Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Responsabilità del direttore dei lavori negli appalti privati
- Emanuela Greco
Responsabilità del direttore dei lavori negli appalti privati
Responsabilità del direttore dei lavori negli appalti privati
PREMESSAAl fine di fornire ai professionisti alcuni riferimenti utili relativi a compiti specifici, obblighi e responsabilit&agrav |
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nORMATIVA DI RIFERIMENTO |
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Le disposizioni del Codice civileL’attività del direttore dei lavori (DL) è regolata in via generale dalle norme applicabili alle prestazioni d’opera intellettuale previste dagli artt. da 2230 a 2238 del Codice civile. In particolare, l’art. 2232 del Codice civile prevede che il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto e può valersi, sotto la propria direzione e res |
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Il Testo unico edilizia - D.P.R. 380/2001Si applica inoltre la normativa specifica in materia di edilizia contenuta nel Testo unico edilizia, di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380. In particolare, l’art. 29 del D.P.R. 380/2001 prevede che il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso di costruire e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore |
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responsabilità civile del direttore dei lavoriIl direttore dei lavori ha precise responsabilità civili, contrattuali ed extracontrattuali, e la sua attivit&agrav |
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Obbligo di controllare la regolarità dell’esecuzione dell’opera |
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Il DL deve avere le competenze per controllare la corretta esecuzione dell’operaCass. civ. 03/09/2020, n. 18289 (come, in precedenza, Cass. civ. 13/04/2015, n. 7370) ha chiarito che il DL è |
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Obbligo del DL di controllare lo stato effettivo dei luoghiSussiste inoltre un obbligo generico - quale quello di prendere formale visione del progetto della fondazione, di controll |
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Obbligazione di mezziLa Cass. civ. 22/03/1995, n. 3264 ha affermato che l'obbligazione del direttore dei lavori, che |
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Difetti dell’opera derivanti da vizi progettuali e (insussistenza della) responsabilità del DLIl direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appa |
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Grado di diligenza del DL e obbligo di sorveglianza delle operePer quanto riguarda la diligenza che il direttore dei lavori deve adottare nell’adempiere le proprie obbligazioni, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il comportamento del direttore dei lavori deve essere valutato non con riferimento al normale grado di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto, rapportando la condotta effettivamente tenuta alla natura ed alla specie dell’incarico professionale assunto, nonché delle concrete circostanze nelle quali la prestazione è stata svolta. In particolare, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attivit&agra |
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Non operatività dei termini di decadenza e prescrizione dell’art. 2226 del Codice civileNei confronti del direttore dei lavori non opera la prescrizione breve prevista dall'art. 2226 del Codice civile, il quale contiene una disciplina, relativa alle difformit&agr |
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Il DL non è obbligato a vigilare sulle attività di semplice esecuzioneLa Corte di Cassazione, con Cass. civ. 29/05/2019, n. 14751, ha specificato che il direttore dei lavori (benché titolare di una obbligazione di mezzi e non di risultati) è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti |
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Responsabilità solidale del DL e dell’impresa per vizi dell'immobileIn tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento (Cas |
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Responsabilità di DL e progettista |
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Cumulo dell’incarico di progettista e DLCass. civ. 09/07/2019, n. 18342, ha ritenuto che il cumulo dell'incarico di progettista dei lavori e di direttore degli stessi fa sì che egli debba rispondere nei confronti del committe |
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Responsabilità del progettista e DL per mancata comunicazione di fine lavoriSussiste la responsabilità per inadempimento (all'obbligo di portare a termine correttamente l'incarico) del professionista incaricato del progetto e della direzione dei lavori di r |
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Vizi dell’opera per inesatto adempimento e compenso a progettista e DL |
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Responsabilità extracontrattuale del DL ex art. 1669 c.c. |
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Natura extracontrattuale dell’azione di responsabilità ex art. 1669 c.c.La giurisprudenza ha chiarito che l'art. 1669 del Codice civile, benché collocato tra le norme disciplinanti il contratto di appalto, &egr |
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Applicabilità nei confronti del D.L.Inoltre, la giurisprudenza in molti casi ritiene applicabile al direttore dei lavori la normativa prevista dall’articolo 1669 Codice civile in materia di appalti. Tale orientamento ritiene infatti applicabile l’ |
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Posizione di autonomia decisionaleLa Cass. civ. 10/09/2002, n. 13158, ha confermato che l'ipotesi di responsabilità regolata dall' |
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responsabilità penale del dIRETTORE DEI lAVORIIl direttore dei lavori può essere ritenuto penalmente responsabile in caso di abusi edilizi, poiché la legge gli attribuisce espressamente l’obbligo di curare la c |
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Responsabilità per mancata osservanza a permesso di costruire e leggi urbanistiche |
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Posizione di garanzia del DL per il rispetto della normativa urbanistica ed ediliziaCon Cass. pen. 18/07/2018, n. 33387, la Corte di Cassazione |
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Obbligo di controllo costante dello svolgimento delle opereSecondo Cass. pen. 24/0 |
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Presupposti per l’esonero della responsabilità del DL |
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Obblighi del DL ai fini dell’esonero dalla responsabilitàAppare interessante la sentenza Cass. pen. 01/10/2008, n. 37250 con cui la Corte di Cassazione chiarisce che, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.P.R. 380/2001, il d |
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Responsabilità del DL e ordine di sospensione dei lavoriCass. pen. 17/09/2019, n. 38479 ha specificato che l'obbl |
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Casi di responsabilità del DL nonostante le sue dimissioniLa Suprema Corte ha specificato che permane la responsabilità del direttore dei lavori che si sia dimesso nel corso |
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Responsabilità del DL per omessa vigilanza anche in caso di assenza dal cantiereLa Corte di Cassazione ha affermato che l'assenza dal cantiere non esclude la responsabilità penale del direttore dei lavori per gli abusi commessi, poiché su quest’ultimo ricade l'onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all'incarico (Cass. pen. 03/05/2021, n. 16668). In particolare, Cass. pen. 11/02/2019, n. 6359 |
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Responsabilità del DL anche per opere non rientranti nell’incaricoIn tema di abusi edilizi, la Suprema Corte ha affermato che sussiste la responsabilità di progettista e direttore dei lavori per inadempimento agli obblighi di vigilanza sulla conforme e regolare esecuzione delle opere edilizie, anche se non rientranti nell'oggetto dell’incarico professionale. Nel caso di specie, il professionista, in qualità di progettista e direttore dei lavori, sosteneva che non gli incombeva alcuno specifico dovere di vigilanza con riferimento a lavori abusivi (balcone al primo piano e sopraelevazione di muro di confine) che avevano avuto ad oggetto parti diverse dell'immobile rispetto a quanto costituiva oggetto dell'incarico affidatogli. In proposito, Cass. |
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