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05/03/2020

La carente realizzazione dell'isolamento termico costituisce grave difetto dell'opera

La carente realizzazione dell'isolamento termico rientra tra i gravi difetti dell’opera di cui all’art. 1669, Cod. civ. e pertanto può essere denunciata entro il termine di un anno dalla scoperta.

FATTISPECIE
Gli acquirenti di unità immobiliari di un condominio chiedevano il risarcimento dei danni derivanti da una carente realizzazione dell’isolamento termico del porticato, dell’androne e dei rivestimenti esterni dell’edificio che riduceva la resistenza climatica delle pareti del 50 per cento. I giudici di primo grado consideravano tardiva l’istanza ritenendo applicabile il termine di otto giorni previsto dall’art. 1495, Cod. civ. per la denuncia dei vizi da parte degli acquirenti. La domanda veniva viceversa accolta in secondo grado in quanto la Corte d’Appello la qualificava come azione di responsabilità ex art. 1669, Cod. civ., esperibile entro un anno dalla scoperta dei vizi (se rilevati nei dieci anni dal compimento dell’opera). Il venditore si opponeva sostenendo che i difetti non avessero il carattere di “gravità” e che quindi rientrassero nella previsione di cui all’art. 1667, Cod. civ..

CONFIGURABILITÀ DEL "GRAVE DIFETTO"
La Corte di Cassazione (ord. C. Cass. civ. 04/09/2019, n. 22093), nel confermare la sentenza della Corte d'Appello, ha ribadito che l’art. 1669, Cod. civ. configura una responsabilità extracontrattuale sancita dalla legge al fine di promuovere la stabilità e solidità degli edifici, nonché delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, al fine di tutelare in tal modo l'incolumità personale. Ai sensi di tale articolo sono inclusi tra i difetti, di cui il costruttore è tenuto a rispondere, nel termine in esso indicato, anche quelli che, pur non compromettendo la stabilità, totale o parziale, dell'edificio, possano essere, comunque, qualificati "gravi".

Ciò posto, secondo la Suprema Corte, la gravità di un difetto è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva, né è perciò esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto.

Ed infatti configurano gravi difetti dell'edificio anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (nella specie difetti costruttivi nella tamponatura delle pareti esterne dell'edificio in condominio, causa di una riduzione del 50 per cento della resistenza termica), purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici.

ACCERTAMENTO DELLA GRAVITÀ DEL VIZIO COSTRUTTIVO
Infine la Corte ha ricordato che l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669, Cod. civ., ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668, Cod. civ. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, al quale spetta di accertare la gravità dei vizi che, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell’immobile. Tale accertamento è sottratto al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato.

Dalla redazione