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ital

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