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Sent.C. Cass. 12/05/1999, n. 4692

46991 46991
1. Appalti Difetti gravi di costruzione Nozione Possono esserlo anche alterazioni di parte dell'opera.
1. I gravi difetti di costruzione che a norma dell'art. 1669 Cod. civ. possono dare luogo all'azione di responsabilità del committente nei confronti dell'appaltatore non si identificano soltanto con i fenomeni che incidono sulla stabilità dell'edificio, ma possono consistere in alterazioni che pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidono in modo globale sulla sua struttura e funzionalità e ne menomano apprezzabilmente il godimento. Rientrano, pertanto, tra i gravi difetti di costruzione sotto il profilo considerato quelli che interessano i tetti ed i lastrici solari, determinando infiltrazioni di acque piovane negli appartamenti sottostanti.

1a. Ved. Cass. 22 febbraio 1999 n. 1468[R=W22F991468].
(Cod. civ. art. 1669)

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