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Sent. C. Cass. civ. 24/04/2018, n. 10048

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1. Edilizia e immobili - Appalti di lavori privati - Gravi difetti dell’immobile - Termine per la denunzia - Decorrenza. 2. Edilizia e immobili - Appalti di lavori privati - Gravi difetti dell’immobile - Responsabilità del venditore ex art. 1669 c.c. - Condizioni - Sussistenza. 3. Edilizia e immobili - Appalti di lavori privati - Gravi difetti dell’immobile - Nozione.

1. Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento

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