Vizi e difetti dell’opera, azione di regresso dell’appaltatore | Bollettino di Legislazione Tecnica
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10/04/2024

Vizi e difetti dell’opera, azione di regresso dell’appaltatore

Ai fini dell’azione di regresso, l’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al subappaltatore la denuncia dei vizi e difetti contestati dal committente, anche nel caso in cui il subappaltatore abbia preventivamente assunto l’impegno ad eliminare gli eventuali vizi dell’opera realizzata.

ONERE DI COMUNICAZIONE DELLA DENUNCIA AL SUBAPPALTATORE - Ai sensi dell’art. 1670 c.c., l’appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori per i vizi dell’opera, deve, a pena di decadenza, comunicare ad essi la denuncia entro 60 giorni dal ricevimento.
In proposito C. Cass. civ. 02/04/2024, n. 8647 ha spiegato che l’appaltatore, prima della formale denuncia del committente, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l’opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente, sicché l’appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore solo all’esito della tempestiva denuncia inoltrata dal committente (C. Cass. civ. 11/11/2009, n. 23903).
La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall’appaltatore ai sensi dell’art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall’appaltatore o da suo incaricato, poichè i rapporti di appalto e subappalto sono autonomi (Cass. civ. 05/03/2021, n. 6192 secondo cui è necessario che l'appaltatore proceda ad una comunicazione formale nei confronti del subappaltatore, che si sostanzi o nella trasmissione della denuncia operata dal committente o, comunque, di altra comunicazione che sia riproduttiva del suo contenuto; non risultando idonea allo scopo qualsiasi altra modalità né, a maggior ragione, che il subappaltatore sia venuto a conoscenza, in via solo informale, della denuncia dei vizi effettuata dal committente all'appaltatore).
La ratio della norma è ravvisabile nell’esigenza di consentire al subappaltatore di provvedere in tempi rapidi agli adeguamenti o alle riparazioni o, in alternativa, di dimostrare che l’opera in realtà è esente da difformità o vizi o difetti o che essi non sono a lui imputabili.
In questa prospettiva, per un verso l’appaltatore non può essere esonerato da responsabilità verso il committente per il solo fatto che l’esecuzione dell’opera sia stata materialmente realizzata da un diverso soggetto, ossia dal subappaltatore; per altro verso, quest’ultimo non può reputarsi liberato da ogni addebito a scapito della propria controparte.

IMPEGNO PREVENTIVO ALL’ELIMINAZIONE DEI VIZI - La comunicazione dell'appaltatore al subappaltatore è comunque necessaria anche nel caso in cui quest'ultimo abbia assunto un preliminare impegno ad eliminare gli eventuali vizi o difetti dell'opera rilevati dal committente. Attraverso tale comunicazione infatti il subappaltatore può orientare la propria difesa, ammettendo l’integrazione dei vizi e difetti denunciati e la loro riconducibilità all’esecuzione del subappalto ovvero negandone l’oggettiva esistenza ovvero la subiettiva imputazione.
I vizi e difetti rispetto ai quali l’appaltatore è tenuto a rispondere e che quest’ultimo può “riversare” sul subappaltatore sono infatti individuati e circoscritti solo dalla denuncia dell’appaltante con la quale il subappaltatore viene a conoscenza dei vizi “specifici e concreti” denunciati dal committente.

PRINCIPIO DI DIRITTO - In conclusione la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto.
In tema di garanzia per le difformità e i vizi nell’appalto o di rovina o difetti di cose immobili di lunga durata, ove il subappaltatore abbia assunto un preventivo e generico impegno verso l’appaltatore ad eliminare i vizi o difetti che dovessero in futuro essere denunciati dal committente, tale assunzione di garanzia preventiva non può esonerare l’appaltatore dall’onere della comunicazione della denuncia inoltrata successivamente dal committente, ai sensi dell’art. 1670 c.c., perché l’interesse alla proposizione dell’azione di regresso diviene attuale solo dopo l’invio della denuncia a cura dell’appaltante.

Dalla redazione