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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Il contratto di appalto di lavori privati
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
Il contratto di appalto di lavori privati
Il contratto di appalto di lavori privati
CARATTERI GENERALI DELL’APPALTO DI LAVORI PRIVATI |
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Natura e tipologia del contratto di appaltoNegli appalti privati (cioè conferiti da committente privato), i rapporti tra il committente e l’impresa che esegue i lavori, nonché i rapporti, eventuali, tra quest’ultima ed i possibili subappaltatori, sono regolati - nonostante l’ampiezza del tutto diversa che può caratterizzare l’uno o l’altro appalto - dalle medesime norme del Codice civile inerenti all’appalto. I presupposti e gli aspetti essenziali di tale rapporto contrattuale, quando si svolge tra soggetti privati, sono: - il suo carattere oneroso e a prestazioni corrispettive (l’esecuzione dell’opera gratuitamente non costituisce appalto); - la natura consensuale del contratto sottostante (il contratto si considera concluso nel momento in cui le parti manifestano il loro consenso); |
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Forma del contrattoIl contratto di appalto disciplinato dal Codice civile ha solitamente forma libera (Cass. 06/06/2003, n. 9077) ed infatti, si può concludere: - oral |
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Differenza con altre fattispecie negozialiIl contratto di appalto ha numerosi punti di contatto con altri tipi contrattuali, quali: - il contratto d’opera (art. 2222 del Codice civile). Sussiste appalto quando il soggetto che si assume l’obbligo contrattuale adopera una struttura organizzativa di dimensioni apprezzabili, poiché la principale differenza tra i due contratti &e |
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Appalto a corpo e appalto a misuraIl prezzo dell’appalto è: - determinato dalle parti nel quantum o nei suoi criteri per determinarlo; - calcolato, in mancanza, con riferimento alle tariffe esistenti N3; - c |
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Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committenteSi rinvia a La responsabilità solidale tra committente |
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ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PROBLEMATICHE |
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Difetti nei materiali utilizzati |
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I difetti palesiL’appaltatore deve fare valere subito i vizi palesi, sospendendo l’impiego dei materiali difettosi. Non esiste un termine per l’avviso, e la valutazione della tempestività viene fatta in base alle circostanze del caso concreto e agli usi. |
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I difetti occultiL’appaltatore non è responsabile per avere accettato i materiali che si rivelano difettosi in un momento succ |
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Impossibilità di esecuzione dell’operaSe il contratto si scioglie perché l’esecuzione dell’opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell’opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzio |
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Perimento o deterioramento della cosaSe, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l’opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento è a carico dell’appaltatore, qualora questi abbia fornito i materiali. |
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Varianti in corso d’opera nei lavori privati |
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Norme di riferimentoNel corso dell’esecuzione è possibile che si renda necessario modificare l’originario programma dei lav |
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Le variazioni concordate del progettoLa regola generale (art. 1659 del Codice civile) è che l’appaltatore non può apportare variazioni rispetto a quanto convenuto nel contratto senza l’autorizzazione scritta del committente. Nel caso infatti quest’ultimo non presti il suo consenso, l’appaltatore non ha diritto al compenso, anche nel caso in cui si tratti di miglioramenti. In ogni caso, anche se le modificazioni sono state autori |
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Le variazioni necessarie del progettoNell’ipotesi in cui le variazioni al progetto si rendano necessarie per motivazioni tecniche (v. art. 1660 del Cod |
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Varianti e recesso dell’appaltatore o del committenteL’appaltatore può recedere nel caso in cui l’importo delle variazioni (anche più di una tra di loro sommate) |
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Le variazioni ordinate dal committenteIl committente può chiedere di apportare variazioni al progetto N10, purché il loro ammontare non superi il se |
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Il termine di esecuzioneL’esecuzione delle variazioni determina la necessità di una posticipazione della consegna dell’opera ri |
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Il compensoIl diritto al compenso è riconosciuto nel caso si verifichi un’eccedenza tra il costo delle opere convenute i |
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Il subappalto di lavori privatiPer dettagli si rinvia a Il subappalto di lavori privati in materia |
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Circostanze imprevedibili, revisione del prezzoSe per effetto di circostanze imprevedibili si verificano degli aumenti o delle diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera N13, di entità tale da provocare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una |
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Difficoltà di esecuzione |
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Emergenza epidemiologica da Covid-19Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31/01/2020 e fino al 31/07/2020, aventi ad oggetto l’esec |
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VERIFICHE E PAGAMENTO DELL’OPERA |
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Verifiche dell’opera, collaudo e accettazione |
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Verifiche durante l’esecuzione del contrattoL’art. 1662 del Codice civile dispone che “Il committente ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell’opera si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratt |
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Verifiche dell’opera (collaudo)Il committente, prima di ricevere la consegna dell’opera, ha diritto di procedere alla verifica dell’opera stessa. Questa va compiuta appena l’appaltatore mette il committente in condizione di eseguirla (art. 1665 del Codice civile). La verifica, che può essere eseguita personalmente dal committente o da un suo incaricato, risponde all’interesse di entrambe le parti: |
