FAST FIND : FL4287

Flash news del
08/06/2018

Decorrenza del termine per la denuncia dei difetti dell’opera

La Corte di Cassazione si è pronunciata di nuovo sul tema della decorrenza del termine per la denuncia dei gravi difetti di un immobile.

L'Ord. C. Cass. civ. 23/05/2018, n. 12829, si è uniformata all'interpretazione costantemente offerta dalla Suprema Corte in tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, ai sensi dell'art. 1669 c.c.

La suddetta Ordinanza ha ribadito infatti che è necessario che la denuncia dei difetti dell'opera riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso; sicché il termine di un anno per effettuare la denuncia decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di consapevolezza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. Tale conoscenza deve ritenersi di regola acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione di apposite relazioni peritali.

Nel caso di specie, è stato ritenuto che la comunicazione della presenza di problemi all'impianto di smaltimento delle acque ed al rivestimento della facciata di un fabbricato urbano non denotava un'immediata percezione né una piena comprensione della reale entità e delle possibili cause dei difetti costruttivi oggetto di lite; peraltro poi accertati mediante CTU come inerenti al convogliamento delle acque saponose e delle acque reflue, alle infiltrazioni nei garages e alle anomalie delle facciate.
 

 

Dalla redazione