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23/06/2020

Responsabilità per gravi difetti dell'opera a seguito di ristrutturazione e manutenzione

La Corte di Cassazione riafferma il principio secondo il quale l'art. 1669 c.c. è applicabile anche alle opere di ristrutturazione edilizia e agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che presentino gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene.

Oggetto della controversia è la richiesta nei confronti di una ditta appaltatrice e del direttore dei lavori per il risarcimento dei danni e l'eliminazione dei vizi, consistenti in deficienze costruttive implicanti grave pregiudizio igienico-sanitario e statico, verificatisi a seguito di opere di adeguamento sismico, manutenzione straordinaria e ristrutturazione su tre appartamenti.

I convenuti contestavano l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. al caso di specie in quanto le opere progettate ed eseguite avevano riguardato non la costruzione di un immobile ma la manutenzione straordinaria, l'adeguamento sismico e la riparazione di un edificio preesistente.

La Corte di merito osservava che il grave difetto di costruzione che legittima l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. può consistere in qualsiasi alterazione conseguente alla imperfetta esecuzione dell'opera che pregiudichi in modo considerevole il normale godimento dell'immobile, includendosi in tale ambito anche l'accertata inefficienza dell'impianto idrico e le rilevati carenze strutturali dipendenti da inidonea progettazione. Ciò che fonda il discrimine tra la disciplina dell'art. 1669 c.c., comportante la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, e quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per i vizi dell'opera, è la tipologia del difetto, che, se tale da pregiudicare in maniera apprezzabile il normale godimento dell'immobile, ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 1669 c.c.

In proposito, l'interessante Ord. C. Cass. civ. 18/06/2020, n. 11840:
- illustra il contrasto che era sorto sulla questione se l'art. 1669 c.c. trovasse applicazione anche alle ristrutturazioni immobiliari ovvero solo nelle ipotesi di nuove costruzioni e di ricostruzione o costruzione di una nuova parte dell'immobile;
- richiama la giurisprudenza di legittimità che si era soffermata sulla nozione di "gravi difetti" ed aveva ritenuto l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. anche in riferimento ad opere limitate, prescindendo dalla necessità di una costruzione ex novo e soffermandosi piuttosto sull'aspetto funzionale del prodotto conseguito
- richiama la Sent. C. Cass. S.U. civ. 27/03/2017, n. 7756, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: l'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo;
- conclude che, alla luce del principio espresso dalla Sent. C. Cass. S.U. civ. 27/03/2017, n. 7756, non vi è dubbio sull'applicabilità, nella specie, dell'art. 1669 c.c. con riferimento ai gravi difetti nelle opere appaltate, tali da comprometterne la funzionalità e pregiudicare il godimento dell'immobile, sì da richiedere un nuovo intervento di ristrutturazione e adeguamento sismico previa demolizione delle stesse opere già realizzate.

 

Dalla redazione