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Accettazione dell’operaL’accettazione segue l’esito positivo della verifica e consiste in un negozio unilaterale recettizio con il quale il committente manifesta la volontà di ricevere l’opera. La legge non richiede alcuna forma e, dunque può essere espressa, presunta o tacita. Gli effetti di essa sono: - la liberazione dell’appaltatore dalla responsabilità per i difetti apparenti; - |
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Consegna dell’operaLa consegna segue normalmente la verifica, il collaudo e l’accettazione, ma le parti possono regolare diversamente le varie fasi. Essa è un atto meramente materiale |
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Verifica e pagamento delle singole partiteSe si tratta di un’opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avveng |
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DIFFORMITÀ, VIZI E DIFETTI DELL’OPERA APPALTATA |
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Responsabilità contrattuale ex art. 1667 del Codice civileL’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro 60 giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. |
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La denunciaSoltanto per i vizi occulti sussiste l’obbligo della denuncia, poiché quelli palesi si devono far valere in sede di verifica o di accettazione o si perde il diritto alla garanzia. Il termine di 60 giorni di cui al comma 2, art. 1667 del Codice civile decorre dalla conoscenza effettiva del vizio. L’onere di provare la tempestività della denuncia, condizione necessaria dell’azione, incombe sul committente, e la prova può essere acquisita con ogni mezzo, ma deve portare all’accertamento del giorno in cui è avvenuta la scoperta. |
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Vizi dell’opera derivanti da istruzioni del committenteSecondo la giurisprudenza (vedi: Cass. 27/03/2018, n. 7553; |
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Garanzia per difetti dell’opera |
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Azioni a disposizione del committenteIl committente può chiedere: - che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore; oppure - che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore; - la risoluzione de |
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Legittimazione attivaLa legittimazione attiva delle predette azioni di natura contrattuale appartiene: |
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L’eliminazione dei viziAi sensi dell’art.16 |
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La riduzione del prezzoL’azione ha natura diversa rispetto a quella di risarcimento dei danni disciplinata dalla medesima disposizione, ma costituisce anch’essa un rimedio volto a riparare le conseguenze di un in |
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Il risarcimento del danno e la colpa dell’appaltatoreL’azione per il risarcimento del danno attiene alle fattispecie in cui vi sono dei danni che non sono riparabili con l’eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo, come quelli provocati a terzi o a cose del committente, o derivati da mancato guadagno, o determinati dal ritardo nella consegna a seguito della eliminazione del vizio. In particolare, tale azione: - è proponibile in modo aut |
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La risoluzione del contrattoIl rimedio della risoluzione è subordinato ai casi di maggior gravità delle difformità e dei vizi, quando cioè l’opera risulta del tutto inadatta alla sua destinazione. Tale requisito deve essere valutato con criteri obiettivi, e cioè considerando la destinazione che l’opera riceverebbe dalla generalità delle persone, ma anc |
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La prescrizioneLa prescrizione vale per le azioni disciplinate all’art. 1668 del Codice civile, ma non per le comuni azioni contrattuali e per l’eventuale connessa azione di risarcimento del danno. Al termine biennale di presc |
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Rovina e difetti di cose immobili |
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L’azione ai sensi dell’art. 1669 del Codice civileQuando si tratta di edifici o di altre cose immobili N22 destinate per la loro natura a lunga durata N23, se nel corso di 10 anni dal compimento l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione N24, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore & |
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TerminiLa norma individua tre termini che sono interdipendenti, nel senso che la responsabilità non può essere fatta valere qualora anche uno solo non sia rispettato: 1) uno, decennale, attinente al rapporto sostanziale con il costruttore decorrente dal compimento dell’opera, e non dalla data di acquisto dell’immobile; 2) un secondo, di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di |
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Manutenzione e ristrutturazione, interventi di isolamento termico degli edificiL’art. 1669, c.c. ha sollevato dubbi interpretativi che in passato avevano diviso la giurisprudenza: da un lato alcune sentenze limitavano l’applicabilità della disposizione alla sola ipotesi della costruzione ex novo degli edifici (C. Cass. 20/11/2007, n. 24143) e, dall’altro, altre pronunce ne estendevano l’operatività anche alle ipotesi della ristrutturazione o manutenzione degli immobili (C. Cass. civ. 04/11/2015, n. 22553). A sanare il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite del |
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Carattere personale dell’azioneL’azione ha carattere personale e ne risponde il costruttore, a carico del quale sussiste una presunzione iuris tantum di responsabilità N28, che può essere vinta non attraverso la generica prova di aver usato ogni possibile diligenza nell’esecuzione, ma allegando fatti positivi, precisi e concordanti. Sono soggetti responsabili: |
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Tribunale competenteTrattandosi di azione di responsabilità da fatto illecito, la competenza per territorio va determinata in relazione |
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Esemplificazione di casi trattati dalla giurisprudenzaStanti le conclusioni raggiunte, riteniamo utile proporre qui di seguito una rassegna di casi che la giurisprudenza ha negli anni ritenuto di far rientrare nella nozione di “gravi difetti” e pertanto nell’applicazione dell’art. 1669 del Codice civile, e che possono costituire un orientamento per la soluzione di casi analoghi. Si segnala una sola pronuncia, la più recente, per ciascuna casistica.
