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31/01/2018

Responsabilità del costruttore-venditore nei confronti dell'acquirente

Con la Sentenza 09/11/2017, n. 26574 la Corte di Cassazione ha ribadito come il fatto che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto non vale ad attribuirgli le veste di appaltatore nei confronti dell'acquirente.

Ne consegue che l'acquirente non acquista la qualità di committente nei confronti del primo e non può pertanto esercitare l'azione per ottenere l'adempimento del contratto d'appalto e l'eliminazione dei difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 del Codice civile, spettando tale azione, di natura contrattuale, esclusivamente al committente nel contratto d'appalto, diversamente da quella prevista dall'art. 1669 del Codice civile, di natura extracontrattuale, operante non solo a carico dell'appaltatore ed a favore del committente, ma anche a carico del costruttore ed a favore dell'acquirente.

Dalla redazione