Lett. Circ. Min. Sviluppo Econ. 19/03/2012, n. 68402 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Lett. Circ. Min. Sviluppo Econ. 19/03/2012, n. 68402

Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Imprese iscritte nel vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46; conversione d'ufficio della iscrizione, a norma dell'articolo 34 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, e dell'articolo 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.
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TESTO DEL DOCUMENTO



Pervengono frequentemente alla scrivente quesiti sia da parte delle Camere di commercio che da parte di imprenditori con la richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità, per gli imprenditori iscritti al Registro Imprese in costanza della legge 5 marzo 1990, n. 46, R di vedere certificata la propria posizione di abilitazione all'installazione di impianti ai sensi del vigente D.M. 22 gennaio 2008, n. 37e non più ai sensi della citata legge n. 46/1990 abrogata con l'entrata in vigore del D.M.

Questa Amministrazione, rispondendo ad un quesito della Camera di commercio di Potenza con nota n. 183538 del 03/10/2011, attesa l'assenza di un regime transitorio che consentisse esplicitamente la conversione automatica delle posizioni iscritte nel vigore della soppressa legge n.46/90, affermò la necessità di una valutazione caso per caso, in seguito a presentazione di SCIA, anche per tener conto in modo adeguato delle differente classificazione delle tipologie di impianti oggetto di tale disciplina e, più in generale, del diverso ambito di applicazione riferito, per la vecchia legge, prevalentemente agli impianti relativi agli edifici ad uso civile e, per effetto del nuovo regolamento, agli impianti di tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Il legislatore, con la disposizione di cui all'art. 34 del D.L. del 9 febbraio 2012, n. 5, R in corso di conversione, ha affrontato la questione sopra sinteticamente evidenziata, prevedendo che «L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso».

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