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Responsabilità del committente per danni a terzi causati dall’operaIn caso di danni subiti da terzi nel corso dell’esecuzione di un appalto, bisogna distinguere due “tipologie” di danno: |
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APPALTO TRA PRIVATI E NORME URBANISTICO-EDILIZIE |
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Necessaria liceità dell’oggetto del contrattoL’oggetto del contratto deve essere lecito, nel senso l’opera o il servizio non devono dunque formare oggetto di divieto imposto da norme imperative. Affinché un intervento edilizio possa considerarsi “lecito” occorre che esso sia realizzato nel rispetto delle norme edilizie e delle relative procedure, nonché - a seconda dei c |
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Contratto per realizzazione di opera abusiva e conseguenze |
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Nullità del contrattoSu questo primo basilare punto, la giurisprudenza della Suprema Corte è granitica nell’affermare che il contratto di appalto per la costruzione di un immobile in assenza del titolo abilitativo edilizio (comunque denominato) è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 del Codice civile, avendo un oggetto illecito per violazion |
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Conseguenze della nullità nel rapporto tra committente e appaltatoreLa nullità del contratto così stipulato, e la sua conseguente “inesistenza” fin dall’origine (il contratto in questi casi è come se non fosse mai esistito), producono rilevanti conseguenze nel rapporto privatistico tra committente e appaltatore. La nullità impedisce come detto sin dall’origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri, e ne rende inammissibile anche la convalida ai sensi dell’art. 1423 del Codice civile, con la f |
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Appaltatore non a conoscenza dell’illiceità dell’opera - IrrilevanzaA tale proposito è del tutto irrilevante l’ignoranza del mancato rilascio delle prescritte autorizzazioni, che non può ritenersi scusabile a causa della grave colpa dell’appaltatore il quale, con l’ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto avere conoscenza della reale situazione (tra le tante: Cass. 27/11/2018, n. 30703; Cass. |
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Impegno di una parte di richiedere i permessi - IrrilevanzaParimenti è irrilevante la comune intenzione delle parti, anche se manifestata nel contratto, di porre a carico dell’appaltatore l’obbligo di richiedere il provvedimento autorizzavo, in quanto, anche in tal caso. L& |
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Altri rimedi - IrrilevanzaNel giudizio instaurato dall’appaltatore contro l’appaltante per la risoluzione del contratto, rimasto ineseguito, e il risarcimento del danno conseguente, è irrilevante l’accertamento dell’eventuale responsabilità dell’appaltante in |
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Indebito arricchimento del committenteResta dunque come unico rimedio a favore dell’appaltatore l’azione di indebito arricchimento a carico dell’altra parte, ai sensi dell’art. 2041 del Codice civ |
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Sanatoria successiva dell’interventoIl contratto è nullo ancorché sopraggiunga ad esso condono edilizio, in quanto la nullità, una volta verificatasi, anche se non ancora dichiarata, impedisce sin dall’origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne rende inammissibile an |
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Opere eseguite in difformità dai permessiLa nullità si verifica anche ove il contratto abbia ad oggetto immobili da costruire o costruiti in modo difforme al titolo abilitativo edilizio: se la difformità è totale (cioè ove si intenda realizzare un edificio radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetriche rispetto a quello assentito), l’opera difforme è equiparata a quella priva di titolo. In pratica, in tema di contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti in difformità rispetto al titolo abilitativo edilizio, occorre distinguere a seconda che tale difformità sia totale o parziale: |
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