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Sent.C. Cass. 08/08/1989, n. 3644

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1. Gravi difetti o rovina - Nozione di gravi difetti - Responsabilità dell'appaltatore.
1. I gravi difetti dell'edificio o di altro bene immobile, in relazione ai quali l'art. 1669 C.c., prevede la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente oltre che nelle ipotesi di rovina o pericolo di rovina), sono ravvisabili in presenza di vizi che rendano il bene inidoneo alla sua funzione, pregiudicandone il godimento e l'utilizzazione, anche se non incidano sulla sua stabilità.


C.c. artt. 1667 e 1669

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