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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. 07/01/2000, n. 81
Sent. C. Cass. 07/01/2000, n. 81
Sent. C. Cass. 07/01/2000, n. 81
1. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Denuncia termine di 1 anno ex art. 1669 Cod. civ. - Decorrenza - Dal giorno della conoscenza. 2. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Deficienze costruttive incidenti sulla funzionalità dell'opera e menomatrici del suo godimento - Responsabilità ex art. 1669 Cod. civ. del costruttore ed eventuale del progettista e direttore dei lavori. 3. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 Cod.civ. - Eventuale responsabilità del progettista e direttore dei lavori.1. Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 Cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. L'accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto. 2. In tema di responsabilità del costruttore e del progettista - direttore dei lavori, nella nozione di gravi difetti, di cui all'art. 1669 Cod. civ.., vanno inquadrate quelle deficienze costruttive incidenti sulla funzionalità dell'opera e comportanti una menomazione del godimento dell'immobile con pericolo per la durata e la conservazione della costruzione. La valutazione a tal fine effettuata dal giudice di merito costituisce apprezzamento che sfugge al sindacato di legittimità, se correttamente motivato. 3. La responsabilità per gravi difetti di cui all'art. 1669 Cod. civ. è di natura extracontrattuale, essendo sancita al fine di garantire la stabilità e solidità degli edifici e delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, a tutela dell'incolumità personale dei cittadini, e, quindi, di interessi generali inderogabili, che trascendono i confini ed i limiti dei rapporti negoziali tra le parti. Ne consegue che detta responsabilità non può essere rinunciata o limitata da particolari pattuizioni dei contraenti e, pertanto, eventuali esigenze di economicità nella costruzione dell'opera, riconducibili alla volontà del committente, non escludono il dovere del progettista e direttore dei lavori di procedere alla sua realizzazione a regola d'arte. 1a. (VIZ 69.2A) Ved. Cass. 17 settembre 1999 n. 10088R. 2a. e 3a. (VIZ 69.4) Ved. Cass. 25 agosto 1997 n. 7992R (Responsabilità del progettista, insieme con l'appaltatore, in caso di gravi difetti dell'opera dipendenti da errori di progettazione). |
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