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Sent.C. Cass. 11/02/1998, n. 1393

46458 46458
1. Appalti - Difetti gravi di costruzione - Nozione - Responsabilità del costruttore.
1. Per la configurabilità sancita dall'art. 1669 Cod. civ. della responsabilità dell'appaltatore, vanno ritenuti gravi difetti di costruzione dell'edificio quelli da cui deriva un apprezzabile danno alla funzione economica od una sensibile menomazione della normale possibilità di godimento dell'immobile che lo rendono inidoneo a fornire l'utilità cui è destinato.

1. Ved. Cass. 25 agosto 1997 n. 7992 R. 1a. Ved. Cass. 6 febbraio 1998 n. 1203.R
Cod. civ. art. 1669

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