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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 04/11/2015, n. 22553
Sent. C. Cass. civ. 04/11/2015, n. 22553
Sent. C. Cass. civ. 04/11/2015, n. 22553
Appalti - Difetti dell'opera - Responsabilità decennale dell’impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione ex 1669 Cod. civ. - Sussistenza.È responsabile ai sensi dell’articolo 1669 del Codice civile, alla stregua del costruttore, l’impresa che ha effettuato int |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione notificato l'8 maggio 1997 il Condominio di Genova - via SV n. 14 evocava, dinanzi al Tribunale di Genova, la D. s.r.l. esponendo che nel corso del 1991 la società convenuta aveva effettuato lavori di straordinaria manutenzione presso lo stabile condominiale, riguardanti il rafforzamento dei solai mediante il getto di caldana di calcestruzzo con rete elettrosaldata ed il rafforzamento delle rampe delle scale con la completa ricostruzione delle stesse in cemento armato; precisava che in data 28.6.1996 l'Amministratore denunciava alla appaltatrice il verificarsi nelle pareti esterne dello stabile di numerose macchie di umidità, in particolare, la presenza nelle pareti esterne lato nord/nord-ovest della facciata di molteplici fessurazioni a forma di grigliato, sia nella tinta sia nell'intonaco, che rendevano le facciate non più impermeabili, con il conseguente verificarsi di infiltrazioni di acqua piovana nei singoli appartamenti dei condomini, nonché vistose crepe nell'intonaco delle pareti e del soffitto dei locali scale ai vari piani, la inutilizzabilità delle finestre di areazione poste ad ogni piano e la collocazione errata dei telai delle persiane in alluminio; aggiungeva che fatta ista |
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MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. per avere il giudice di merito ritenuto che alla società fosse da attribuire la qualità di costruttore per lavori di manutenzione straordinaria, eseguiti nel periodo compreso fra il giugno 1988 ed il gennaio 1991, senza tenere conto che al momento dell'esecuzione dei lavori stessi ella era proprietaria esclusiva dello stabile de quo e che la natura delle opere realizzate corrispondeva a quelle contemplate nell'art. 31 lett. b) legge n. 457 del 1978, come da provvedimento autorizzatorio n. 760 dell'11.9.1991 del Comune di Genova, giacche anche le opere eseguite in variante erano state ritenute dallo stesso ente locale per tipologia e caratteristiche (qualitative e quantitative) perfettamente rientranti nella manutenzione straordinaria. In altri termini, la O. non avrebbe restaurato l'edificio, non avendolo consolidato, ripristinato e rinnovato negli elementi costitutivi di esso, ma semplicemente aveva rinnovato e sostituito parti, anche strutturali, di un edificio già interamente edificato da terzi, avente ben precise caratteristiche costruttive, non modificate dagli interventi della ricorrente, per cui non poteva essere a lei attribuita la qualifica di costruttore. A conclusione del mezzo viene formulato il seguente quesito di diritto: "Viola o applica falsamente l'art. 1669 c.c. il giudice di merito che applica tale norma alle opere aventi ad oggetto le modificazioni o le riparazioni apportate ad un edificio preesistente o ad altre preesistenti cose immobili, destinate per loro natura a lunga durata e dichiara soggetto alla relativa responsabilità decennale per difetto di costruzione colui che materialmente le esegua, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, come ha fatto la Corte di appello di Genova nell'impugnata sentenza, ritenendo responsabile ex art. 1669 c. o. la Dl. Ml. per i pretesi difetti delle opere di manutenzione straordinaria ex art. 31 lett. b) L. 457/78, eseguite nel periodo giugno 1988 - gennaio 1991 sul preesistente edificio di Genova via S.V. n. 14, denunciati dal Condominio nel settembre 1996 e poi dal Condominio stesso fatti valere in causa nel 1997 ai fini della condanna della società ricorrente al risarcimento dei danni in forza dell'applicazione, appunto, dell'art. 1669 c.c.?". Il secondo motivo, con il quale la ricorrente insiste nella doglianza di violazione e falsa applicazione degli artt. 1669 c.c. e 31 I. 457/78, con riferimento alla accezione legislativa di manutenzione straordinaria, per non avere con i lavori de quibus alterato i volumi e la destinazione d'uso dell'edificio, pone il seguente quesito di diritto: "Viola o applica falsamente l'ad. 31 lett. b) L. 457/78 il giudice di merito che esclusa la riconducibilità di opere edilizie nella categoria giuridica della manutenzione straordinaria, adducendo a tal fine soltanto la notevole portata dell'intervento edilizio e giudicando irrilevante la mancata alterazione dei volumi e della specifica destinazione del preesistente edificio oggetto di tali opere, come ha fatto la Code di appello genovese nell'impugnata sentenza escludendo che i lavori eseguiti dalla Dl.M1. fossero in realtà di manutenzione straordinaria, per avere costituito un intervento edificio di notevole portata, tale da investire direttamente i due fabbricati, anche se non ha alterato i volumi e la specifica destinazione? Viola o applica falsamente l'ad. 31 lett. b), c) e cl) L. 457/78 il giudice di merito che, al fine di applicare alla fattispecie esaminata l'ad. 1669 c.c., dopo avere escluso la manutenzione straordinaria, qualifichi le opere edilizie eseguite in un preesistente edificio come di ristrutturazione edilizia, assumendo come concreto parametro di giudizio per tale qualificazione non la tipologia di lavori elencati e specificati all'ad. 31 lett. d) L. 457/78, bensì una nozione non tecnica, che prescinde dalla descrizione testualmente compiuta dalla norma? Viola o applica falsamente l'ad. 31 lett. b), c) e d) L. 457/78 il giudice di merito che, al fine di applicare alla fattispecie esaminata l'ad. 1669 c.c., dopo avere escluso la manutenzione straordinaria, qualifichi come di ristrutturazione edilizia le opere eseguite in un preesistente edificio quantunque le stesse in concreto non abbiano affatto comportato la definizione e la ricostruzione del fabbricato con la sola conservazione di parte dei muri perimetrali e con la completa eliminazione delle strutture interne? Viola o applica falsamente l'art. 31 lett. b), c) e d) L. 457R8 il giudice di merito che, al fine di applicare alla fattispecie esaminata l'art. 1669 c.c., dopo avere compiuto i passi in precedenza elencati, utilizzi la nozione di ristrutturazione come sinonimo di ricostruzione dell'edificio, come ha fatto la Corte di appello genovese inquadrando nella categoria della ristrutturazione edilizia ex art. 31 lett. |
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P.Q.M.La Corte, rigettati i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto; |
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