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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 07/08/2014, n. 16
L. R. Umbria 07/08/2014, n. 16
L. R. Umbria 07/08/2014, n. 16
L. R. Umbria 07/08/2014, n. 16
Con le modifiche introdotte da:
- Avviso di Rettifica in B.U. 13/08/2014, n. 39 Suppl. Ord. n. 1
- L.R. 09/04/2015, n. 12
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La Regione, nel rispetto dei principi della legislazione europea e statale, sostiene l’agricoltura, anche mediante la promozione della diversificazione delle attività agricole con forme idonee di ricettività nelle campagne. 2. La presente legge è volta, in particolare, a: a) tutelare, qualificare e valorizzare le ri |
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TITOLO I - DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO |
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Art. 2 - (Attività agrituristiche)1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. |
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Art. 3 - (Locali per attività agrituristiche)1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche esclusivamente gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo così come definiti ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 R (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), nonché gli ampliamenti previsti all’articolo 35, commi 1 e |
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Art. 4 - (Criteri e limiti delle attività agrituristiche)1. Le attività agricole devono essere prevalenti rispetto alle attività agrituristiche. 2. Le attività agricole si intendono prevalenti quando il tempo-lavoro necessario per lo svolgimento dell’attività agricola è maggiore di quello necessario allo svolgimento delle attività agrituristiche nel corso dell’anno. La valutazione del tempo-lavoro è effettuata sulla base delle tabelle definite dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera c). Le tabelle individuano le giornate lavoro occorrenti per le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali, per le quali si applicano fattori correttivi in caso di aziende ricadenti nelle zone montane come delimitate dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento a quelle collocate oltre i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, e le giornat |
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Art. 5 - (Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori)1. Qualora nell’ambito del fondo agricolo non esistano fabbricati destinabili ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione di un’area attrezzata per un numero massimo di sei piazzole, elevabile a dieci nelle aziende agricole condotte in forma associata. 2. Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non pe |
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Art. 6 - (Norme igienico-sanitarie)1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera f), che definisce limiti, criteri, requisiti e condizioni in materia di igiene e sanità per l’esercizio delle attività medesime. Nella definizione dei requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché della temporaneità dell’attività esercitata. |
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Art. 7 - (Abilitazione all’esercizio delle attività agrituristiche)1. Ai fini di cui all’articolo 2, comma 2, l’imprenditore agricolo presenta istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio delle attività agrituristiche all’unione speciale di comuni competente per territorio di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 R (Riforma del sistema amministrativo regionale e |
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Art. 8 - (Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche)1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l’elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell’articolo 7, di seguito denominato Elenco agriturismo. 2. L’Elenco agriturismo comprende almeno le seguenti informazioni: |
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Art. 9 - (Riserva di denominazione e classificazione)1. L’uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività agrituristiche ai sensi dell’articolo 2, comma 2. |
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TITOLO II - DISCIPLINA DELLE FATTORIE DIDATTICHE |
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Art. 10 - (Attività di fattoria didattica)1. Per attività di fattoria didattica si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del c.c., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, finalizzate ad offrire servizi e prestazioni volti: a) alla conoscenza del territorio rurale, dell’agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale; b) all’educa |
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Art. 11 - (Locali e strutture per attività di fattoria didattica)1. Possono essere utilizzati per attività di fattoria didattica esclusivamente gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo così come definiti ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c) della l.r. 11/2005, nonché gli ampliamenti previsti all’articolo 35, commi 1 e 4 della stessa l.r. 11/2005 e le opere pertinenziali, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente. 2. I locali utilizzati per le attività di fattoria didattica sono a |
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Art. 12 - (Norme igienico-sanitarie)1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività di fattoria didattica sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolament |
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Art. 13 - (Operatori di fattoria didattica)1. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte solamente da soggetti che hanno conseguito l’attestato di idoneità per operatore di fattoria didattica rilasciato dalla Regione a seguito di procedimento di certi |
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Art. 14 - (Abilitazione all’esercizio delle attività di fattoria didattica)1. Ai fini di cui all’articolo 10, comma 2, l’imprenditore agricolo presenta istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio delle attività di fattoria didattica all’unione speciale di comuni competente per territorio di cui alla l.r. 18/2011. |
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Art. 15 - (Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all’esercizio delle attività di fattoria didattica)1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l’elenco regionale delle imprese agricole abilitate all’esercizio delle attività di fattoria didattica ai sensi dell’articolo 14, di seguito denominato Elenco fattorie didattiche. 2. L’Elenco fattorie didattiche comprende almeno le |
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Art. 16 - (Riserva di denominazione)1. L’uso della denominazione fattoria didattica e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli |
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TITOLO III - AGRICOLTURA SOCIALE E DISCIPLINA DELLE FATTORIE SOCIALI |
