Articolo abrogato dall’art. 225, comma 1, della L.R. 09/04/2015, n. 12, così recitava:

Art. 30 - Integrazione della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18

1. All'allegato A) "Funzioni in materia agricola" della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-bis) abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche, dandone comunicazione alla struttura regionale competente ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche;".”

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