N15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 225, comma 1, della L.R. 09/04/2015, n. 12, così recitava:

“Art. 15 - (Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all’esercizio delle attività di fattoria didattica)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l’elenco regionale delle imprese agricole abilitate all’esercizio delle attività di fattoria didattica ai sensi dell’articolo 14, di seguito denominato Elenco fattorie didattiche.

2. L’Elenco fattorie didattiche comprende almeno le seguenti informazioni:

a) denominazione commerciale della fattoria didattica;

b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;

c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell’impresa agricola;

d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria didattica;

e) elencazione delle attività di fattoria didattica che si possono esercitare.

3. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera i) definisce il contenuto dell’Elenco fattorie didattiche e le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.

4. Il mancato inizio delle attività di fattoria didattica entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall’Elenco fattorie didattiche. Tale temine, su richiesta dell’interessato da presentare all’unione speciale di comuni di cui all’articolo 14, comma 1, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d’opera degli immobili da destinare alle attività.”

Dalla redazione