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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Lavori in appalto, risoluzione del contratto per ritardo nella consegna dell'opera
CONTRATTO DI APPALTO RISOLUZIONE INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE - Nel caso di specie i giudici di merito avevano dichiarato risolto, con i conseguenti obblighi restitutori, un contratto avente ad oggetto la permuta-vendita ed appalto di un immobile per grave inadempimento in ordine alla realizzazione e alla consegna dell'opera, avendo la società appaltatrice realizzato alla scadenza del termine soltanto un parziale sbancamento.
Nel ricorso si lamentava la violazione o falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., per avere i giudici di merito affermato l’inadempimento della società, senza considerare che il ritardo nella prosecuzione dei lavori, avviati subito dopo il rilascio della concessione attraverso l’esecuzione delle demolizioni dei fabbricati esistenti e degli scavi, non era imputabile alla società, ma agli ostacoli frapposti dall’Enel alla rimozione di una cabina elettrica esistente sul terreno, che aveva indotto la società ad esperire un'azione giudiziaria.
In proposito C. Cass. civ. 25/10/2024, n. 27702 ha ricordato che, ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell’art. 1453 c.c., non è sufficiente la sussistenza di un inadempimento caratterizzato da gravità, ma occorre altresì, che questo, quand’anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, sia imputabile a dolo o quantomeno a colpa del debitore.
Inoltre l'importanza delle inadempienze va valutata non isolatamente, ma nel suo complesso, dovendo intendersi non in senso generico, cioè in relazione alla stima di un danno avulso dagli specifici interessi violati, ma in relazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare, reagendo sulla causa del contratto, l'equilibrio contrattuale, quale risulta dalle clausole cui i contraenti hanno attribuito valore maggiore ed essenziale, sotto un profilo oggettivo, in relazione alla funzione economico-sociale del contratto, o soggettivo, in relazione a particolari interessi dei contraenti medesimi.
Occorre pertanto che, nel quadro delle reciproche obbligazioni facenti carico alle parti e dell'impegno di cooperazione previsto per contratto, l’inadempimento o il ritardato adempimento sia considerato colposo o doloso, configurandosi soltanto così, ai sensi dell’art. 1218 c.c. la responsabilità del debitore. Tale responsabilità va esclusa quando costui provi che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, ossia dimostri la sussistenza di circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere l'elemento psicologico.
Ed infatti, in materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 c.c. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore.
Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento.
Da tali principi deriva che la risoluzione del contratto a carico del debitore possa pronunciarsi soltanto quando sussista la responsabilità del debitore nei termini sopra precisati, ma non anche quando quest’ultimo superi la presunzione di colpevolezza, deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili, e, per il tramite di risultanze positivamente apprezzabili, sia chiara l’incolpevolezza dell’inadempimento.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha rinviato la questione per un nuovo giudizio per stabilire l’imputabilità alla debitrice della violazione del termine pattuito.
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