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22/03/2023

Vizi dell'opera, progetto fornito dal committente e responsabilità dell’appaltatore

Secondo la Corte di Cassazione, l’appaltatore può essere responsabile anche per i vizi dell’opera derivanti da errori del progetto fornito dal committente, salvo che non dimostri di avere manifestato il proprio dissenso.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il committente contestava il decreto ingiuntivo intimatole dall’impresa appaltatrice a titolo di saldo del corrispettivo dell’appalto per la costruzione di un impianto di climatizzazione. Le opere erano state realizzate in conformità al progetto fornito dal committente, ma risultavano difformi dal D.M. 22/01/2008, n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici).
Il contratto di appalto prevedeva che l’appaltatrice doveva procedere all’esecuzione dei lavori nel rispetto delle caratteristiche tecniche, delle forniture di materiali e di apparecchiature indicate nel progetto esecutivo e illustrate nella documentazione di sviluppo, predisposta da due società di progettazione. L’appaltatrice doveva altresì attenersi al computo metrico e alle tavole degli impianti. Sulla base di tale clausola contrattuale la Corte d’Appello respingeva il ricorso negando la responsabilità dell’appaltatrice in ordine ai vizi di funzionamento dell’impianto, stante l’esistenza di errori progettuali imputabili alle società di progettazione incaricate dal committente.

REDAZIONE E RISPETTO DEL PROGETTO - C. Cass. civ. 24/10/2022, n. 31273 ha invece ritenuto che la sentenza appellata non avesse tenuto conto dei consolidati principi giurisprudenziali in materia. I giudici hanno quindi ricordato che nel contratto di appalto privato di un'opera, la legge non dispone a carico di quale delle parti gravi l'obbligo di redazione del progetto complessivo cui fare riferimento per la sua realizzazione, né indica lo stesso come indispensabile (C. Cass. civ. 27/02/2019, n. 5734); non è neppure necessario che l'opera sia determinata anche nei suoi minuti particolari, rimanendo sufficiente che ne siano fissati gli elementi fondamentali.
Quando, peraltro, il contratto di appalto faccia riferimento ad un progetto, recante una descrizione esatta dell’oggetto fondata su criteri tecnici, l’opera deve certamente essere eseguita dall’impresa appaltatrice in conformità del medesimo progetto ed a regola d'arte. Così, l’art. 1659 c.c. inibisce all'appaltatore di apportare, senza l'autorizzazione del committente, variazioni non concordate del progetto, cioè delle modalità convenute dell'opera, allo scopo, appunto, di assicurare che il risultato sia conforme, anche nei particolari, a quello che il committente si era proposto.

Pertanto, il fatto che il progetto provenga dal committente e la clausola contrattuale che ne preveda il rispetto non esula dalla disciplina tipica del contratto di appalto, ed anzi ne costituisce il proprium. Ne deriva che la circostanza che l'appaltatore esegua l'opera su progetto del committente non lo degrada, per ciò solo, al rango di "nudus minister", poiché la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica.

RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE - Di conseguenza l'appaltatore che, nella realizzazione dell’opera, si attiene alle previsioni del progetto fornito dal committente può non di meno essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera stessa, valutandone la condotta secondo il parametro di cui all'art. 1176, comma 2, del codice civile. In particolare, l'appaltatore deve comunque segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l'opera a regola d'arte, con la conseguenza che, in caso contrario, egli è comunque responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni.
L'appaltatore, invero, deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.
Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista.

Nel caso di specie si trattava pertanto di accertare in che limiti l'appaltatrice, tenuto conto della propria specifica organizzazione, fosse obbligata a controllare la bontà del progetto fatto predisporre dalla committente e delle istruzioni impartite dalla medesima, e cioè quali fossero le cognizioni tecniche esigibili da quel determinato imprenditore edile secondo la diligenza qualificata su di esso gravante, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. (v. C. Cass. civ. 06/05/1987, n. 4204). I giudici hanno quindi cassato la sentenza appellata con rinvio per un nuovo esame della causa.

Dalla redazione