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Sent.C. Cass. 10/05/1995, n. 5103

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1. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Azione ex art. 1669 Cod. civ. - Oggetto - Pagamento di somme od esecuzione diretta delle opere necessarie - Domanda dell'equivalente pecuniario - Formulazione nelle sole conclusioni finali - Ammissibilità. 2. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Danno subìto dal committente - Concorrenti inadempimenti di appaltatore e direttore lavori - Responsabilità solidale dei medesimi - Configurabilità. 3. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Mozione - Responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669. 4. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Denuncia - Termine annuale di decadenza - Decorrenza dalla conoscenza del denunziante.
1. Con l'azione di cui all'art. 1669 Cod. civ., il committente può chiedere la condanna dell'appaltatore alternativamente al pagamento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti, ovvero all'esecuzione diretta di tali opere, giacché l'art. 1669 cit., riferendosi genericamente alla responsabilità dell'appaltatore, senza precisare le forme nelle quali il danno debba essere risarcito, ha inteso richiamare il principio generale secondo il quale, nei limiti dell'art. 2058 Cod. civ., il risarcimento può essere disposto in forma specifica o, per essere venuto meno, il rapporto fiduciario che legava il committente all'appaltatore, per equivalente pecuniario; la richiesta di condanna per equivalente pecuniario formulata in sede di precisazione delle conclusioni non integra una mutatio libelli, ma un'emendatio, consentita dall'art. 184 Cod. proc. civ., rispetto alla domanda alternativa formulata con l'atto di citazione, non risultandone immutato né il fatto giuridico posto a fondamento della pretesa (causa petendi), né l'originario petitum. 2. Nel caso in cui il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti, ancorché di contratti differenti, rispettivamente d'appalto e di opere professionale, dell'appaltatore e del progettista-direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente. 3. I gravi difetti dell'opera appaltata che determinano la responsabilità dell'appaltatore a norma dell'art. 1669 Cod. civ., sono non soltanto quelli incidenti sulla struttura e sulla funzionalità del fabbricato, ma anche i vizi costruttivi che alterino in modo apprezzabile il normale godimento dell'immobile ed impediscono che questo fornisca l'utilità cui esso è destinato. 4. Il termine annuale di decadenza per la denuncia dei vizi costruttivi che danno luogo a responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 Cod. civ. decorre dal momento in cui il denunziante abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza, seria e obiettiva, non soltanto della gravità dei difetti dell'edificio, ma anche dell'incidenza di essi sulla statica e sulla possibilità di lunga durata e del collegamento causale dei dissesti all'attività di esecuzione dell'opera, realizzata dall'appaltatore e dal progettista-direttore dei lavori.

1. Ved. Cass. 7 maggio 1984 n. 2763[R=W7MA842763]. 2. Conf. Cass. 28 ottobre 1994 n. 8904 R. 3. Conf. Cass. 2 febbraio 1995 n. 1256 R 4. Conf. Cass. 29 novembre 1994 n. 10218 R.
Cod. civ. artt. 1655 ss. , 2055, 2058, 2222 e 2230 Cod. civ. artt. 1669 , 2055 e 2058

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