N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 225, comma 1, della L.R. 09/04/2015, n. 12, così recitava:

“Art. 2 - (Attività agrituristiche)

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono svolgere le attività agrituristiche gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione all’esercizio delle attività agrituristiche secondo le procedure previste all’articolo 7, iscritti all’elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche di cui all’articolo 8 e che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 25.

3. Possono essere addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230-bis del c.c., nonché i lavoratori dipendenti dell’azienda agricola a tempo determinato, indeterminato e parziale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari di cui al comma 4, lettera d).

4. Sono considerate attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande, compresa la prima colazione, costituiti da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti regionali tipici e di qualità caratterizzati dai marchi europei DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate dall’articolo 4, comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;

d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

5. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola, nonché quelli ricavati prevalentemente da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne. Per le cooperative agricole di produzione e conferimento che esercitano attività agrituristiche, sono considerati prodotti propri anche i prodotti agricoli conferiti dai soci produttori agricoli.

6. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell’erogazione dei contributi e comunque ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall’attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

7. Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile alle attività agrituristiche. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

8. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera a) definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l’esercizio delle attività agrituristiche.”

Dalla redazione