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Art. 17 - (Agricoltura sociale e attività di fattoria sociale)1. Per agricoltura sociale si intende l’insieme delle attività finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l’inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale, esercitate dai seguenti soggetti: a) imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del c.c., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro; b) imprese sociali, come definite dall’articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e serv |
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Art. 18 - (Locali per attività di fattoria sociale e requisiti delle fattorie sociali)1. Possono essere utilizzati per attività di fattoria sociale esclusivamente gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo così come definiti ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c) della l.r. 11/2005, nonché gli ampliamenti previsti all’articolo 35, commi 1 e 4 della stessa l.r. 11/2005 e le opere pertinenziali, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente. 2. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale e la loro ubicazione devono rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per le attività socio-assistenziali e socio-sani |
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Art. 19 - (Operatori socio-sanitari di fattorie sociali)1. Nello svolgimento delle attività di fattoria sociale a favore di soggetti destinatari delle prestazioni di cui all’articolo 17, comma 2, lettere a) e b), le fattorie sociali devono comu |
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Art. 20 - (Abilitazione all’esercizio delle attività di fattoria sociale)1. Ai fini di cui all’articolo 17, comma 3, l’imprenditore agricolo presenta istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio delle attività di fattoria sociale all’unione speciale di comuni competente per territorio di cui alla l.r. 18/2011. |
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Art. 21 - (Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all’esercizio delle attività di fattoria sociale)1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l’elenco regionale delle imprese agricole abilitate all’esercizio delle attività di fattoria sociale ai sensi dell’articolo 20, di seguito denominato Elenco fattorie sociali. 2. L’Elenco fattorie sociali comprende almeno le se |
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Art. 22 - (Riserva di denominazione)1. L’uso della denominazione fattoria sociale e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli |
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Art. 23 - (Interventi di sostegno)1. La Regione favorisce l’agricoltura sociale, in particolare, mediante: a) la concessione alle fattorie sociali, nel rispetto della normativa vigente, dei beni del patrimonio regionale; |
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TITOLO IV - NORME COMUNI |
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Art. 24 - (Disposizioni comuni)1. Non possono esercitare le attività di cui alla presente legge, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1 de |
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Art. 25 - (Disciplina amministrativa per l’esercizio delle attività)1. L’imprenditore agricolo che intende esercitare le attività agrituristiche, di fattoria didattica o di fattoria sociale, successivamente all’iscrizione ai rispettivi elenchi di cui agli articoli 8, 15 e 21, presenta al comune competente |
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Art. 26 - (Attività di studio, promozione e formazione)1. La Regione, nell’ambito della definizione delle politiche di promozione integrata e di programmazione degli strumenti agevolativi finanziati da fondi europei, statali e regionali, promuove specifiche azioni rivolte alla valorizzazione delle attività previste dalla presente legge. 2. La Giunta |
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Art. 27 - (Norme regolamentari)1. La Giunta regionale adotta, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari per definire in particolare: a) le modalità operative e la disciplina amministrativa per l’esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell’articolo 2, comma 8, nonché le modalità operative e la disciplina amministrativa per l’esercizio delle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale, unitamente alle modalità di accoglienza e ai requisiti delle medesime fattorie didattiche e fattorie sociali, ai sensi degli articoli 10, comma 5, e 17, comma 7; b) caratteristiche di ruralità dell’edificio |
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Art. 28 - (Vigilanza e controllo)1. L’attività di vigilanza e controllo delle disposizioni previste dalla presente legge è attribuita alle unioni speciali di comuni di cui alla l.r. |
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Art. 29 - (Sanzioni amministrative)1. Per la mancata presentazione della SCIA di cui all’articolo 25, comma 1, per l’utilizzo delle strutture per attività diverse da quelle dichiarate nella SCIA medesima o per il mancato rispetto dei periodi di apertura e chiusura dichiarati, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. In tali casi, oltre all’irrogazione della sanzione pecuniaria, viene disposta anche l’immediata chiusura dell’esercizio. 2. Per l’utilizzo delle denominazioni agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale o similari da parte di soggetti non autorizzati ai s |
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TITOLO V - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI |
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Art. 32 - (Modifiche e integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30)1. Il comma 1, dell’articolo 15, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 R (Norme in materia di bonifica), è sostituito dal seguente: |
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TITOLO VI - NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 34 - (Norme transitorie e finali)1. I procedimenti amministrativi relativi all’iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici di cui all’articolo 8 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 R (Disciplina delle attività agrituristiche) e all’elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all’articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell’art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8) iniziati e non conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettere h) ed i), sono portati a compimento secondo le norme previgenti ancorché abrogate dalla presente legge. 2. Gli operatori agrituristici già iscritti all’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’agriturismo ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 28/1997 sono iscritti automaticamente all’Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche di cui all’articolo 8. Restano valide le autorizzazioni comunali, ovvero le DIA o le SCIA rilasciate ai sensi della l.r. 28/1997. |
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Art. 35 - (Norma di abrogazione)1. Fermo quanto previsto dall’articolo 34, commi 1, 4, 11 e 12, sono disposte le seguenti abrogazioni: a) la legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche) è abrogata; |
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Art. 36 - (Norma di rinvio)1. Ogni rinvio effettuato da leggi regionali e da altri atti, normativi o amministrativi a norme abro |
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