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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Responsabilità per gravi difetti dell’opera: configurabilità e termine di decadenza
Nel caso di specie, l'appaltatore aveva impugnato la sentenza della Corte d'Appello che aveva affermato la sua responsabilità ex art. 1669 c.c, per i danni verificatisi in un appartamento in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate, dei balconi e dei parapetti dell'edificio condominiale, realizzati su incarico del Condominio.
In proposito, l'Ord. C. Cass. civ. 18/01/2019, n. 1423, uniformandosi al costante orientamento giurisprudenziale, ha chiarito che la gravità di un difetto dell'opera, agli effetti dell'art. 1669 c.c., è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva, né è perciò esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto.
Configurano gravi difetti dell'edificio anche le carenze costruttive dell'opera - da intendere altresì quale singola unità abitativa - che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima.
Sulla base di tale principio, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di appello che:
- aveva dato atto dei difetti rilevati dalle indagini peritali, consistenti in tracce di umidità nei muri dell'appartamento corrispondenti ai balconi esterni;
- aveva poi individuato la causa di tali difetti nella tecnica costruttiva adoperata, per la scarsa pendenza della pavimentazione dei balconi, la mancanza dello zoccoletto esterno e la non perfetta impermeabilizzazione della giunzione dell'estradosso del balcone con la parete esterna;
- aveva pertanto desunto che il danno, diffuso in alcuni vani ed in zone dei muri interni in corrispondenza dei balconi, compromettesse la funzionalità globale e l'abitabilità dell'appartamento, con conseguente menomazione del godimento dell'immobile.
La Suprema Corte ha inoltre ribadito che il termine di un anno per effettuare la denuncia dei difetti decorre dal giorno in cui il committente consegue un apprezzabile grado di consapevolezza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera; tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione di apposite relazioni peritali effettuate.