Articolo abrogato dall’art. 225, comma 1, della L.R. 09/04/2015, n. 12, così recitava:

“Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi della legislazione europea e statale, sostiene l’agricoltura, anche mediante la promozione della diversificazione delle attività agricole con forme idonee di ricettività nelle campagne.

2. La presente legge è volta, in particolare, a:

a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;

b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali, agevolando in particolare l’insediamento dei giovani e delle donne nel settore agricolo;

c) favorire la multifunzionalità in agricoltura, l’incremento dei redditi aziendali e la differenziazione dei redditi agricoli;

d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli e il miglioramento della qualità di vita nei territori rurali;

e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;

f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche, anche mediante la promozione della filiera corta;

g) promuovere la cultura rurale e l’educazione alimentare;

h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale;

i) avvicinare le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura e alle sue molteplici funzioni volte a migliorare la qualità della vita;

j) favorire la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli aziendali.

3. La Regione riconosce e promuove l’agricoltura sociale quale strumento per generare, attraverso le attività agricole, l’offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, riabilitativi, terapeutici, formativi ed occupazionali.”

Dalla redazione